Disabili

Normativa di riferimento

Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni/integrazioni (D.lgs 151/2015)

Definizione

Persone con disabilità iscritte negli elenchi del collocamento mirato, anche con reddito di c.d. “scarsa entità”

Per favorire l’occupazione di questi lavoratori, sono istituite nuclei operativi dei servizi provinciali per il lavoro che si occupano della realizzazione delle seguenti attività, prevalentemente rivolte alle imprese:

  • Computo del numero di soggetti da assumere
  • Stipula delle Convenzioni con Aziende (ex art 11 l. 68/99) o con Cooperative sociali di tipo B (ex art 14 dlgs. 276/03)
  • Consulenza su finanziamenti previsti per le assunzioni (art. 13 L. 68/1999)
  • Analisi posti di lavoro per verifica possibilità/esistenza condizioni per l’inserimento
  • Preselezione da Elenchi/Graduatorie (in caso di avviamenti nominativi) su richiesta dell’impresa
  • Avviamenti numerici (a seguito di pubblicazione Avvisi e Graduatorie)
  • Avviamenti nominativi (a seguito di nulla osta richiesto dal datore di lavoro)
  • Segnalazioni periodiche di inadempienze all’Ispettorato del Lavoro – ITL
  • Incontri con aziende per adeguamento obblighi di assunzione
  • Pubblicazione su portale di Elenchi aziende in obbligo legge 68/99 (per agevolare incrocio)
  • Controllo degli Enti Pubblici circa il rispetto degli obblighi relativamente ad avvisi/concorsi banditi
  • Controlli circa il possesso requisiti dei candidati ai concorsi pubblici
  • Trattamento e registrazione dati nel sistema informativo

I livelli essenziali delle prestazioni erogabili esclusivamente dai CPI

A seguito della presentazione della DID on line (in modalità autonoma ovvero in modalità assistita presso il CPI), il disoccupato è tenuto a contattare il Centro per l’Impiego territorialmente competente per l’iscrizione alle liste del collocamento mirato e la stipula del patto di servizio personalizzato.

Il Patto di servizio deve contenere almeno i seguenti elementi:

  1. L’individuazione di un responsabile delle attività
  2. La definizione del profilo personale di occupabilità
  3. La definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi
  4. La frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività
  5. Le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività.

Nella definizione degli atti di ricerca attiva e delle tempistiche, della frequenza ordinaria di contatti con il responsabile, dell’accettazione di congrue offerte di lavoro, si dovrà necessariamente tener conto anche:

  1. delle ridotte capacità lavorative dedotte in esito alla valutazione bio-psico-sociale, da definirsi ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 151/2015;
  2. degli esiti dell’eventuale profilazione qualitativa approfondita, che risulta obbligatoria nel caso di disabili con particolari profili di fragilità;
  3. delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico in merito alle potenzialità ed alle limitazioni lavorative della persona con disabilità, così come riportate nella scheda di cui all’art. 8 della L. 68/99.

Nel patto di servizio personalizzato il disoccupato con disabilità iscritto alle liste del collocamento mirato dà la propria disponibilità alle seguenti attività:

  1. partecipazione ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (stesura di curriculum, preparazione per sostenere colloqui, iniziative di orientamento);
  2. partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;

accettazione di “congrue” offerte di lavoro, secondo i parametri definiti nel Decreto del MLPS del 10 aprile 2018. Nel caso di una persona disabile, l’operatore del CPI deve effettuare una valutazione della coerenza degli atti di ricerca attiva individuati con la condizione di disabilità e la disciplina del collocamento mirato.

I servizi e misure di politica attiva disponibili per questo target

 

lavoratori iscritti al collocamento mirato, sono anche appartenenti ad altre categorie di disoccupati, con o senza sostegno al reddito, pertanto accedono alle misure previste per la categoria di appartenenza. Si sottolinea però che per gli iscritti al collocamento mirato le agevolazioni previste risultano maggiorate, sia rispetto all’entità dei contributi economici , sia per la durata del beneficio (in particolare per gli incentivi INPS e INAIL; tirocini, ecc.).

Le informazioni di maggior dettaglio sono riportate nella guida agli incentivi.

Meccanismi di condizionalità

Ai disoccupati disabili iscritti alle liste del collocamento mirato si applicano i meccanismi di condizionalità previsti dal d.lgs. 150/2015 (circolare del MLPS n. 34 del 23 dicembre 2015), nello specifico:

-      art. 21 comma 7 (in luogo dell’articolo 10, comma 6, della legge 68/99): riferito ai disoccupati disabili beneficiari di NASPI e DIS-COLL;

-      art. 21 comma 8: con riferimento ai disoccupati disabili beneficiari di ASDI (sostituito dal REI dal I° gennaio 2018, che porta con sé specifici meccanismi di condizionalità);

-      art. 21 comma 9: in riferimento alla possibilità di una nuova registrazione trascorsi due mesi dalla decadenza dallo stato di disoccupazione e, di conseguenza, dalle liste del collocamento mirato, prodotta ai sensi dei su citati comma 8 e 9;

art. 22 comma 3: in riferimento ai disabili beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.

Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro

Normativa di riferimento

Art. 21  del D. LGS. 148 del 14/09/2015 e successivi aggiornamenti e integrazioni

Definizione

Lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, che per effetto di una crisi aziendale sono beneficiari di Cassa integrazione guadagni o contratto di solidarietà, per i quali la riduzione di orario sia superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi.

I livelli essenziali delle prestazioni erogabili esclusivamente dai CPI

A seguito della sospensione del rapporto di lavoro, gli interessati devono essere convocati dal centro per l'impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato

I lavoratori devono essere convocati in orario compatibile con la prestazione lavorativa, dal CPI con le modalità ed i termini stabiliti con apposito decreto. Il patto di servizio personalizzato potrà essere stipulato sentito il datore di lavoro e con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Il Patto di servizio deve contenere almeno i seguenti elementi:

1.            L’individuazione di un responsabile delle attività

2.            La definizione del profilo personale di occupabilità

3.            La frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività

Il percettore di assegno di solidarietà con la stipula del patto di servizio si obbliga a:

1.            partecipare ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (stesura di curriculum, preparazione per sostenere colloqui, iniziative di orientamento);

2.            partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;

I servizi e misure di politica attiva disponibili per questo target

Per questo target non sono previste attualmente misure a sostegno del reinserimento

Assegno di ricollocazione: Il disoccupato non beneficiario di strumenti di sostegno al reddito NON può richiedere l’assegno individuale di ricollocazione. Sono previsti invece incentivi alle assunzioni (vedi guida agli incentivi)

Meccanismi di  condizionalità

Per il percettore di assegno di solidarietà sono previste le seguenti condizionalità:

1 se il lavoratore non si presenta, senza giustificato motivo, alle convocazioni per la stipula del patto di servizio ovvero agli appuntamenti con il responsabile delle attività o non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento (iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro) è sanzionato con la:

  • decurtazione di un quarto di una mensilità di integrazione salariale, in caso di prima mancata presentazione;
  • decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
  • decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

2. se il lavoratore non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione è sanzionato con la:

  • decurtazione di una mensilità di integrazione salariale, alla prima mancata partecipazione;
  • decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Il lavoratore decade dal trattamento di integrazione salariale in caso di omessa preventiva comunicazione all’INPS circa lo svolgimento di una attività lavorativa subordinata o autonoma.

Le sanzioni sono adottate dal Centro per l’impiego, che ne invia comunicazione all’ANPAL e all’INPS. Quest’ultimo emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebitamente erogate.

Il tuo percorso nel Centro per l’Impiego

In seguito alla trasmissione degli elenchi dei beneficiari da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/Anpal alla Regione Campania, sarai convocato con sms o mail presso il Centro per l’Impiego di competenza.

Nel corso del primo incontro si procederà a:

  • Rilascio Dichiarazione Immediata Disponibilità al Lavoro (DID)
  • Aggiornamento della Scheda Anagrafica Professionale (SAP)
  • Verifica, insieme con il richiedente, delle eventuali ragioni di esonero degli altri appartenenti al proprio nucleo familiare;
  • Profilazione (definizione caratteristiche anagrafico-professionali)
  • Sottoscrizione Patto per il Lavoro

 La brochure predisposta dalla Regione Campania fornisce tutte le informazioni utili sul percorso che stai per iniziare, sulle misure di politica attiva del lavoro, e sulle regole da seguire per non perdere il reddito di cottadinanza

L'assegno di ricollocazione nell’ambito del Reddito di Cittadinanza è uno strumento di politica attiva, rilasciato dall’ANPAL al beneficiario del RdC, a seguito della stipula del Patto per il Lavoro presso il CPI, e consiste nella messa a punto di un servizio di assistenza intensiva al lavoratore nella ricerca del lavoro.

 La brochure predisposta dalla Regione Campania fornisce tutte le informazioni utili sul percorso che stai per iniziare, sulle misure di politica attiva del lavoro, e sulle regole da seguire per non perdere il reddito di cottadinanza

Garanzia Giovani

Normativa di riferimento

Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18.12.2017, che modifica la su richiamata Decisione C (2014)/4969, la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;

Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 880 del …….

Definizione

A seguito della raccomandazione europea del 22 aprile 2013, rivolta a tutti gli stati membri, è stato adottato anche in Italia il programma Garanzia Giovani, che sarà a breve riavviato per la seconda edizione.

