Beneficiari di Reddito di Cittadinanza (RdC)
Normativa di riferimento |
Decreto legge n. 4/2019 convertito con modificazione dalla legge n. 26/2019 |
Definizione |
I cittadini che richiedono ed ottengono per sè e per i propri familiari il Reddito di cittadinanza vale a dire un beneficio economico di contrasto alla povertà diretto a favorire l'inclusione sociale e l'accesso al lavoro. |
I livelli essenziali delle prestazioni erogabili esclusivamente dai CPI |
Il RdC è un sostegno per famiglie disagiate che mira al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Il beneficio economico viene accreditato mensilmente su una carta prepagatarilasciata ad hoc , diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno, cosiddetta “Carta RdC” Il Rdc è una misura volta a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e, quindi, dopo aver presentato domanda, si deve:
Nel corso del primo incontro si procederà a:
Hanno l’obbligo alla sottoscrizione del Patto per il Lavoro il richiedente e i componenti del nucleo familiare in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
I beneficiari che non rientrano in questa casistica dovranno sottoscrivere il Patto per l'Inclusione Sociale Sono esclusi dall’obbligo di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale:
I componenti con disabilità dei nuclei familiari possono richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. Sono inoltre esonerati dagli obblighi di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale:
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I servizi e misure di politica attiva disponibili per questo target |
I livelli essenziali delle prestazioni che non rientrano tra quelli normativamente attribuiti alla esclusiva competenza dei CPI, sono erogati dal soggetto pubblico o privato scelto autonomamente dal diretto interessato con l’adesione all’iniziativa in essere, rivestendo da quel momento carattere di priorità. Si riportano le misure/iniziative attualmente disponibili per il suddetto target: Misure nazionali Incentivi alle Assunzioni Esonero dei contributi previdenziali fino a 18 mensilità di RdC per le imprese che assumono a tempo pieno e indeterminato Autoimpiego I beneficiari di Rdc che avviano un’attività autonoma entro i primi 12 mesi di fruizione, ricevono un beneficio addizionale pari a 6 mensilità in un’unica soluzione Assegno di Ricollocazione (AdR) Ai beneficiari del RdC che sottoscrivono il Patto per il Lavoro verrà rilasciato l’AdR che prevede l’attivazione di un percorso intensivo personalizzato per la ricerca di opportunità occupazionali Progetti di utilità collettiva Disponibilità a partecipare a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni
Misure Regionali Il beneficiario del RdC, se in possesso del requisito di “essere stato beneficiario di sostegno al reddito scaduto a partire dal 2014”, può partecipare, in alternativa alle misure nazionali, al percorso d’inserimento lavorativo, e denominato “Ricollocami FSE” (vedi scheda Disoccupati ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015 non beneficiari di strumenti di sostegno al reddito); Il beneficiario del RdC, che ha un’età inferiore ai 35 anni, può, in alternativa alle iniziative nazionali, aderire alla Nuova Garanzia Giovani (vedi scheda Giovani neet under 35)
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Meccanismi di condizionalità |
Chiunque al fine di ottenere indebitamente il RDC renda dichiarazioni e documenti FALSI, è punibile con la reclusione dai 2 ai 6 anni Omessa comunicazione della variazione del reddito o del patrimonio, è punibile con la reclusione da 1 a 3 anni Nei due casi sopradescritti, avviene la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito. Impossibilità di chiedere RDC per 10 anni. Inoltre è disposta la DECADENZA dal beneficio del RDC, quando UNO DEI COMPONENTI il nucleo familiare:
In questi casi sarà inibita la possibilità di chiedere RDC per 18 mesi successivi al provvedimento di decadenza. Sono disposte SANZIONI nei seguenti casi: In caso di mancata presentazione alle convocazione del CPI o del Comune: una mensilità del beneficio economico per la prima mancata presentazione; due mensilità del beneficio economico per seconda mancata presentazione; decadenza in caso di ulteriore mancata presentazione In caso di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento: due mensilità del beneficio economico per prima assenza; decadenza in caso di ulteriore assenza In caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal Patto di Inclusione sociale relativi alla frequenza di corsi di istruzione e formazione da parte di minori ovvero impegni di prevenzione e cura individuati da professionisti sanitari: due mensilità del beneficio economico dopo il primo richiamo; tre mensilità del beneficio economico al secondo richiamo; sei mensilità del beneficio economico al terzo richiamo; decadenza in caso di ulteriore richiamo |
Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro
Normativa di riferimento |
Art. 21 del D. LGS. 148 del 14/09/2015 e successivi aggiornamenti e integrazioni |
Definizione |
Lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, che per effetto di una crisi aziendale sono beneficiari di Cassa integrazione guadagni o contratto di solidarietà, per i quali la riduzione di orario sia superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi. |
I livelli essenziali delle prestazioni erogabili esclusivamente dai CPI |
A seguito della sospensione del rapporto di lavoro, gli interessati devono essere convocati dal centro per l'impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato I lavoratori devono essere convocati in orario compatibile con la prestazione lavorativa, dal CPI con le modalità ed i termini stabiliti con apposito decreto. Il patto di servizio personalizzato potrà essere stipulato sentito il datore di lavoro e con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Il Patto di servizio deve contenere almeno i seguenti elementi: 1. L’individuazione di un responsabile delle attività 2. La definizione del profilo personale di occupabilità 3. La frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività Il percettore di assegno di solidarietà con la stipula del patto di servizio si obbliga a: 1. partecipare ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (stesura di curriculum, preparazione per sostenere colloqui, iniziative di orientamento); 2. partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione; |
I servizi e misure di politica attiva disponibili per questo target |
Per questo target non sono previste attualmente misure a sostegno del reinserimento Assegno di ricollocazione: Il disoccupato non beneficiario di strumenti di sostegno al reddito NON può richiedere l’assegno individuale di ricollocazione. Sono previsti invece incentivi alle assunzioni (vedi guida agli incentivi) |
Meccanismi di condizionalità |
Per il percettore di assegno di solidarietà sono previste le seguenti condizionalità: 1 se il lavoratore non si presenta, senza giustificato motivo, alle convocazioni per la stipula del patto di servizio ovvero agli appuntamenti con il responsabile delle attività o non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento (iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro) è sanzionato con la:
2. se il lavoratore non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione è sanzionato con la:
Il lavoratore decade dal trattamento di integrazione salariale in caso di omessa preventiva comunicazione all’INPS circa lo svolgimento di una attività lavorativa subordinata o autonoma. Le sanzioni sono adottate dal Centro per l’impiego, che ne invia comunicazione all’ANPAL e all’INPS. Quest’ultimo emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebitamente erogate. |
Disabili
Normativa di riferimento |
Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni/integrazioni (D.lgs 151/2015) |
Definizione |
Persone con disabilità iscritte negli elenchi del collocamento mirato, anche con reddito di c.d. “scarsa entità” Per favorire l’occupazione di questi lavoratori, sono istituite nuclei operativi dei servizi provinciali per il lavoro che si occupano della realizzazione delle seguenti attività, prevalentemente rivolte alle imprese:
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I livelli essenziali delle prestazioni erogabili esclusivamente dai CPI |
A seguito della presentazione della DID on line (in modalità autonoma ovvero in modalità assistita presso il CPI), il disoccupato è tenuto a contattare il Centro per l’Impiego territorialmente competente per l’iscrizione alle liste del collocamento mirato e la stipula del patto di servizio personalizzato. Il Patto di servizio deve contenere almeno i seguenti elementi:
Nella definizione degli atti di ricerca attiva e delle tempistiche, della frequenza ordinaria di contatti con il responsabile, dell’accettazione di congrue offerte di lavoro, si dovrà necessariamente tener conto anche:
