Contributo per le imprese che assumono lavoratori che percepiscono la NASPI |
A CHI SI RIVOLGE |
Tutti i datori di lavoro, comprese le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co. 3, legge n. 142/2001, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione. |
AGEVOLAZIONI |
Contributo mensile del 20% dell’indennità mensile di NASPI residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il beneficio è riferito alle assunzioni a tempo pieno e indeterminato di soggetti in godimento dell’indennità NASPI. La concessione del beneficio è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge 296 del 2006; all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del Decreto legislativo 150 del 2015 ed al rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis” di cui ai Regolamenti UE 1407 e 1408 del 2013. |
MODALITÀ DI ACCESSO |
Conguaglio contributivo. |
ENTE GESTORE |
INPS |
LINK |
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Incentivi/Pagine/Lavoratori-beneficiari-di-Aspi.aspx |
Fonte normativa: art. 1, comma 3 legge n.142/2001: art.1, commi 1175 e 1176, legge 296/2006: disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis” di cui ai Regolamenti UE 1407 e 1408 del 2013: legge 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76: |