Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro
Normativa di riferimento |
Art. 21 del D. LGS. 148 del 14/09/2015 e successivi aggiornamenti e integrazioni |
Definizione |
Lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, che per effetto di una crisi aziendale sono beneficiari di Cassa integrazione guadagni o contratto di solidarietà, per i quali la riduzione di orario sia superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi. |
I livelli essenziali delle prestazioni erogabili esclusivamente dai CPI |
A seguito della sospensione del rapporto di lavoro, gli interessati devono essere convocati dal centro per l'impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato I lavoratori devono essere convocati in orario compatibile con la prestazione lavorativa, dal CPI con le modalità ed i termini stabiliti con apposito decreto. Il patto di servizio personalizzato potrà essere stipulato sentito il datore di lavoro e con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Il Patto di servizio deve contenere almeno i seguenti elementi: 1. L’individuazione di un responsabile delle attività 2. La definizione del profilo personale di occupabilità 3. La frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività Il percettore di assegno di solidarietà con la stipula del patto di servizio si obbliga a: 1. partecipare ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (stesura di curriculum, preparazione per sostenere colloqui, iniziative di orientamento); 2. partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione; |
I servizi e misure di politica attiva disponibili per questo target |
Per questo target non sono previste attualmente misure a sostegno del reinserimento Assegno di ricollocazione: Il disoccupato non beneficiario di strumenti di sostegno al reddito NON può richiedere l’assegno individuale di ricollocazione. Sono previsti invece incentivi alle assunzioni (vedi guida agli incentivi) |
Meccanismi di condizionalità |
Per il percettore di assegno di solidarietà sono previste le seguenti condizionalità: 1 se il lavoratore non si presenta, senza giustificato motivo, alle convocazioni per la stipula del patto di servizio ovvero agli appuntamenti con il responsabile delle attività o non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento (iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro) è sanzionato con la:
2. se il lavoratore non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione è sanzionato con la:
Il lavoratore decade dal trattamento di integrazione salariale in caso di omessa preventiva comunicazione all’INPS circa lo svolgimento di una attività lavorativa subordinata o autonoma. Le sanzioni sono adottate dal Centro per l’impiego, che ne invia comunicazione all’ANPAL e all’INPS. Quest’ultimo emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebitamente erogate. |
Garanzia Giovani
Normativa di riferimento |
Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18.12.2017, che modifica la su richiamata Decisione C (2014)/4969, la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”; Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 880 del ……. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Definizione |
A seguito della raccomandazione europea del 22 aprile 2013, rivolta a tutti gli stati membri, è stato adottato anche in Italia il programma Garanzia Giovani, che sarà a breve riavviato per la seconda edizione. I destinatari della Garanzia sono i giovani nella fascia di età 16-29 anni in condizione di NEET, più precisamente quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate”. Per la seconda edzione, nella regione Campania, la partecipazione dei giovani è estesa anche oltre i 29 anni, fino ai 35 anni e anche ai non NEET. Per questi soggetti le Regioni hanno adottato un proprio piano di attuazione con il quale si rende disponibile un programma di azioni finalizzate a garantire l’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro. L’obiettivo è di garantire ai giovani che aderiscono di ricevere un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I livelli essenziali delle prestazioni erogabili esclusivamente dai CPI |
Il processo attuativo prevede la realizzazione di un sistema di gestione integrata delle misure e dei servizi per la formazione, l’istruzione e il lavoro, incentrata sul paniere dei servizi e delle misure a costi standard che in pratica determinano le dotazioni attribuite ai destinatari per la realizzazione di piani di intervento personalizzati che abbiano come sbocco principale l’inserimento lavorativo e siano accompagnati da incentivi mirati all’assunzione e all’autoimpiego. Il processo attuativo del Par Campania per l’occupazione giovanile è così caratterizzato:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I servizi e misure di politica attiva disponibili per questo target |
I giovani che aderiscono al programma, come già indicato, sottoscrivono con l’operatore dei servizi per l’impiego prescelto il Piano di Intervento Personalizzato (PiP), in base alle caratteristiche individuali, per la cui attuazione sono disponibili i seguenti servizi e misure:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meccanismi di condizionalità |
La dichiarazione di adesione al programma è sempre annullabile, sia la mancata sottoscrizione del Patto di servizio che la rinuncia di offerte di lavoro e/o altre misure riferite al programma, che per volontà del giovane. In quasi tutti i casi, l’annullamento comporta il venir meno della condizione di disoccupazione prevista dall’art. 19 del D.lgs. 150/15 |
Il percorso del Reddito di Cittadinanza nel Centro per l'impiego
Il tuo percorso nel Centro per l’Impiego
In seguito alla trasmissione degli elenchi dei beneficiari da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/Anpal alla Regione Campania, sarai convocato con sms o mail presso il Centro per l’Impiego di competenza.
