Prenotazioni Centri per l'Impiego
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Link di Riferimento : Centri per l'Impiego
Area Riservata CPI

Beneficiari di Reddito di Cittadinanza (RdC)
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Normativa di riferimento |
Decreto legge n. 4/2019 convertito con modificazione dalla legge n. 26/2019 |
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Definizione |
I cittadini che richiedono ed ottengono per sè e per i propri familiari il Reddito di cittadinanza vale a dire un beneficio economico di contrasto alla povertà diretto a favorire l'inclusione sociale e l'accesso al lavoro. |
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I livelli essenziali delle prestazioni erogabili esclusivamente dai CPI |
Il RdC è un sostegno per famiglie disagiate che mira al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Il beneficio economico viene accreditato mensilmente su una carta prepagatarilasciata ad hoc , diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno, cosiddetta “Carta RdC” Il Rdc è una misura volta a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e, quindi, dopo aver presentato domanda, si deve:
Nel corso del primo incontro si procederà a:
Hanno l’obbligo alla sottoscrizione del Patto per il Lavoro il richiedente e i componenti del nucleo familiare in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
I beneficiari che non rientrano in questa casistica dovranno sottoscrivere il Patto per l'Inclusione Sociale Sono esclusi dall’obbligo di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale:
I componenti con disabilità dei nuclei familiari possono richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. Sono inoltre esonerati dagli obblighi di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale:
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I servizi e misure di politica attiva disponibili per questo target |
I livelli essenziali delle prestazioni che non rientrano tra quelli normativamente attribuiti alla esclusiva competenza dei CPI, sono erogati dal soggetto pubblico o privato scelto autonomamente dal diretto interessato con l’adesione all’iniziativa in essere, rivestendo da quel momento carattere di priorità. Si riportano le misure/iniziative attualmente disponibili per il suddetto target: Misure nazionali Incentivi alle Assunzioni Esonero dei contributi previdenziali fino a 18 mensilità di RdC per le imprese che assumono a tempo pieno e indeterminato Autoimpiego I beneficiari di Rdc che avviano un’attività autonoma entro i primi 12 mesi di fruizione, ricevono un beneficio addizionale pari a 6 mensilità in un’unica soluzione Assegno di Ricollocazione (AdR) Ai beneficiari del RdC che sottoscrivono il Patto per il Lavoro verrà rilasciato l’AdR che prevede l’attivazione di un percorso intensivo personalizzato per la ricerca di opportunità occupazionali Progetti di utilità collettiva Disponibilità a partecipare a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni
Misure Regionali Il beneficiario del RdC, se in possesso del requisito di “essere stato beneficiario di sostegno al reddito scaduto a partire dal 2014”, può partecipare, in alternativa alle misure nazionali, al percorso d’inserimento lavorativo, e denominato “Ricollocami FSE” (vedi scheda Disoccupati ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015 non beneficiari di strumenti di sostegno al reddito); Il beneficiario del RdC, che ha un’età inferiore ai 35 anni, può, in alternativa alle iniziative nazionali, aderire alla Nuova Garanzia Giovani (vedi scheda Giovani neet under 35)
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Meccanismi di condizionalità |
Chiunque al fine di ottenere indebitamente il RDC renda dichiarazioni e documenti FALSI, è punibile con la reclusione dai 2 ai 6 anni Omessa comunicazione della variazione del reddito o del patrimonio, è punibile con la reclusione da 1 a 3 anni Nei due casi sopradescritti, avviene la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito. Impossibilità di chiedere RDC per 10 anni. Inoltre è disposta la DECADENZA dal beneficio del RDC, quando UNO DEI COMPONENTI il nucleo familiare:
In questi casi sarà inibita la possibilità di chiedere RDC per 18 mesi successivi al provvedimento di decadenza. Sono disposte SANZIONI nei seguenti casi: In caso di mancata presentazione alle convocazione del CPI o del Comune: una mensilità del beneficio economico per la prima mancata presentazione; due mensilità del beneficio economico per seconda mancata presentazione; decadenza in caso di ulteriore mancata presentazione In caso di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento: due mensilità del beneficio economico per prima assenza; decadenza in caso di ulteriore assenza In caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal Patto di Inclusione sociale relativi alla frequenza di corsi di istruzione e formazione da parte di minori ovvero impegni di prevenzione e cura individuati da professionisti sanitari: due mensilità del beneficio economico dopo il primo richiamo; tre mensilità del beneficio economico al secondo richiamo; sei mensilità del beneficio economico al terzo richiamo; decadenza in caso di ulteriore richiamo |
Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro
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Normativa di riferimento |
Art. 21 del D. LGS. 148 del 14/09/2015 e successivi aggiornamenti e integrazioni |
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Definizione |
Lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, che per effetto di una crisi aziendale sono beneficiari di Cassa integrazione guadagni o contratto di solidarietà, per i quali la riduzione di orario sia superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi. |
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I livelli essenziali delle prestazioni erogabili esclusivamente dai CPI |
A seguito della sospensione del rapporto di lavoro, gli interessati devono essere convocati dal centro per l'impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato I lavoratori devono essere convocati in orario compatibile con la prestazione lavorativa, dal CPI con le modalità ed i termini stabiliti con apposito decreto. Il patto di servizio personalizzato potrà essere stipulato sentito il datore di lavoro e con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Il Patto di servizio deve contenere almeno i seguenti elementi: 1. L’individuazione di un responsabile delle attività 2. La definizione del profilo personale di occupabilità 3. La frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività Il percettore di assegno di solidarietà con la stipula del patto di servizio si obbliga a: 1. partecipare ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (stesura di curriculum, preparazione per sostenere colloqui, iniziative di orientamento); 2. partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione; |
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I servizi e misure di politica attiva disponibili per questo target |
Per questo target non sono previste attualmente misure a sostegno del reinserimento Assegno di ricollocazione: Il disoccupato non beneficiario di strumenti di sostegno al reddito NON può richiedere l’assegno individuale di ricollocazione. Sono previsti invece incentivi alle assunzioni (vedi guida agli incentivi) |
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Meccanismi di condizionalità |
Per il percettore di assegno di solidarietà sono previste le seguenti condizionalità: 1 se il lavoratore non si presenta, senza giustificato motivo, alle convocazioni per la stipula del patto di servizio ovvero agli appuntamenti con il responsabile delle attività o non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento (iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro) è sanzionato con la:
2. se il lavoratore non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione è sanzionato con la:
Il lavoratore decade dal trattamento di integrazione salariale in caso di omessa preventiva comunicazione all’INPS circa lo svolgimento di una attività lavorativa subordinata o autonoma. Le sanzioni sono adottate dal Centro per l’impiego, che ne invia comunicazione all’ANPAL e all’INPS. Quest’ultimo emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebitamente erogate. |
Centri per l'Impiego (CpI)
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I Centri servono in particolare a dare aiuto alle persone in cerca di lavoro, favoriscono sul territorio l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e attuano iniziative e interventi di politiche attive del lavoro.
Le attività dei Centri per l'Impiego sono dunque rivolte a cittadini e imprese, in particolare ai disoccupati, ai lavoratori in cassa integrazione nonchè a rischio disoccupazione ed anche ai lavoratori occupati in cerca di nuova occupazione.
I CpI svolgono inoltre attività amministrative, come l'iscrizione alle liste di mobilità e agli elenchi e graduatorie delle categorie protette, la registrazione delle assunzioni, le trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro, il rilascio del certificato di disoccupazione. I servizi offerti dai Centri per l'Impiego rispettano i Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concordati da Stato e Regioni che assicurano la parità di trattamento sul territorio nazionale.
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Rete Regionale dei Servizi- Repertorio Regionale Titoli e Qualificazioni
- Accreditamento delle agenzie formative
- Scuola in chiaro : cerca un istituto
- Avviamenti a selezione di cui all'art.16 legge n. 56/87
- Autoimprenditorialità
- Agenzie per il lavoro
- Centri sperimentali di sviluppo delle competenze
- Centri per l'impiego
- Potenziamento dei Centri per l'Impiego
- Individuazione sedi Centri per l’Impiego
- Spazio Lavoro
- Collocamento Mirato
- Rete Eures



