La Finanziaria 2018 ( legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha disciplinato un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti. La riduzione opera per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione del lavoratore e può essere riconosciuta - per l’eventuale periodo residuo – in capo ad altri datori di lavoro che procedano all’assunzione del medesimo soggetto.
La suddetta disposizione si applica alle assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri. Il beneficio riguarda tutti i datori di lavoro privati.
Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo
|
L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo:
- datori di lavoro imprenditori. (art. 2082 del c.c);
- enti pubblici economici (EPE);
- organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale;
- datori di lavoro non imprenditori. Sono tali i datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale ex articolo 2082 c.c., quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici, le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato ed iscritte nel registro delle persone giuridiche, le aziende speciali costituite anche in consorzio, i consorzi di bonifica, consorzi industriali, gli enti morali, gli enti ecclesiastici.
|
Datori di lavoro esclusi dall'esonero contributivo
|
- le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
- le università;
- gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni o dalle province autonome;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
- le Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con Legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime;
- la Banca d’Italia;
- la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate come amministrazioni pubbliche;
- le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici.
|
Rapporti di lavoro esclusi dall'esonero contributivo
|
Rapporti di apprendistato e contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
|
Requisiti soggettivi del lavoratore
|
- Non aver compiuto il trentesimo anno di età (per le sole assunzioni effettuate nel 2018, il limite è innalzato a 35 anni)
- Non essere mai stati occupati con contatto a tempo indeterminato
|
Misura dell'incentivo
|
La misura dell’incentivo è pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
|
Durata del beneficio
|
Trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.
|
Fonte
|
Circolare INPS n.40 del 2 marzo 2018
|