Nel patto di servizio personalizzato il disoccupato con disabilità iscritto alle liste del collocamento mirato dà la propria disponibilità alle seguenti attività:
accettazione di “congrue” offerte di lavoro, secondo i parametri definiti nel Decreto del MLPS del 10 aprile 2018. Nel caso di una persona disabile, l’operatore del CPI deve effettuare una valutazione della coerenza degli atti di ricerca attiva individuati con la condizione di disabilità e la disciplina del collocamento mirato. |
I servizi e misure di politica attiva disponibili per questo target
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I lavoratori iscritti al collocamento mirato, sono anche appartenenti ad altre categorie di disoccupati, con o senza sostegno al reddito, pertanto accedono alle misure previste per la categoria di appartenenza. Si sottolinea però che per gli iscritti al collocamento mirato le agevolazioni previste risultano maggiorate, sia rispetto all’entità dei contributi economici , sia per la durata del beneficio (in particolare per gli incentivi INPS e INAIL; tirocini, ecc.). Le informazioni di maggior dettaglio sono riportate nella guida agli incentivi. |
Meccanismi di condizionalità |
Ai disoccupati disabili iscritti alle liste del collocamento mirato si applicano i meccanismi di condizionalità previsti dal d.lgs. 150/2015 (circolare del MLPS n. 34 del 23 dicembre 2015), nello specifico: - art. 21 comma 7 (in luogo dell’articolo 10, comma 6, della legge 68/99): riferito ai disoccupati disabili beneficiari di NASPI e DIS-COLL; - art. 21 comma 8: con riferimento ai disoccupati disabili beneficiari di ASDI (sostituito dal REI dal I° gennaio 2018, che porta con sé specifici meccanismi di condizionalità); - art. 21 comma 9: in riferimento alla possibilità di una nuova registrazione trascorsi due mesi dalla decadenza dallo stato di disoccupazione e, di conseguenza, dalle liste del collocamento mirato, prodotta ai sensi dei su citati comma 8 e 9; art. 22 comma 3: in riferimento ai disabili beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro. |
Garanzia Giovani
Normativa di riferimento |
Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18.12.2017, che modifica la su richiamata Decisione C (2014)/4969, la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”; Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 880 del ……. |
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Definizione |
A seguito della raccomandazione europea del 22 aprile 2013, rivolta a tutti gli stati membri, è stato adottato anche in Italia il programma Garanzia Giovani, che sarà a breve riavviato per la seconda edizione. I destinatari della Garanzia sono i giovani nella fascia di età 16-29 anni in condizione di NEET, più precisamente quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate”. Per la seconda edzione, nella regione Campania, la partecipazione dei giovani è estesa anche oltre i 29 anni, fino ai 35 anni e anche ai non NEET. Per questi soggetti le Regioni hanno adottato un proprio piano di attuazione con il quale si rende disponibile un programma di azioni finalizzate a garantire l’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro. L’obiettivo è di garantire ai giovani che aderiscono di ricevere un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale. |
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I livelli essenziali delle prestazioni erogabili esclusivamente dai CPI |
Il processo attuativo prevede la realizzazione di un sistema di gestione integrata delle misure e dei servizi per la formazione, l’istruzione e il lavoro, incentrata sul paniere dei servizi e delle misure a costi standard che in pratica determinano le dotazioni attribuite ai destinatari per la realizzazione di piani di intervento personalizzati che abbiano come sbocco principale l’inserimento lavorativo e siano accompagnati da incentivi mirati all’assunzione e all’autoimpiego. Il processo attuativo del Par Campania per l’occupazione giovanile è così caratterizzato:
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I servizi e misure di politica attiva disponibili per questo target |
I giovani che aderiscono al programma, come già indicato, sottoscrivono con l’operatore dei servizi per l’impiego prescelto il Piano di Intervento Personalizzato (PiP), in base alle caratteristiche individuali, per la cui attuazione sono disponibili i seguenti servizi e misure:
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Meccanismi di condizionalità |
