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I Centri per l'impiego (Cpi) sono strutture pubbliche delle Regioni dedicate ai servizi per il mercato del lavoro.

 

I Centri servono in particolare a dare aiuto alle persone in cerca di lavoro, favoriscono sul territorio l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e attuano iniziative e interventi di politiche attive del lavoro.

 

Le attività dei Centri per l'impiego sono dunque rivolte a cittadini e imprese, in particolare ai disoccupati, ai lavoratori in cassa integrazione nonchè a rischio disoccupazione ed anche ai lavoratori occupati in cerca di nuova occupazione.

 

I Cpi svolgono inoltre attività amministrative, come l'iscrizione alle liste di mobilità e agli elenchi e graduatorie delle categorie protette, la registrazione delle assunzioni, le trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro, il rilascio del certificato di disoccupazione.

I servizi offerti dai Centri per l'impiego rispettano i Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concordati da Stato e Regioni che assicurano la parità di trattamento sul territorio nazionale. 


 

 

 

Normativa di riferimento

Decreto legge n. 4/2019 convertito con modificazione dalla legge n. 26/2019

Definizione

I cittadini che richiedono ed ottengono per sè e per i propri familiari il Reddito di cittadinanza vale a dire un beneficio economico di  contrasto alla povertà diretto a favorire l'inclusione sociale e l'accesso al lavoro.

I livelli essenziali delle prestazioni erogabili esclusivamente dai CPI

Il RdC è un sostegno per famiglie disagiate che mira al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Il beneficio economico viene accreditato mensilmente su una carta prepagatarilasciata ad hoc , diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno, cosiddetta “Carta RdC”

Il Rdc è una misura volta a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e, quindi, dopo aver presentato domanda, si deve:

  1. attendere la comunicazione dell’Inps di accoglimento o rigetto tramite e-mail e/o sms ai recapiti indicati dal richiedente nel Modello di domanda;
  2.  in caso di accoglimento, attendere la successiva comunicazione di Poste in cui viene fissato l’appuntamento per recarsi all’ufficio postale a ritirare la Carta Rdc ed il relativo Pin. La carta sarà intestata al richiedente e non è possibile avere più carte;
  3. a seguito della ricezione degli elenchi dei beneficiari da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/Anpal alla Regione Campania, i beneficiari di RdC saranno convocati con sms o mail presso il Centro per l’Impiego di competenza (con priorità per i richiedenti)  per rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e per definire e concordare il Patto per il Lavoro.

Nel corso del primo incontro si procederà a:

  • Rilascio Dichiarazione Immediata Disponibilità al Lavoro (DID)
  • Aggiornamento della Scheda Anagrafica Professionale (SAP)
  • Verifica, insieme con il richiedente, delle eventuali ragioni di esonero degli altri appartenenti al proprio nucleo familiare;
  • Profilazione (definizione caratteristiche anagrafico-professionali)
  • Sottoscrizione Patto per il Lavoro

Hanno l’obbligo alla sottoscrizione del Patto per il Lavoro il richiedente e i componenti del nucleo familiare in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • Assenza di occupazione da non più di 2 anni
  • Beneficiario di Naspi o Discoll (o averne terminato la fruizione da non più di 1 anno)
  • Già sottoscritto un Patto di servizio personalizzato negli ultimi 2 anni
  • Non aver sottoscritto un progetto personalizzato REI

I beneficiari che non rientrano in questa casistica dovranno sottoscrivere il Patto per l'Inclusione Sociale

Sono esclusi dall’obbligo di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale:

  1. Beneficiari della pensione di cittadinanza;
  2. titolari di pensione diretta;
  3. persone di età pari o superiore a 65 anni, a prescindere dalla fruizione di un trattamento pensionistico;
  4. le persone con disabilità l. 68/99

I componenti con disabilità dei nuclei familiari possono richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.

