COS'E'

E’ un contratto di lavoro per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali attraverso una formazione trasversale e professionalizzante. La durata del contratto non può essere inferiore ai 6 mesi e superiore a tre anni o cinque per l’artigianato.

A CHI E’ RIVOLTO

  • Giovani tra i 18 e i 29 anni e, se in possesso di qualifica professionale, anche a partire dall’età di 17 anni.
  • Con il Jobs Act è stata estesa la possibilità di essere assunti con contatto di apprendistato professionalizzante anche ai disoccupati percettori di Naspi, Dis-Coll e altri ammortizzatori sociali senza limiti d’età.

OBIETTIVO

Il contratto, redatto in forma scritta, ha l'obiettivo di determinare la qualifica prevista al termine dell’apprendistato.

DURATA

La durata del contratto non può essere inferiore ai 6 mesi e superiore ai 3 anni ( 5 per l'artigianato).

FORMAZIONE

La formazione di base nell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere prevede 120 ore nel triennio.

La formazione tecnico professionale è affidata alla disciplina del CCNL;

RETRIBUZIONE

I lavoratori assunti con apprendistato professionalizzante percepiranno uno stipendio regolare e la retribuzione, in linea di principio, parte dal 60% della retribuzione prevista per il proprio livello d’assunzione, che gradualmente nel corso degli anni passerà al 100%. Il trattamento fiscale dell’apprendista è agevolato perché prevede aliquota ridotta.

TUTELE

assicurative/previdenziali assistenziali (malattia, maternità, assicurazione, assegni familiari, ammortizzatori sociali, Naspi ecc.) così come tutti i lavoratori dipendenti.


Vantaggi per i datori di lavoro che stipulano contatti di apprendistato

AGEVOLAZIONI DATORI DI LAVORO

 

  • Deduzione delle spese e dei contributi dalla base imponibile Irap;
  • Esclusione dal calcolo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti collettivi dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
  • Assunzioni a un costo inferiore rispetto a quanto previsto per le altre tipologie contrattuali;
  • Applicazione di un’aliquota contributiva agevolata;
  • Nessuna retribuzione al lavoratore assunto con contratto di apprendistato per le ore di formazione esterna;
  • Esonero dal versamento contributivo per le ore di formazione esterna,;
  • Bonus contributivo se il contratto viene stipulato in seguito alla conferma di un tirocinio di Garanzia Giovani;
  • Sgravio contributivo totale, ad esclusione di premi e contributi INAIL, per le assunzioni di giovani NEET effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, nel limite della dotazione finanziaria dell’INPS pari a 160 milioni di euro;

La normativa

Testo unico

Legge Regionale

Link utili

https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Legislativo_15_giugno_2015_n.81.pdf

https://www.money.it/IMG/pdf/ministero-apprendistato-over-29-trattamento-disoccupazione.pdf

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