Agevolazioni per chi assume lavoratori in CIGS a seguito di Accordo di ricollocazione |
Beneficiari |
Datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e lavoro. Il datore di lavoro non deve avere sospensioni dal lavoro in atto. |
Agevolazioni |
Per dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore è uguale a quella prevista, in via ordinaria, per gli apprendisti (pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali). Contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo variabile in base all’età di quest’ultimo, come di seguito indicato: a) 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni; b) 21 mesi per lavoratori over 50; c) 33 mesi per lavoratori con più di 50 anni, che risiedono nelle aree del Mezzogiorno e in quelle ad alto tasso di disoccupazione. La concessione del beneficio è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge 296 del 2006 ed all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del Decreto legislativo 150 del 2015. |
Modalità di Accesso |
Conguaglio contributivo. |
Gestore |
INPS |
Fonti normative: Circolare INPS n.109 del 26 luglio 2019 |