Sono inoltre esonerati dagli obblighi di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale:

  1. Componenti con carichi di cura con soggetti minori di 3 anni di età, con componenti con disabilità grave o non autosufficienza, come da ISEE;
  2. lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito non superiore a € 4.800 se lavoro autonomo oppure € 8.000 se assimilato a lavoro dipendente
  3. coloro che frequentano corsi di formazione.

I servizi e misure di politica attiva disponibili per questo target

I livelli essenziali delle prestazioni che non rientrano tra quelli normativamente attribuiti alla esclusiva competenza dei CPI, sono erogati dal soggetto pubblico o privato scelto autonomamente dal diretto interessato con l’adesione all’iniziativa in essere, rivestendo da quel momento carattere di priorità.

Si riportano le misure/iniziative attualmente disponibili per il suddetto target:

Misure nazionali

Incentivi alle Assunzioni

Esonero dei contributi previdenziali fino a 18 mensilità di RdC per le imprese che assumono a tempo pieno e indeterminato

Autoimpiego

I beneficiari di Rdc che avviano un’attività autonoma entro i primi 12 mesi di fruizione, ricevono un beneficio addizionale pari a 6 mensilità in un’unica soluzione

Assegno di Ricollocazione (AdR)

Ai beneficiari del RdC che sottoscrivono il Patto per il Lavoro verrà rilasciato l’AdR che prevede l’attivazione di un percorso intensivo personalizzato per la ricerca di opportunità occupazionali

Progetti di utilità collettiva

Disponibilità a partecipare a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni

 

Misure Regionali

Il beneficiario del RdC, se in possesso del requisito di “essere stato beneficiario di sostegno al reddito scaduto a partire dal 2014”, può partecipare, in alternativa alle misure nazionali, al percorso d’inserimento lavorativo, e denominato “Ricollocami FSE” (vedi scheda Disoccupati ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015 non beneficiari di strumenti di sostegno al reddito);

Il beneficiario del RdC, che ha un’età inferiore ai 35 anni, può, in alternativa alle iniziative nazionali, aderire alla Nuova Garanzia Giovani (vedi scheda Giovani neet under 35)

 

 

Meccanismi di condizionalità

Chiunque al fine di ottenere indebitamente il RDC renda dichiarazioni e documenti FALSI, è punibile con la reclusione dai 2 ai 6 anni

Omessa comunicazione della variazione del reddito o del patrimonio, è punibile con la reclusione da 1 a 3 anni

Nei due casi sopradescritti, avviene la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito. Impossibilità di chiedere RDC per 10 anni.

Inoltre è disposta la DECADENZA dal beneficio del RDC, quando UNO DEI COMPONENTI il nucleo familiare:

  • Non effettua la DID;
  • Non sottoscrive il Patto di Lavoro o il Patto di Inclusione;
  • Non partecipa alle iniziative formative, di politiche attive e di attivazione;
  • Non aderisce ai progetti che il comune di residenza istituisce
  • Non accetta almeno una delle tre offerte congrue
  • Non effettua le comunicazioni di variazione reddito, patrimonio o composizione nucleo familiare
  • Venga trovato nel corso di attività ispettiva intento a svolgere lavoro in nero
  • Percepisce un beneficio economico maggiore per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU

In questi casi sarà inibita la possibilità di chiedere RDC per 18 mesi successivi al provvedimento di decadenza.

Sono disposte SANZIONI nei seguenti casi:

In caso di mancata presentazione alle convocazione del CPI o del Comune: una mensilità del beneficio economico per la prima mancata presentazione; due mensilità del beneficio economico per seconda mancata presentazione; decadenza in caso di ulteriore mancata presentazione

In caso di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento: due mensilità del beneficio economico per prima assenza; decadenza in caso di ulteriore assenza

In caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal Patto di Inclusione sociale relativi alla frequenza di corsi di istruzione e formazione da parte di minori ovvero impegni di prevenzione e cura individuati da professionisti sanitari: due mensilità del beneficio economico dopo il primo richiamo; tre mensilità del beneficio economico al secondo richiamo; sei mensilità del beneficio economico al terzo richiamo; decadenza in caso di ulteriore richiamo

Cassintegrati per crisi strutturale

Normativa di riferimento

Art. 21 del D. LGS. 148 del 14/09/2015 e successivi aggiornamenti e integrazioni

Definizione

Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso per effetto di un decreto di concessione di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale (per i quali la riduzione di orario sia superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi) ove non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale. In questi casi la procedura di consultazione sindacale si è conclusa con un accordo che prevede un piano di ricollocazione.

