PNRR, Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 " Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”

 

L’attivazione di un tirocinio, disciplinato ai sensi del Regolamento Regionale 7 maggio 2018, n. 4, ovvero della speciale disciplina in tema di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, richiede la predisposizione e la sottoscrizione di una convenzione tra un soggetto promotore e un soggetto ospitante corredata da un progetto formativo personalizzato finalizzato all’acquisizione di specifiche competenze professionali ovvero di inclusione sociale del tirocinante.

 

Possono essere soggetti promotori i Centri per l’Impiego e gli Operatori privati per il lavoro autorizzati o accreditati ai sensi dell’art. 25 comma 2 punto h) del Regolamento e ammessi al Programma GOL ai sensi dell’Avviso di cui al Decreto Dirigenziale n. 517 del 13/10/2022.

 

Possono essere soggetti ospitanti i soggetti privati che possiedono i requisiti di cui all’Art. 25 bis del Regolamento regionale. Possono inoltre essere soggetti ospitanti, limitatamente ai tirocini di inclusione, i soggetti pubblici che possiedono i requisiti di cui all’Art. 25 bis del Regolamento regionale.

 

Per i tirocini di inclusione non si applicano i limiti di cui all’Art. 26 del Regolamento regionale con riferimento al numero massimo di tirocini attivabili all’interno della medesima unità operativa.

 

I tirocini di inclusione prevedono inoltre il coinvolgimento dei servizi sociali professionali e/o dei servizi sanitari competenti che hanno in carico il tirocinante, le quali possono concorrere alla stesura nonché sottoscrivere il progetto personalizzato quali soggetti terzi se diversi dal soggetto ospitante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Logo NGEUMLPS logo RegCampania alta definizione  Logo GOL 1

 


Link di Riferimento: Programma Gol


torna all'inizio del contenuto
I cookie rendono più facile per noi fornirti i nostri servizi. Con l'utilizzo dei nostri servizi ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Maggiori informazioni Ok