Possono essere Beneficiari del programma i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: le specifiche categorie di lavoratori sono individuate dalla Legge di Bilancio 2022.
  • Beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro: disoccupati percettori di NASPI o DIS-COLL;
  • Beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale, per i quali sia prevista una condizionalità all’erogazione del beneficio, ossia i beneficiari del “Supporto per la formazione e il lavoro” e dell’“Assegno d’inclusione” (per i membri “attivabili al lavoro” nei nuclei di beneficiari e tenuti agli obblighi di sottoscrizione del Patto di servizio con i centri per l’impiego;
  • Lavoratori fragili o vulnerabili: giovani NEET (meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre);
  • Tutti i disoccupati: indipendentemente dal genere, dall’età anagrafica, dalla durata della condizione di disoccupazione e dalla presenza di un sostegno al reddito (ivi inclusi i lavoratori autonomi che cessano l’attività o con redditi molto bassi);
  • Lavoratori con redditi molto bassi (i cosiddetti working poor): il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale.

 

 

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Il soggetto che propone (Soggetto Proponente) è l’impresa o il gruppo di imprese o il consorzio di imprese coinvolto dalla situazione di crisi. Il Soggetto Proponente, Capofila del Partenariato, individua i soggetti realizzatori (ente di formazione e/o agenzia per il lavoro), tra gli enti accreditati a livello regionale, sulla base delle specifiche linee di attività previste. All’Ente di formazione e all’agenzia per il lavoro viene riconosciuto il ruolo di soggetti realizzatori nell’ambito del Piano di ricollocazione collettiva. Sarà cura dei soggetti realizzatori indicati nel Piano prendere in carico i relativi beneficiari indicati per ciascuna linea prevista. Prima dell’avvio delle attività descritte dal Piano condiviso nell’ambito dei Tavoli di gestione delle crisi, i Beneficiari dello stesso devono svolgere le attività di assessment e adesione al programma presso uno dei Centri per l’Impiego o degli sportelli Spazi Lavoro regionali indicati nel Piano stesso. Nel corso di tali attività gli operatori del CPI o dello Spazio Lavoro interessato avranno cura di informare i singoli Beneficiari sulle attività di interesse previste dal Piano, sugli obblighi che gli stessi sono tenuti a rispettare e sulle relative condizionalità, nonché provvedono a sottoscrivere con il Beneficiario il Patto Unico laddove non ancora sottoscritto.

 

 

 

 

 

 

 

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Secondo quanto disposto dal Piano Attuativo Regionale del Programma GOL Campania nonché dalla Circolare ANPAL N. 1/2023 del 27/10/2023 ad oggetto “ Note di coordinamento in materia di beneficiari del Percorso 5 della Garanzia per l’Occupabilità di lavoratori – GOL.” il percorso 5 di Ricollocazione Collettiva è rivolto ai lavoratori tuttora formalmente occupati, ma potenzialmente in transizione, per effetto di crisi aziendali.

Nello specifico saranno interessati dal Programma:

  • · lavoratori potenzialmente in transizione (art 22-ter d.lgs. n. 148 del 2015 ss.mm.ii.);
  • · lavoratori di imprese in procedura fallimentare o amministrazione straordinaria (art. co.10 ter del Decreto Legge n. 148 del 1993);
  • · lavoratori in CIGS per cessazione (articolo 44 comma 1 e comma 1bis del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dall’art. 1 co. 329 della Legge n.197 del 2022);
  • · lavoratori occupati e/o disoccupati, purché coinvolti da procedure di licenziamento collettivo da parte di imprese in crisi (Legge 223/91), avviate e/o concluse entro il periodo di ammissibilità degli interventi finanziati a valere sul PNRR ai sensi del Regolamento 2021/241 del 12/02/2021.
  • · lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni ai sensi dell’art. 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148;
  • · lavoratori di imprese a cui è stata concessa la proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale, ai sensi dell’art 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148;
  • · lavoratori di imprese che fruiscono della deroga alla durata dei trattamenti di integrazione salariale, di cui all’art. 44, comma 11- bis,, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148;
  • · lavoratori di imprese a cui è stata riconosciuta la proroga della durata della CIGS per le aziende commissariate, di cui all’art. 7, comma 10 ter del decreto-legge n. 148 del 1993;

 

Sono fatti salvi gli obblighi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 25-ter Condizionalità e formazione del D.Lgs. 148/20155, per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie (CIGS e FIS), di partecipare ad iniziative formative. In attuazione al citato articolo sono richiamate in questa sede i decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali inerenti le modalità di attuazione delle azioni formative nonché le sanzioni applicabili in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo fornito dal lavoratore, alle iniziative di formazione e di riqualificazione. In base a tali indicazioni, il Soggetto Realizzatore è tenuto a comunicare al CPI competente, tramite sistema, tutti gli eventi suscettibili di dar luogo a sanzioni nonché assicurare la tracciabilità delle comunicazioni con gli utenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Nell’ambito del Programma GOL, sono individuati cinque percorsi differenziati nei servizi e nelle attività, alla quale i beneficiari vengono assegnati a seguito del profilo emerso dall’assessment:

 

  1. Reinserimento lavorativo: per i soggetti più vicini al mercato del lavoro, servizi di orientamento e intermediazione per l’accompagnamento al lavoro
  2. Aggiornamento (upskilling): per lavoratori più lontani dal mercato, ma comunque con competenze spendibili, interventi formativi richiesti prevalentemente di breve durata e dal contenuto professionalizzante
  3. Riqualificazione (reskilling): per lavoratori lontani dal mercato e con competenze non adeguate ai fabbisogni richiesti, formazione professionalizzante più approfondita, generalmente caratterizzata da un innalzamento del livello di qualificazione/EQF rispetto al livello di istruzione
  4. Lavoro e inclusione: nei casi di bisogni complessi, cioè in presenza di ostacoli e barriere che vanno oltre la dimensione lavorativa, oltre ai servizi precedenti si prevede l’attivazione della rete dei servizi territoriali (a seconda dei casi, educativi, sociali, socio-sanitari, di conciliazione) come già avviene per il Reddito di cittadinanza
  5. Ricollocazione collettiva: valutazione delle chances occupazionali sulla base della specifica situazione aziendale di crisi, della professionalità dei lavoratori coinvolti e del contesto territoriale di riferimento per individuare soluzioni idonee all’insieme dei lavoratori stessi.

 

 

 

 

 

 

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