I livelli essenziali delle prestazioni erogabili esclusivamente dai CPI

A seguito della sospensione del rapporto di lavoro, gli interessati devono essere convocati dal centro per l'impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato

I lavoratori devono essere convocati in orario compatibile con la prestazione lavorativa, dal CPI con le modalità ed i termini stabiliti con apposito decreto. Il patto di servizio personalizzato potrà essere stipulato sentito il datore di lavoro e con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Il Patto di servizio deve contenere almeno i seguenti elementi:

1. L’individuazione di un responsabile delle attività

2. La definizione del profilo personale di occupabilità

3. La frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività

Il percettore di assegno di solidarietà con la stipula del patto di servizio si obbliga a:

1. partecipare ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (stesura di curriculum, preparazione per sostenere colloqui, iniziative di orientamento);

2. partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;

I servizi e misure di politica attiva disponibili per questo target

 

Per l’attivazione delle misure a sostegno del reinserimento, si tenga conto che I livelli essenziali delle prestazioni che non rientrano tra quelli normativamente attribuiti alla esclusiva competenza dei CPI, sono erogati dal soggetto pubblico o privato scelto autonomamente dal diretto interessato con l’adesione all’iniziativa in essere, rivestendo da quel momento carattere di priorità

Assegno di ricollocazione:

A seguito dell’accordo di ricollocazione, i lavoratori interessati possono richiedere all’ANPAL, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, l’attribuzione dell’assegno di ricollocazione dei lavoratori, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.

I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi di CIGS.

Legittimati a presentare la domanda di attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione sono pertanto i soli lavoratori coinvolti nella riduzione e/o sospensione dell’attività lavorativa, appartenenti agli ambiti aziendali o profili professionali per i quali sia stato dichiarato un esubero.

I lavoratori che facciano richiesta anticipata di assegno di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-bis del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 non potranno fare ulteriore richiesta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e successiva maturazione dei requisiti previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi. Al termine di tale periodo, il servizio è prorogabile fino ad ulteriori dodici mesi – previo accordo tra il lavoratore interessato e l’ente erogatore del servizio, nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno.

Il programma di assistenza intensiva deve essere compatibile con la residua attività lavorativa e con l’accordo di ricollocazione; le convocazioni e le iniziative di politica attiva proposte devono pertanto essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro.

Il lavoratore in CIGS beneficiario dell’assegno di ricollocazione non è obbligato ad accettare un’offerta di lavoro congrua. Tuttavia, se egli accetta un’offerta di lavoro, beneficia dell’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF, per un periodo massimo di 9 mensilità e ha diritto alla corresponsione, da parte dell’INPS e con le modalità definite dall’Istituto, di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto. Sono previsti incentivi specifici per le assunzioni di detti lavoratori (vedi guida agli incentivi)

Meccanismi di condizionalità

Per il percettore di assegno di solidarietà sono previste le seguenti condizionalità:

1. se il lavoratore non si presenta, senza giustificato motivo, alle convocazioni per la stipula del patto di servizio ovvero agli appuntamenti con il responsabile delle attività o non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento (iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro) è sanzionato con la:

  • decurtazione di un quarto di una mensilità di integrazione salariale, in caso di prima mancata presentazione;
  • decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
  • decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

2. se il lavoratore non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione è sanzionato con la:

  • decurtazione di una mensilità di integrazione salariale, alla prima mancata partecipazione;
  • decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Il lavoratore decade dal trattamento di integrazione salariale in caso di omessa preventiva comunicazione all’INPS circa lo svolgimento di una attività lavorativa subordinata o autonoma.