Nel corso del primo incontro si procederà a:
- Rilascio Dichiarazione Immediata Disponibilità al Lavoro (DID)
- Aggiornamento della Scheda Anagrafica Professionale (SAP)
- Verifica, insieme con il richiedente, delle eventuali ragioni di esonero degli altri appartenenti al proprio nucleo familiare;
- Profilazione (definizione caratteristiche anagrafico-professionali)
- Sottoscrizione Patto per il Lavoro
La brochure predisposta dalla Regione Campania fornisce tutte le informazioni utili sul percorso che stai per iniziare, sulle misure di politica attiva del lavoro, e sulle regole da seguire per non perdere il reddito di cottadinanza
L'assegno di ricollocazione nell'ambito del reddito di cittadinanza
L'assegno di ricollocazione nell’ambito del Reddito di Cittadinanza è uno strumento di politica attiva, rilasciato dall’ANPAL al beneficiario del RdC, a seguito della stipula del Patto per il Lavoro presso il CPI, e consiste nella messa a punto di un servizio di assistenza intensiva al lavoratore nella ricerca del lavoro.
La brochure predisposta dalla Regione Campania fornisce tutte le informazioni utili sul percorso che stai per iniziare, sulle misure di politica attiva del lavoro, e sulle regole da seguire per non perdere il reddito di cottadinanza
Disoccupati non beneficiari di strumenti di sostegno al reddito
Normativa di riferimento |
Art. 19 D. LGS. 150 del 14/9/2015 |
Definizione |
Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, informa telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. Lo status di disoccupato è acquisito solo se si dichiara l’immediata disponibilità al lavoro (DID). |
Lep
I livelli essenziali delle prestazioni |
La presentazione della DID può essere fatta on line direttamente dal disoccupato, sul portale ANPAL o sui portali regionali ad esso collegati, oppure con l'aiuto dell’operatore del Centro per l'Impiego (CPI). L'accoglienza (LEP A) e il servizio di invio telematico della DID (LEP B) costituiscono livelli essenziali di prestazione che il CPI è tenuto ad assicurare a tutti gli utenti interessati. A seguito della presentazione della DID on line, il disoccupato, entro i successivi 30 giorni, deve contattare un CPI a propria scelta tra tutti quelli presenti nel territorio nazionale. Trascorsi in 30 giorni sarà convocato dal CPI territorialmente competente. Presso il CPI si svolgerà un primo colloquio di orientamento di base (LEP C) a cui seguirà la stipula di un patto di servizio (LEP D) con cui si concorderà e si definirà un percorso di re-inserimento lavorativo, utilizzando i servizi e le misure di politica attiva più congeniali ad un esito positivo della ricerca di lavoro. La stipula del Patto può essere effettuata esclusivamente con un CPI. I livelli essenziali delle prestazioni che non rientrano tra quelli attribuiti per legge alla esclusiva competenza dei CPI, possono essere erogati dal soggetto pubblico o privato scelto autonomamente dal diretto interessato. I principali tra questi servizi sono:
|
I servizi e le misure di politica attiva disponibili per questo target
|
Le iniziative in corso di realizzazione: Nazionali Assegno di ricollocazione: Il disoccupato non beneficiario di strumenti di sostegno al reddito NON può richiedere l’assegno individuale di ricollocazione. Sono previsti invece incentivi alle assunzioni (vedi guida agli incentivi) Regionali Se in possesso del requisito di “essere stato beneficiario di sostegno al reddito scaduto a partire dal 2012/2014” (indennità di disoccupazione o mobilità prima, NASPI o DIS-COLL ora)., il disoccupato può partecipare al percorso d’inserimento lavorativo, erogato da un soggetto autorizzato pubblico o privato (CPI o agenzia privata accreditata) scelto autonomamente al momento dell’adesione volontaria ai programmi denominati “Ricollocami” e “Ricollocami FSE”, entrambi prevedono: 1. Servizi di orientamento specialistico e partecipazione ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (stesura di curriculum, preparazione per sostenere colloqui, ecc.), LEP E); 2. Tutoraggio all’inserimento lavorativo (LEP F1 e F3), 3. Partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione a catalogo (LEP H); 4. Candidatura alla partecipazione a tirocini e iniziative, in questo caso alla Garanzia Over, di tipo formativo/lavorativo nelle aziende che aderiscono al relativo bando (LEP F2); 5. Incentivi all’assunzione per le aziende a agli intermediari, per i servizi resi, comprendendo anche quelli alle imprese come previsto dai LEP P, Q e R; 6. Orientamento e supporto all’autoimpiego, LEP O |
Meccanismi di condizionalità |
Il lavoratore non beneficiario di strumenti di sostegno al reddito che: 1. non si presenta, senza giustificato motivo, alle convocazioni per la stipula del patto di servizio, ovvero agli appuntamenti con il responsabile delle attività o non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento (iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro), 2. non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, 3. non accetta un'offerta di lavoro congrua, senza giustificato motivo, perde lo status di disoccupazione con decadenza del Patto di servizio e delle misure di politica attiva ad esso collegate. |
Rete Regionale dei Servizi
- Repertorio Regionale Titoli e Qualificazioni
- Accreditamento delle agenzie formative
- Scuola in chiaro : cerca un istituto
- Avviamenti a selezione di cui all'art.16 legge n. 56/87
- Autoimprenditorialità
- Agenzie per il lavoro
- Centri sperimentali di sviluppo delle competenze
- Centri per l'impiego
- Potenziamento dei Centri per l'Impiego
- Individuazione sedi Centri per l’Impiego
- Spazio Lavoro
- Collocamento Mirato
- Rete Eures