Cassintegrati per crisi strutturale

Normativa di riferimento

Art. 21 del D. LGS. 148 del 14/09/2015 e successivi aggiornamenti e integrazioni

Definizione

Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso per effetto di un decreto di concessione di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale (per i quali la riduzione di orario sia superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi) ove non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale. In questi casi la procedura di consultazione sindacale si è conclusa con un accordo che prevede un piano di ricollocazione.

I livelli essenziali delle prestazioni erogabili esclusivamente dai CPI

A seguito della sospensione del rapporto di lavoro, gli interessati devono essere convocati dal centro per l'impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato

I lavoratori devono essere convocati in orario compatibile con la prestazione lavorativa, dal CPI con le modalità ed i termini stabiliti con apposito decreto. Il patto di servizio personalizzato potrà essere stipulato sentito il datore di lavoro e con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Il Patto di servizio deve contenere almeno i seguenti elementi:

1. L’individuazione di un responsabile delle attività

2. La definizione del profilo personale di occupabilità

3. La frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività

Il percettore di assegno di solidarietà con la stipula del patto di servizio si obbliga a:

1. partecipare ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (stesura di curriculum, preparazione per sostenere colloqui, iniziative di orientamento);

2. partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;

I servizi e misure di politica attiva disponibili per questo target

 

Per l’attivazione delle misure a sostegno del reinserimento, si tenga conto che I livelli essenziali delle prestazioni che non rientrano tra quelli normativamente attribuiti alla esclusiva competenza dei CPI, sono erogati dal soggetto pubblico o privato scelto autonomamente dal diretto interessato con l’adesione all’iniziativa in essere, rivestendo da quel momento carattere di priorità

Assegno di ricollocazione:

A seguito dell’accordo di ricollocazione, i lavoratori interessati possono richiedere all’ANPAL, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, l’attribuzione dell’assegno di ricollocazione dei lavoratori, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.

I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi di CIGS.

Legittimati a presentare la domanda di attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione sono pertanto i soli lavoratori coinvolti nella riduzione e/o sospensione dell’attività lavorativa, appartenenti agli ambiti aziendali o profili professionali per i quali sia stato dichiarato un esubero.

I lavoratori che facciano richiesta anticipata di assegno di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-bis del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 non potranno fare ulteriore richiesta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e successiva maturazione dei requisiti previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi. Al termine di tale periodo, il servizio è prorogabile fino ad ulteriori dodici mesi – previo accordo tra il lavoratore interessato e l’ente erogatore del servizio, nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno.

Il programma di assistenza intensiva deve essere compatibile con la residua attività lavorativa e con l’accordo di ricollocazione; le convocazioni e le iniziative di politica attiva proposte devono pertanto essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro.

Il lavoratore in CIGS beneficiario dell’assegno di ricollocazione non è obbligato ad accettare un’offerta di lavoro congrua. Tuttavia, se egli accetta un’offerta di lavoro, beneficia dell’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF, per un periodo massimo di 9 mensilità e ha diritto alla corresponsione, da parte dell’INPS e con le modalità definite dall’Istituto, di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto. Sono previsti incentivi specifici per le assunzioni di detti lavoratori (vedi guida agli incentivi)

Meccanismi di condizionalità

Per il percettore di assegno di solidarietà sono previste le seguenti condizionalità:

1. se il lavoratore non si presenta, senza giustificato motivo, alle convocazioni per la stipula del patto di servizio ovvero agli appuntamenti con il responsabile delle attività o non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento (iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro) è sanzionato con la:

  • decurtazione di un quarto di una mensilità di integrazione salariale, in caso di prima mancata presentazione;
  • decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
  • decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

2. se il lavoratore non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione è sanzionato con la:

  • decurtazione di una mensilità di integrazione salariale, alla prima mancata partecipazione;
  • decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Il lavoratore decade dal trattamento di integrazione salariale in caso di omessa preventiva comunicazione all’INPS circa lo svolgimento di una attività lavorativa subordinata o autonoma.

Le sanzioni sono adottate dal Centro per l’impiego, che ne invia comunicazione all’ANPAL e all’INPS. Quest’ultimo emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebitamente erogate.

Disoccupati beneficiari di strumenti di sostegno al reddito (NASpI e DIS-COLL)

Normativa di riferimento

Art.1 e 15 del D.LGS. 22 del 04/03/2015

Definizione

  • Lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e a cui viene riconosciuta la “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego(NASpI)", avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito. 
  • Collaboratori coordinati e continuativi, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennita' di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL
 

 Lep

 

I livelli essenziali delle prestazioni 

Lo status di beneficiari dei suddetti strumenti di sostegno al reddito si acquisisce con l’accoglimento da parte dell’INPS dell’istanza presentata dal lavoratore.

