Prenotazioni Centri per l'Impiego
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Area Riservata CPI

Beneficiari di Reddito di Cittadinanza (RdC)
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Normativa di riferimento |
Decreto legge n. 4/2019 convertito con modificazione dalla legge n. 26/2019 |
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Definizione |
I cittadini che richiedono ed ottengono per sè e per i propri familiari il Reddito di cittadinanza vale a dire un beneficio economico di contrasto alla povertà diretto a favorire l'inclusione sociale e l'accesso al lavoro. |
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I livelli essenziali delle prestazioni erogabili esclusivamente dai CPI |
Il RdC è un sostegno per famiglie disagiate che mira al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Il beneficio economico viene accreditato mensilmente su una carta prepagatarilasciata ad hoc , diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno, cosiddetta “Carta RdC” Il Rdc è una misura volta a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e, quindi, dopo aver presentato domanda, si deve:
Nel corso del primo incontro si procederà a:
Hanno l’obbligo alla sottoscrizione del Patto per il Lavoro il richiedente e i componenti del nucleo familiare in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
I beneficiari che non rientrano in questa casistica dovranno sottoscrivere il Patto per l'Inclusione Sociale Sono esclusi dall’obbligo di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale:
I componenti con disabilità dei nuclei familiari possono richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. Sono inoltre esonerati dagli obblighi di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale:
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I servizi e misure di politica attiva disponibili per questo target |
I livelli essenziali delle prestazioni che non rientrano tra quelli normativamente attribuiti alla esclusiva competenza dei CPI, sono erogati dal soggetto pubblico o privato scelto autonomamente dal diretto interessato con l’adesione all’iniziativa in essere, rivestendo da quel momento carattere di priorità. Si riportano le misure/iniziative attualmente disponibili per il suddetto target: Misure nazionali Incentivi alle Assunzioni Esonero dei contributi previdenziali fino a 18 mensilità di RdC per le imprese che assumono a tempo pieno e indeterminato Autoimpiego I beneficiari di Rdc che avviano un’attività autonoma entro i primi 12 mesi di fruizione, ricevono un beneficio addizionale pari a 6 mensilità in un’unica soluzione Assegno di Ricollocazione (AdR) Ai beneficiari del RdC che sottoscrivono il Patto per il Lavoro verrà rilasciato l’AdR che prevede l’attivazione di un percorso intensivo personalizzato per la ricerca di opportunità occupazionali Progetti di utilità collettiva Disponibilità a partecipare a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni
Misure Regionali Il beneficiario del RdC, se in possesso del requisito di “essere stato beneficiario di sostegno al reddito scaduto a partire dal 2014”, può partecipare, in alternativa alle misure nazionali, al percorso d’inserimento lavorativo, e denominato “Ricollocami FSE” (vedi scheda Disoccupati ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015 non beneficiari di strumenti di sostegno al reddito); Il beneficiario del RdC, che ha un’età inferiore ai 35 anni, può, in alternativa alle iniziative nazionali, aderire alla Nuova Garanzia Giovani (vedi scheda Giovani neet under 35)
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Meccanismi di condizionalità |
Chiunque al fine di ottenere indebitamente il RDC renda dichiarazioni e documenti FALSI, è punibile con la reclusione dai 2 ai 6 anni Omessa comunicazione della variazione del reddito o del patrimonio, è punibile con la reclusione da 1 a 3 anni Nei due casi sopradescritti, avviene la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito. Impossibilità di chiedere RDC per 10 anni. Inoltre è disposta la DECADENZA dal beneficio del RDC, quando UNO DEI COMPONENTI il nucleo familiare:
In questi casi sarà inibita la possibilità di chiedere RDC per 18 mesi successivi al provvedimento di decadenza. Sono disposte SANZIONI nei seguenti casi: In caso di mancata presentazione alle convocazione del CPI o del Comune: una mensilità del beneficio economico per la prima mancata presentazione; due mensilità del beneficio economico per seconda mancata presentazione; decadenza in caso di ulteriore mancata presentazione In caso di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento: due mensilità del beneficio economico per prima assenza; decadenza in caso di ulteriore assenza In caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal Patto di Inclusione sociale relativi alla frequenza di corsi di istruzione e formazione da parte di minori ovvero impegni di prevenzione e cura individuati da professionisti sanitari: due mensilità del beneficio economico dopo il primo richiamo; tre mensilità del beneficio economico al secondo richiamo; sei mensilità del beneficio economico al terzo richiamo; decadenza in caso di ulteriore richiamo |