Le sanzioni sono adottate dal Centro per l’impiego, che ne invia comunicazione all’ANPAL e all’INPS. Quest’ultimo emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebitamente erogate.

Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro

Normativa di riferimento

Art. 21  del D. LGS. 148 del 14/09/2015 e successivi aggiornamenti e integrazioni

Definizione

Lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, che per effetto di una crisi aziendale sono beneficiari di Cassa integrazione guadagni o contratto di solidarietà, per i quali la riduzione di orario sia superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi.

I livelli essenziali delle prestazioni erogabili esclusivamente dai CPI

A seguito della sospensione del rapporto di lavoro, gli interessati devono essere convocati dal centro per l'impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato

I lavoratori devono essere convocati in orario compatibile con la prestazione lavorativa, dal CPI con le modalità ed i termini stabiliti con apposito decreto. Il patto di servizio personalizzato potrà essere stipulato sentito il datore di lavoro e con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Il Patto di servizio deve contenere almeno i seguenti elementi:

1.            L’individuazione di un responsabile delle attività

2.            La definizione del profilo personale di occupabilità

3.            La frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività

Il percettore di assegno di solidarietà con la stipula del patto di servizio si obbliga a:

1.            partecipare ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (stesura di curriculum, preparazione per sostenere colloqui, iniziative di orientamento);

2.            partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;

I servizi e misure di politica attiva disponibili per questo target

Per questo target non sono previste attualmente misure a sostegno del reinserimento

Assegno di ricollocazione: Il disoccupato non beneficiario di strumenti di sostegno al reddito NON può richiedere l’assegno individuale di ricollocazione. Sono previsti invece incentivi alle assunzioni (vedi guida agli incentivi)

Meccanismi di  condizionalità

Per il percettore di assegno di solidarietà sono previste le seguenti condizionalità:

1 se il lavoratore non si presenta, senza giustificato motivo, alle convocazioni per la stipula del patto di servizio ovvero agli appuntamenti con il responsabile delle attività o non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento (iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro) è sanzionato con la:

  • decurtazione di un quarto di una mensilità di integrazione salariale, in caso di prima mancata presentazione;
  • decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
  • decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

2. se il lavoratore non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione è sanzionato con la:

  • decurtazione di una mensilità di integrazione salariale, alla prima mancata partecipazione;
  • decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Il lavoratore decade dal trattamento di integrazione salariale in caso di omessa preventiva comunicazione all’INPS circa lo svolgimento di una attività lavorativa subordinata o autonoma.

Le sanzioni sono adottate dal Centro per l’impiego, che ne invia comunicazione all’ANPAL e all’INPS. Quest’ultimo emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebitamente erogate.

Garanzia Giovani

Normativa di riferimento

Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18.12.2017, che modifica la su richiamata Decisione C (2014)/4969, la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;

Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 880 del …….

Definizione

A seguito della raccomandazione europea del 22 aprile 2013, rivolta a tutti gli stati membri, è stato adottato anche in Italia il programma Garanzia Giovani, che sarà a breve riavviato per la seconda edizione.

I destinatari della Garanzia sono i giovani nella fascia di età 16-29 anni in condizione di NEET, più precisamente quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate”.

Per la seconda edzione, nella regione Campania,  la partecipazione dei giovani è estesa anche oltre i 29 anni, fino ai 35 anni e anche ai non NEET.

Per questi soggetti le Regioni hanno adottato un proprio piano di attuazione con il quale si rende disponibile un programma di azioni finalizzate a garantire l’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro.

L’obiettivo è di garantire ai giovani che aderiscono di ricevere un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale.