L’istanza presentata all’INPS equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID).

A seguito della presentazione dell’istanza, il disoccupato è tenuto a presentarsi entro 15 giorni al CPI di domicilio, o sarà convocato da quest’ultimo entro isuccessivi 30 giorni, per la sottoscrizione del patto di servizio (LEP D). Nel corso dell'incontro va anche convalidata la DID (LEP B) da parte del CPI.

Per la sottoscrizione del Patto di servizio gli utenti potranno scegliere, su tutto il territorio nazionale, il centro per l’impiego di riferimento.

Con il patto per il lavoro, si concorda e si definisce il percorso di re-inserimento lavorativo, anche attraverso l’adesione a servizi e misure di politica attiva, che agevolano il successo occupazionale

I livelli essenziali delle prestazioni che non rientrano tra quelli attribuiti per legge alla esclusiva competenza dei CPI, possono essere erogati dal soggetto pubblico o privato scelto autonomamente dal diretto interessato.

I principali tra questi servizi sono:

  • Orientamento specialistico (LEP E)
  • Supportoall’inserimento o reinserimento lavorativo (LEP F)
  • Utilizzo dell'Assegno di ricollocazione (LEP G)
  • Avviamento a formazione (LEP H)
  • Supporto all'autoimpiego (LEP O)

 

I servizi e le misure di politica attiva disponibili per questo target

 

Per questo target non sono previste attualmente misure nazionali a sostegno del reinserimento

Il disoccupato beneficiario di strumenti di sostegno al reddito NON può richiedere l’assegno individuale di ricollocazione. Sono previsti invece incentivi alle assunzioni (vedi guida agli incentivi)

La Regione Campania ha attivato per i disoccupati beneficiari di sostegno al reddito il Programma "Ricollocami"

Meccanismi di condizionalità

Il lavoratore beneficiario di Naspi  e DIS COLL che:

  1. non si presenta, senza giustificato motivo, alle convocazioni per la stipula del patto di servizio ovvero agli appuntamenti con il responsabile delle attività, è sanzionato con la:
  • • decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
  • • decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione; decadenza dalla   prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
  1. non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione è sanzionato con la:
  • • decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;
  • • decadenza dalla   prestazione   e   dallo   stato   di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
  1. non accetta un'offerta di lavoro congrua, senza giustificato motivo:
  • • decade dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

Le sanzioni sono adottate dal Centro per l’impiego che invia pronta comunicazione all’ANPAL e all’INPS che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebitamente erogate.

L'assegno di ricollocazione nell’ambito del Reddito di Cittadinanza è uno strumento di politica attiva, rilasciato dall’ANPAL al beneficiario del RdC, a seguito della stipula del Patto per il Lavoro presso il CPI, e consiste nella messa a punto di un servizio di assistenza intensiva al lavoratore nella ricerca del lavoro.

 La brochure predisposta dalla Regione Campania fornisce tutte le informazioni utili sul percorso che stai per iniziare, sulle misure di politica attiva del lavoro, e sulle regole da seguire per non perdere il reddito di cottadinanza

Il tuo percorso nel Centro per l’Impiego

In seguito alla trasmissione degli elenchi dei beneficiari da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/Anpal alla Regione Campania, sarai convocato con sms o mail presso il Centro per l’Impiego di competenza.

Nel corso del primo incontro si procederà a:

  • Rilascio Dichiarazione Immediata Disponibilità al Lavoro (DID)
  • Aggiornamento della Scheda Anagrafica Professionale (SAP)
  • Verifica, insieme con il richiedente, delle eventuali ragioni di esonero degli altri appartenenti al proprio nucleo familiare;
  • Profilazione (definizione caratteristiche anagrafico-professionali)
  • Sottoscrizione Patto per il Lavoro

 La brochure predisposta dalla Regione Campania fornisce tutte le informazioni utili sul percorso che stai per iniziare, sulle misure di politica attiva del lavoro, e sulle regole da seguire per non perdere il reddito di cottadinanza

Garanzia Giovani

Normativa di riferimento

Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18.12.2017, che modifica la su richiamata Decisione C (2014)/4969, la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;

Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 880 del …….

Definizione

A seguito della raccomandazione europea del 22 aprile 2013, rivolta a tutti gli stati membri, è stato adottato anche in Italia il programma Garanzia Giovani, che sarà a breve riavviato per la seconda edizione.

I destinatari della Garanzia sono i giovani nella fascia di età 16-29 anni in condizione di NEET, più precisamente quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate”.

