Programma GOL: pubblicati i primi avvisi pubblici rivolti a cittadini ed operatori privati per la formazione
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In attuazione del Programma GOL, con decreto dirigenziale n. 412 del 05/08/2022, sono stati approvati i primi due avvisi pubblici rivolti, rispettivamente, a cittadini ed operatori privati per la formazione.
La finalità degli avvisi è quella di rendere note le modalità di prima attuazione in Regione Campania del programma, per accompagnare i Beneficiari nei diversi percorsi previsti, e consentire agli operatori l’adesione per la realizzazione delle attività formative.
Allegati:
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Beneficiari
Secondo quanto disposto dal Piano Attuativo Regionale del Programma GOL Campania nonché dalla Circolare ANPAL N. 1/2023 del 27/10/2023 ad oggetto “ Note di coordinamento in materia di beneficiari del Percorso 5 della Garanzia per l’Occupabilità di lavoratori – GOL.” il percorso 5 di Ricollocazione Collettiva è rivolto ai lavoratori tuttora formalmente occupati, ma potenzialmente in transizione, per effetto di crisi aziendali.
Nello specifico saranno interessati dal Programma:
- · lavoratori potenzialmente in transizione (art 22-ter d.lgs. n. 148 del 2015 ss.mm.ii.);
- · lavoratori di imprese in procedura fallimentare o amministrazione straordinaria (art. co.10 ter del Decreto Legge n. 148 del 1993);
- · lavoratori in CIGS per cessazione (articolo 44 comma 1 e comma 1bis del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dall’art. 1 co. 329 della Legge n.197 del 2022);
- · lavoratori occupati e/o disoccupati, purché coinvolti da procedure di licenziamento collettivo da parte di imprese in crisi (Legge 223/91), avviate e/o concluse entro il periodo di ammissibilità degli interventi finanziati a valere sul PNRR ai sensi del Regolamento 2021/241 del 12/02/2021.
- · lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni ai sensi dell’art. 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148;
- · lavoratori di imprese a cui è stata concessa la proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale, ai sensi dell’art 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148;
- · lavoratori di imprese che fruiscono della deroga alla durata dei trattamenti di integrazione salariale, di cui all’art. 44, comma 11- bis,, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148;
- · lavoratori di imprese a cui è stata riconosciuta la proroga della durata della CIGS per le aziende commissariate, di cui all’art. 7, comma 10 ter del decreto-legge n. 148 del 1993;
Sono fatti salvi gli obblighi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 25-ter Condizionalità e formazione del D.Lgs. 148/20155, per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie (CIGS e FIS), di partecipare ad iniziative formative. In attuazione al citato articolo sono richiamate in questa sede i decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali inerenti le modalità di attuazione delle azioni formative nonché le sanzioni applicabili in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo fornito dal lavoratore, alle iniziative di formazione e di riqualificazione. In base a tali indicazioni, il Soggetto Realizzatore è tenuto a comunicare al CPI competente, tramite sistema, tutti gli eventi suscettibili di dar luogo a sanzioni nonché assicurare la tracciabilità delle comunicazioni con gli utenti.
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Istruzioni operative per le aziende proponenti
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Il soggetto che propone (Soggetto Proponente) è l’impresa o il gruppo di imprese o il consorzio di imprese coinvolto dalla situazione di crisi. Il Soggetto Proponente, Capofila del Partenariato, individua i soggetti realizzatori (ente di formazione e/o agenzia per il lavoro), tra gli enti accreditati a livello regionale, sulla base delle specifiche linee di attività previste. All’Ente di formazione e all’agenzia per il lavoro viene riconosciuto il ruolo di soggetti realizzatori nell’ambito del Piano di ricollocazione collettiva. Sarà cura dei soggetti realizzatori indicati nel Piano prendere in carico i relativi beneficiari indicati per ciascuna linea prevista. Prima dell’avvio delle attività descritte dal Piano condiviso nell’ambito dei Tavoli di gestione delle crisi, i Beneficiari dello stesso devono svolgere le attività di assessment e adesione al programma presso uno dei Centri per l’Impiego o degli sportelli Spazi Lavoro regionali indicati nel Piano stesso. Nel corso di tali attività gli operatori del CPI o dello Spazio Lavoro interessato avranno cura di informare i singoli Beneficiari sulle attività di interesse previste dal Piano, sugli obblighi che gli stessi sono tenuti a rispettare e sulle relative condizionalità, nonché provvedono a sottoscrivere con il Beneficiario il Patto Unico laddove non ancora sottoscritto.
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Finalità
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PNRR, Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 " Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”
Nell’ambito del Percorso 4 del Programma GOL, che prevede l’attivazione di un percorso di lavoro e inclusione che ambisce alla collaborazione con la rete dei servizi territoriali, come quelli educativi, sociali, sanitari, di conciliazione, l’Avviso disciplina le misure del Tirocinio Extracurriculare e del Tirocinio di Inclusione come strumenti di avvicinamento al mercato del lavoro per utenza con bisogni complessi.
Per la prima annualità, salvo modifiche e aggiornamenti, la dotazione finanziaria è di € 27.000.000,00 a valere sulle risorse messe a disposizione nell’ambito del PNRR.
L’avviso entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero l’11 febbraio 2024, prima di tale data saranno fornite Linee guida operative per l’avvio e la gestione della procedura.
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Soggetti realizzatori
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PNRR, Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 " Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”
L’attivazione di un tirocinio, disciplinato ai sensi del Regolamento Regionale 7 maggio 2018, n. 4, ovvero della speciale disciplina in tema di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, richiede la predisposizione e la sottoscrizione di una convenzione tra un soggetto promotore e un soggetto ospitante corredata da un progetto formativo personalizzato finalizzato all’acquisizione di specifiche competenze professionali ovvero di inclusione sociale del tirocinante.
Possono essere soggetti promotori i Centri per l’Impiego e gli Operatori privati per il lavoro autorizzati o accreditati ai sensi dell’art. 25 comma 2 punto h) del Regolamento e ammessi al Programma GOL ai sensi dell’Avviso di cui al Decreto Dirigenziale n. 517 del 13/10/2022.
Possono essere soggetti ospitanti i soggetti privati che possiedono i requisiti di cui all’Art. 25 bis del Regolamento regionale. Possono inoltre essere soggetti ospitanti, limitatamente ai tirocini di inclusione, i soggetti pubblici che possiedono i requisiti di cui all’Art. 25 bis del Regolamento regionale.
Per i tirocini di inclusione non si applicano i limiti di cui all’Art. 26 del Regolamento regionale con riferimento al numero massimo di tirocini attivabili all’interno della medesima unità operativa.
I tirocini di inclusione prevedono inoltre il coinvolgimento dei servizi sociali professionali e/o dei servizi sanitari competenti che hanno in carico il tirocinante, le quali possono concorrere alla stesura nonché sottoscrivere il progetto personalizzato quali soggetti terzi se diversi dal soggetto ospitante.
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