I livelli essenziali delle prestazioni erogabili esclusivamente dai CPI

Il processo attuativo prevede la realizzazione di un sistema di gestione integrata delle misure e dei servizi per la formazione, l’istruzione e il lavoro, incentrata sul paniere dei servizi e delle misure a costi standard che in pratica determinano le dotazioni attribuite ai destinatari per la realizzazione   di piani di intervento personalizzati che abbiano come sbocco principale l’inserimento lavorativo e siano accompagnati da incentivi mirati all’assunzione e all’autoimpiego.

Il processo attuativo del Par Campania per l’occupazione giovanile è così caratterizzato:

  • adesione volontaria dei giovani in possesso dei requisiti previsti, attraverso le piattaforme www.cliclavoro.gov.it, e www.cliclavoro.lavorocampania.it, accedendo all’area riservata e compilando on line la richiesta di adesione selezionando l’operatore con cui definire il suo percorso. E’ necessario rendere la dichiarazione di immediata disponibilità (DID on line) accedendo anche a questo servizio;
  • riconoscimento ai giovani destinatari di un budget individuale commisurato al livello di svantaggio nell’inserimento lavorativo;
  • presa in carico dei giovane che aderiscono al programma da parte degli operatori dei servizi per il lavoro accreditati/autorizzati che, a loro volta hanno aderito al programma, e definizione del percorso personalizzato in base alle caratteristiche individuali da riportare in un Piano di intervento personalizzato (PiP);
  • attuazione del programma e dei PIP da parte degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione che aderiscono al programma e che operano in partenariato con la rete dei servizi per il lavoro;
  • riconoscimento agli operatori coinvolti nel sistema delle spese sostenute per l’erogazione dei servizi effettivamente prestati e delle premialità per i risultati raggiunti, con una dotazione di base minima ed entro soglie massime definite sulla base del numero dei soggetti presi in carico e dei risultati occupazionali conseguiti;
  • qualificazione e rafforzamento della rete degli operatori dei servizi per il lavoro nella realizzazione del programma anche nella sua componente pubblica costituita dai Centri per l’impiego, attivi nella facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta e nell’orientamento/accompagnamento sui percorsi individuali;
  • incentivi all’assunzione e finanziamenti di percorsi formativi, entrambi congegnati secondo sistemi di parametrazione certi e misurabili, definiti in particolare nei termini delle doti di inserimento, per quanto riguarda gli incentivi e i premi all’assunzione, nei termini dei costi standard della formazione per quanto riguarda le attività didattiche e formative.

I servizi e misure di politica attiva disponibili per questo target

I giovani che aderiscono al programma, come già indicato, sottoscrivono con l’operatore dei servizi per l’impiego prescelto il Piano di Intervento Personalizzato (PiP), in base alle caratteristiche individuali, per la cui attuazione sono disponibili i seguenti servizi e misure:

Schede Misura della Nuova Garanzia Giovani

1-A

Accoglienza e informazioni sul programma

1-B

Accoglienza, presa in carico, orientamento

1-C

Orientamento specialistico o di II livello

1-D

Accoglienza e presa in carico, orientamento, attivazione di giovani 

2-A

Formazione mirata  all'inserimento lavorativo

2-B

Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi

2-C

Assunzione e Formazione

3

Accompagnamento al lavoro

4-A

Apprendistato per la qualifica e per il diploma

4-C

Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca

5

Tirocinio extra-curriculare

5 bis

Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica

6-A

Servizio civile nazionale

6-A bis

Servizio civile regionale

6-B

Servizio Civile Nazionale nell’Unione Europea

7.1

Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità: attività di accompagnamento

all’avvio di impresa e supporto allo start up di impresa

7.2

Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità: supporto per l’accesso al credito agevolato

8.

Mobilità professionale transnazionale e territoriale

Meccanismi di condizionalità

La dichiarazione di adesione al programma è sempre annullabile, sia la mancata sottoscrizione del Patto di servizio che la rinuncia di offerte di lavoro e/o altre misure riferite al programma, che per volontà del giovane.

In quasi tutti i casi, l’annullamento comporta il venir meno della condizione di disoccupazione prevista dall’art. 19 del D.lgs. 150/15


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