Per la seconda edzione, nella regione Campania,  la partecipazione dei giovani è estesa anche oltre i 29 anni, fino ai 35 anni e anche ai non NEET.

Per questi soggetti le Regioni hanno adottato un proprio piano di attuazione con il quale si rende disponibile un programma di azioni finalizzate a garantire l’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro.

L’obiettivo è di garantire ai giovani che aderiscono di ricevere un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale.

I livelli essenziali delle prestazioni erogabili esclusivamente dai CPI

Il processo attuativo prevede la realizzazione di un sistema di gestione integrata delle misure e dei servizi per la formazione, l’istruzione e il lavoro, incentrata sul paniere dei servizi e delle misure a costi standard che in pratica determinano le dotazioni attribuite ai destinatari per la realizzazione   di piani di intervento personalizzati che abbiano come sbocco principale l’inserimento lavorativo e siano accompagnati da incentivi mirati all’assunzione e all’autoimpiego.

Il processo attuativo del Par Campania per l’occupazione giovanile è così caratterizzato:

  • adesione volontaria dei giovani in possesso dei requisiti previsti, attraverso le piattaforme www.cliclavoro.gov.it, e www.cliclavoro.lavorocampania.it, accedendo all’area riservata e compilando on line la richiesta di adesione selezionando l’operatore con cui definire il suo percorso. E’ necessario rendere la dichiarazione di immediata disponibilità (DID on line) accedendo anche a questo servizio;
  • riconoscimento ai giovani destinatari di un budget individuale commisurato al livello di svantaggio nell’inserimento lavorativo;
  • presa in carico dei giovane che aderiscono al programma da parte degli operatori dei servizi per il lavoro accreditati/autorizzati che, a loro volta hanno aderito al programma, e definizione del percorso personalizzato in base alle caratteristiche individuali da riportare in un Piano di intervento personalizzato (PiP);
  • attuazione del programma e dei PIP da parte degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione che aderiscono al programma e che operano in partenariato con la rete dei servizi per il lavoro;
  • riconoscimento agli operatori coinvolti nel sistema delle spese sostenute per l’erogazione dei servizi effettivamente prestati e delle premialità per i risultati raggiunti, con una dotazione di base minima ed entro soglie massime definite sulla base del numero dei soggetti presi in carico e dei risultati occupazionali conseguiti;
  • qualificazione e rafforzamento della rete degli operatori dei servizi per il lavoro nella realizzazione del programma anche nella sua componente pubblica costituita dai Centri per l’impiego, attivi nella facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta e nell’orientamento/accompagnamento sui percorsi individuali;
  • incentivi all’assunzione e finanziamenti di percorsi formativi, entrambi congegnati secondo sistemi di parametrazione certi e misurabili, definiti in particolare nei termini delle doti di inserimento, per quanto riguarda gli incentivi e i premi all’assunzione, nei termini dei costi standard della formazione per quanto riguarda le attività didattiche e formative.

I servizi e misure di politica attiva disponibili per questo target

I giovani che aderiscono al programma, come già indicato, sottoscrivono con l’operatore dei servizi per l’impiego prescelto il Piano di Intervento Personalizzato (PiP), in base alle caratteristiche individuali, per la cui attuazione sono disponibili i seguenti servizi e misure:

Schede Misura della Nuova Garanzia Giovani

1-A

Accoglienza e informazioni sul programma

1-B

Accoglienza, presa in carico, orientamento

1-C

Orientamento specialistico o di II livello

1-D

Accoglienza e presa in carico, orientamento, attivazione di giovani 

2-A

Formazione mirata  all'inserimento lavorativo

2-B

Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi

2-C

Assunzione e Formazione

3

Accompagnamento al lavoro

4-A

Apprendistato per la qualifica e per il diploma

4-C

Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca

5

Tirocinio extra-curriculare

5 bis

Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica

6-A

Servizio civile nazionale

6-A bis

Servizio civile regionale

6-B

Servizio Civile Nazionale nell’Unione Europea

7.1

Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità: attività di accompagnamento

all’avvio di impresa e supporto allo start up di impresa

7.2

Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità: supporto per l’accesso al credito agevolato

8.

Mobilità professionale transnazionale e territoriale

Meccanismi di condizionalità

La dichiarazione di adesione al programma è sempre annullabile, sia la mancata sottoscrizione del Patto di servizio che la rinuncia di offerte di lavoro e/o altre misure riferite al programma, che per volontà del giovane.

In quasi tutti i casi, l’annullamento comporta il venir meno della condizione di disoccupazione prevista dall’art. 19 del D.lgs. 150/15


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