La dichiarazione di adesione al programma è sempre annullabile, sia la mancata sottoscrizione del Patto di servizio che la rinuncia di offerte di lavoro e/o altre misure riferite al programma, che per volontà del giovane. In quasi tutti i casi, l’annullamento comporta il venir meno della condizione di disoccupazione prevista dall’art. 19 del D.lgs. 150/15 |
Disoccupati non beneficiari di strumenti di sostegno al reddito
Normativa di riferimento |
Art. 19 D. LGS. 150 del 14/9/2015 |
Definizione |
Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, informa telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. Lo status di disoccupato è acquisito solo se si dichiara l’immediata disponibilità al lavoro (DID). |
Lep
I livelli essenziali delle prestazioni |
La presentazione della DID può essere fatta on line direttamente dal disoccupato, sul portale ANPAL o sui portali regionali ad esso collegati, oppure con l'aiuto dell’operatore del Centro per l'Impiego (CPI). L'accoglienza (LEP A) e il servizio di invio telematico della DID (LEP B) costituiscono livelli essenziali di prestazione che il CPI è tenuto ad assicurare a tutti gli utenti interessati. A seguito della presentazione della DID on line, il disoccupato, entro i successivi 30 giorni, deve contattare un CPI a propria scelta tra tutti quelli presenti nel territorio nazionale. Trascorsi in 30 giorni sarà convocato dal CPI territorialmente competente. Presso il CPI si svolgerà un primo colloquio di orientamento di base (LEP C) a cui seguirà la stipula di un patto di servizio (LEP D) con cui si concorderà e si definirà un percorso di re-inserimento lavorativo, utilizzando i servizi e le misure di politica attiva più congeniali ad un esito positivo della ricerca di lavoro. La stipula del Patto può essere effettuata esclusivamente con un CPI. I livelli essenziali delle prestazioni che non rientrano tra quelli attribuiti per legge alla esclusiva competenza dei CPI, possono essere erogati dal soggetto pubblico o privato scelto autonomamente dal diretto interessato. I principali tra questi servizi sono:
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I servizi e le misure di politica attiva disponibili per questo target
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Le iniziative in corso di realizzazione: Nazionali Assegno di ricollocazione: Il disoccupato non beneficiario di strumenti di sostegno al reddito NON può richiedere l’assegno individuale di ricollocazione. Sono previsti invece incentivi alle assunzioni (vedi guida agli incentivi) Regionali Se in possesso del requisito di “essere stato beneficiario di sostegno al reddito scaduto a partire dal 2012/2014” (indennità di disoccupazione o mobilità prima, NASPI o DIS-COLL ora)., il disoccupato può partecipare al percorso d’inserimento lavorativo, erogato da un soggetto autorizzato pubblico o privato (CPI o agenzia privata accreditata) scelto autonomamente al momento dell’adesione volontaria ai programmi denominati “Ricollocami” e “Ricollocami FSE”, entrambi prevedono: 1. Servizi di orientamento specialistico e partecipazione ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (stesura di curriculum, preparazione per sostenere colloqui, ecc.), LEP E); 2. Tutoraggio all’inserimento lavorativo (LEP F1 e F3), 3. Partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione a catalogo (LEP H); 4. Candidatura alla partecipazione a tirocini e iniziative, in questo caso alla Garanzia Over, di tipo formativo/lavorativo nelle aziende che aderiscono al relativo bando (LEP F2); 5. Incentivi all’assunzione per le aziende a agli intermediari, per i servizi resi, comprendendo anche quelli alle imprese come previsto dai LEP P, Q e R; 6. Orientamento e supporto all’autoimpiego, LEP O |
Meccanismi di condizionalità |
Il lavoratore non beneficiario di strumenti di sostegno al reddito che: 1. non si presenta, senza giustificato motivo, alle convocazioni per la stipula del patto di servizio, ovvero agli appuntamenti con il responsabile delle attività o non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento (iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro), 2. non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, 3. non accetta un'offerta di lavoro congrua, senza giustificato motivo, perde lo status di disoccupazione con decadenza del Patto di servizio e delle misure di politica attiva ad esso collegate. |
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