I destinatari della Garanzia sono i giovani nella fascia di età 16-29 anni in condizione di NEET, più precisamente quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate”.

Per la seconda edzione, nella regione Campania,  la partecipazione dei giovani è estesa anche oltre i 29 anni, fino ai 35 anni e anche ai non NEET.

Per questi soggetti le Regioni hanno adottato un proprio piano di attuazione con il quale si rende disponibile un programma di azioni finalizzate a garantire l’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro.

L’obiettivo è di garantire ai giovani che aderiscono di ricevere un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale.

I livelli essenziali delle prestazioni erogabili esclusivamente dai CPI

Il processo attuativo prevede la realizzazione di un sistema di gestione integrata delle misure e dei servizi per la formazione, l’istruzione e il lavoro, incentrata sul paniere dei servizi e delle misure a costi standard che in pratica determinano le dotazioni attribuite ai destinatari per la realizzazione   di piani di intervento personalizzati che abbiano come sbocco principale l’inserimento lavorativo e siano accompagnati da incentivi mirati all’assunzione e all’autoimpiego.

Il processo attuativo del Par Campania per l’occupazione giovanile è così caratterizzato:

  • adesione volontaria dei giovani in possesso dei requisiti previsti, attraverso le piattaforme www.cliclavoro.gov.it, e www.cliclavoro.lavorocampania.it, accedendo all’area riservata e compilando on line la richiesta di adesione selezionando l’operatore con cui definire il suo percorso. E’ necessario rendere la dichiarazione di immediata disponibilità (DID on line) accedendo anche a questo servizio;
  • riconoscimento ai giovani destinatari di un budget individuale commisurato al livello di svantaggio nell’inserimento lavorativo;
  • presa in carico dei giovane che aderiscono al programma da parte degli operatori dei servizi per il lavoro accreditati/autorizzati che, a loro volta hanno aderito al programma, e definizione del percorso personalizzato in base alle caratteristiche individuali da riportare in un Piano di intervento personalizzato (PiP);
  • attuazione del programma e dei PIP da parte degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione che aderiscono al programma e che operano in partenariato con la rete dei servizi per il lavoro;
  • riconoscimento agli operatori coinvolti nel sistema delle spese sostenute per l’erogazione dei servizi effettivamente prestati e delle premialità per i risultati raggiunti, con una dotazione di base minima ed entro soglie massime definite sulla base del numero dei soggetti presi in carico e dei risultati occupazionali conseguiti;
  • qualificazione e rafforzamento della rete degli operatori dei servizi per il lavoro nella realizzazione del programma anche nella sua componente pubblica costituita dai Centri per l’impiego, attivi nella facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta e nell’orientamento/accompagnamento sui percorsi individuali;
  • incentivi all’assunzione e finanziamenti di percorsi formativi, entrambi congegnati secondo sistemi di parametrazione certi e misurabili, definiti in particolare nei termini delle doti di inserimento, per quanto riguarda gli incentivi e i premi all’assunzione, nei termini dei costi standard della formazione per quanto riguarda le attività didattiche e formative.

I servizi e misure di politica attiva disponibili per questo target

I giovani che aderiscono al programma, come già indicato, sottoscrivono con l’operatore dei servizi per l’impiego prescelto il Piano di Intervento Personalizzato (PiP), in base alle caratteristiche individuali, per la cui attuazione sono disponibili i seguenti servizi e misure:

Schede Misura della Nuova Garanzia Giovani

1-A

Accoglienza e informazioni sul programma

1-B

Accoglienza, presa in carico, orientamento

1-C

Orientamento specialistico o di II livello

1-D

Accoglienza e presa in carico, orientamento, attivazione di giovani 

2-A

Formazione mirata  all'inserimento lavorativo

2-B

Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi

2-C

Assunzione e Formazione

3

Accompagnamento al lavoro

4-A

Apprendistato per la qualifica e per il diploma

4-C

Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca

5

Tirocinio extra-curriculare

5 bis

Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica

6-A

Servizio civile nazionale

6-A bis

Servizio civile regionale

6-B

Servizio Civile Nazionale nell’Unione Europea

7.1

Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità: attività di accompagnamento

all’avvio di impresa e supporto allo start up di impresa

7.2

Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità: supporto per l’accesso al credito agevolato

8.

Mobilità professionale transnazionale e territoriale

Meccanismi di condizionalità

La dichiarazione di adesione al programma è sempre annullabile, sia la mancata sottoscrizione del Patto di servizio che la rinuncia di offerte di lavoro e/o altre misure riferite al programma, che per volontà del giovane.

In quasi tutti i casi, l’annullamento comporta il venir meno della condizione di disoccupazione prevista dall’art. 19 del D.lgs. 150/15


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