cigs Agevolazioni per chi assume lavoratori in CIGS a seguito di Accordo di ricollocazione

 

 

Beneficiari

Datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e lavoro.

Il datore di lavoro non deve avere sospensioni dal lavoro in atto.

Agevolazioni

Per dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore è uguale a quella prevista, in via ordinaria, per gli apprendisti (pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).

Contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo variabile in base all’età di quest’ultimo, come di seguito indicato: a) 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni; b) 21 mesi per lavoratori over 50; c) 33 mesi per lavoratori con più di 50 anni, che risiedono nelle aree del Mezzogiorno e in quelle ad alto tasso di disoccupazione.

La concessione del beneficio è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge 296 del 2006 ed all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del Decreto legislativo 150 del 2015.

Modalità di Accesso

Conguaglio contributivo.

Gestore

INPS

Fonti normative:

Circolare INPS n.109 del 26 luglio 2019

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150

Circolare INPS n. 137/2012

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