Disabili
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Normativa di riferimento |
Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni/integrazioni (D.lgs 151/2015) |
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Definizione |
Persone con disabilità iscritte negli elenchi del collocamento mirato, anche con reddito di c.d. “scarsa entità” Per favorire l’occupazione di questi lavoratori, sono istituite nuclei operativi dei servizi provinciali per il lavoro che si occupano della realizzazione delle seguenti attività, prevalentemente rivolte alle imprese:
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I livelli essenziali delle prestazioni erogabili esclusivamente dai CPI |
A seguito della presentazione della DID on line (in modalità autonoma ovvero in modalità assistita presso il CPI), il disoccupato è tenuto a contattare il Centro per l’Impiego territorialmente competente per l’iscrizione alle liste del collocamento mirato e la stipula del patto di servizio personalizzato. Il Patto di servizio deve contenere almeno i seguenti elementi:
Nella definizione degli atti di ricerca attiva e delle tempistiche, della frequenza ordinaria di contatti con il responsabile, dell’accettazione di congrue offerte di lavoro, si dovrà necessariamente tener conto anche:
Nel patto di servizio personalizzato il disoccupato con disabilità iscritto alle liste del collocamento mirato dà la propria disponibilità alle seguenti attività:
accettazione di “congrue” offerte di lavoro, secondo i parametri definiti nel Decreto del MLPS del 10 aprile 2018. Nel caso di una persona disabile, l’operatore del CPI deve effettuare una valutazione della coerenza degli atti di ricerca attiva individuati con la condizione di disabilità e la disciplina del collocamento mirato. |
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I servizi e misure di politica attiva disponibili per questo target
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I lavoratori iscritti al collocamento mirato, sono anche appartenenti ad altre categorie di disoccupati, con o senza sostegno al reddito, pertanto accedono alle misure previste per la categoria di appartenenza. Si sottolinea però che per gli iscritti al collocamento mirato le agevolazioni previste risultano maggiorate, sia rispetto all’entità dei contributi economici , sia per la durata del beneficio (in particolare per gli incentivi INPS e INAIL; tirocini, ecc.). Le informazioni di maggior dettaglio sono riportate nella guida agli incentivi. |
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Meccanismi di condizionalità |
Ai disoccupati disabili iscritti alle liste del collocamento mirato si applicano i meccanismi di condizionalità previsti dal d.lgs. 150/2015 (circolare del MLPS n. 34 del 23 dicembre 2015), nello specifico: - art. 21 comma 7 (in luogo dell’articolo 10, comma 6, della legge 68/99): riferito ai disoccupati disabili beneficiari di NASPI e DIS-COLL; - art. 21 comma 8: con riferimento ai disoccupati disabili beneficiari di ASDI (sostituito dal REI dal I° gennaio 2018, che porta con sé specifici meccanismi di condizionalità); - art. 21 comma 9: in riferimento alla possibilità di una nuova registrazione trascorsi due mesi dalla decadenza dallo stato di disoccupazione e, di conseguenza, dalle liste del collocamento mirato, prodotta ai sensi dei su citati comma 8 e 9; art. 22 comma 3: in riferimento ai disabili beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro. |
Centri per l'impiego (CPI)
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I Centri servono in particolare a dare aiuto alle persone in cerca di lavoro, favoriscono sul territorio l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e attuano iniziative e interventi di politiche attive del lavoro.
Le attività dei Centri per l'impiego sono dunque rivolte a cittadini e imprese, in particolare ai disoccupati, ai lavoratori in cassa integrazione nonchè a rischio disoccupazione ed anche ai lavoratori occupati in cerca di nuova occupazione.
I Cpi svolgono inoltre attività amministrative, come l'iscrizione alle liste di mobilità e agli elenchi e graduatorie delle categorie protette, la registrazione delle assunzioni, le trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro, il rilascio del certificato di disoccupazione. I servizi offerti dai Centri per l'impiego rispettano i Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concordati da Stato e Regioni che assicurano la parità di trattamento sul territorio nazionale.
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Rete Regionale dei Servizi- Repertorio Regionale Titoli e Qualificazioni
- Accreditamento delle agenzie formative
- Scuola in chiaro : cerca un istituto
- Avviamenti a selezione di cui all'art.16 legge n. 56/87
- Autoimprenditorialità
- Agenzie per il lavoro
- Centri sperimentali di sviluppo delle competenze
- Centri per l'impiego
- Potenziamento dei Centri per l'Impiego
- Individuazione sedi Centri per l’Impiego
- Spazio Lavoro
- Collocamento Mirato
- Rete Eures



