L’Assegno di ricollocazione (AdR) è uno strumento di politica attiva destinato al beneficiario del RdC. Non si tratta di soldi dati al beneficiario in aggiunta al reddito di cittadinanza ma di servizi di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro  i cui costi sono coperti appunto dall'assegno di ricollocazione. Chiunque beneficia del reddito di cittadinanza, dunque, dopo aver stipulato con il Centro per l'Impiego il  Patto per il Lavoro  diventa titolare dell'Assegno di ricollocaziona.

L'ANPAL assegna l'AdR al beneficiario  direttamente, se non riceve comunicazioni dal  Centro per l'Impiego, o su indicazione di quest'ultimo e l'ANPAL stessa provvede a comunicare l'attribuzione dell'Adr alla persona interessata con un messaggio telefonico o una mail.

Dal momento in cui riceve l'AdR la persona interessata deve scegliere entro 30 giorni  un operatore presso il quale utilizzare il voucher e ricevere i servizi di ricerca attiva e di accompagnamento al lavoro ad esso collegati. L'elenco degli operatori abilitati (Centri per l'impiego o Agenzie private accreditate) sarà disponibile per la consultazione e per la scelta sui siti istituzionali indicati dall'ANPAL. La scelta potrà anche essere effettuata con il supporto di un operatore del CPI o di un Istituto di Patronato convenzionato.

Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha durata di 6 mesi prorogabili di ulteriori 6 mesi, qualora residui parte dell’importo assegnato. Il servizio si intende chiuso quando siano decorsi 180 giorni dall’inizio, senza che sia intervenuta una proroga. Il servizio è chiuso quando, a seguito di sospensione, il destinatario rimanga occupato per più di 180 giorni.

L'esito positivo della ricollocazione è supportato anche da un pacchetto di misure che incentivano l'assunzione o l'autoimpiego del beneficiario del reddito di cittadinanza. 
 
Autoimpiego
Ai beneficiari che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio, sarà riconosciuto, in un’unica soluzione, un beneficio addizionale pari a sei mensilità di Reddito di cittadinanza, nei limiti di 780 euro mensili.
 
Datori di lavoro
Ai datori di lavoro che assumono beneficiari del reddito di cittadinanza è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi a carico  per le mensilità residue del RdC, nei limiti di € 780 mensili, per almeno 5 mensilità. L’importo massimo di beneficio mensile non può eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per le mensilità incentivate, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL. Se l'assunzione avviene a seguito di un percorso formativo, il contributo per il datore di lavoro è dimezzato, nei limiti di € 390, per almeno 6 mensilità. La restante metà è riconosciuta all’ente di formazione accreditato.
 
Credito d’imposta
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli incentivi alle assunzioni previsti dall’ultima Legge di Bilancio, gli sgravi contributivi sono fruiti sotto forma di credito di imposta.
 

 

 La brochure predisposta dalla Regione Campania fornisce tutte le informazioni utili sul percorso che stai per iniziare, sulle misure di politica attiva del lavoro, e sulle regole da seguire per non perdere il reddito di cottadinanza

L’Assegno di ricollocazione (AdR) è uno strumento di politica attiva destinato al beneficiario del RdC. Non si tratta di soldi dati al beneficiario in aggiunta al reddito di cittadinanza ma di servizi di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro  i cui costi sono coperti appunto dall'assegno di ricollocazione. Chiunque beneficia del reddito di cittadinanza, dunque, dopo aver stipulato con il Centro per l'Impiego il  Patto per il Lavoro  diventa titolare dell'Assegno di ricollocaziona.

L'ANPAL assegna l'AdR al beneficiario  direttamente, se non riceve comunicazioni dal  Centro per l'Impiego, o su indicazione di quest'ultimo e l'ANPAL stessa provvede a comunicare l'attribuzione dell'Adr alla persona interessata con un messaggio telefonico o una mail.

Dal momento in cui riceve l'AdR la persona interessata deve scegliere entro 30 giorni  un operatore presso il quale utilizzare il voucher e ricevere i servizi di ricerca attiva e di accompagnamento al lavoro ad esso collegati. L'elenco degli operatori abilitati (Centri per l'impiego o Agenzie private accreditate) sarà disponibile per la consultazione e per la scelta sui siti istituzionali indicati dall'ANPAL. La scelta potrà anche essere effettuata con il supporto di un operatore del CPI o di un Istituto di Patronato convenzionato.

Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha durata di 6 mesi prorogabili di ulteriori 6 mesi, qualora residui parte dell’importo assegnato. Il servizio si intende chiuso quando siano decorsi 180 giorni dall’inizio, senza che sia intervenuta una proroga. Il servizio è chiuso quando, a seguito di sospensione, il destinatario rimanga occupato per più di 180 giorni.

Il Reddito di Cittadinanza, disciplinato dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, è un sostegno per famiglie in condizioni disagiate finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Consiste in un beneficio economico accreditato ogni mese sulla Carta RdC, una nuova carta prepagata, diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno.

 

Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più persone di età pari o superiore a 67 anni, il Reddito di Cittadinanza assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza.

 

Per sapere come si presenta la domanda, quali sono i requisiti, gli adempimenti e l’importo, e per avere ulteriori informazioni su questo beneficio economico, è possibile consultare il Manuale Reddito di Cittadinanza (pdf 1,80MB).

 

  Fonte INPS Sito Istituzionale

RDC a chi è destinato

Il Reddito di cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti.

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne in una delle seguenti condizioni:

  • italiano o dell’Unione Europea;
  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso.
  • cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario - come individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • titolare di protezione internazionale;

È, inoltre, necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Requisiti economici

Per ricevere il Reddito di cittadinanza è necessario rispettare alcune “ condizionalità “ che riguardano l’immediata disponibilità al lavoro, l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che può prevedere attività di servizio alla comunità, per la riqualificazione professionale o il completamento degli studi nonché altri impegni finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale. Al rispetto di queste condizioni sono tenuti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e che non frequentano un regolare corso di studi. Si noti che ai sensi dell’articolo 4, comma 15-ter, sono considerati disoccupati i lavoratori a basso reddito, ovvero i dipendenti con redditi da lavoro inferiori a € 8.000 e i lavoratori autonomi con redditi inferiori €4.800.
Sono esclusi invece i beneficiari della Pensione di cittadinanza, i beneficiari del Reddito di cittadinanza pensionati o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità (fatta salva la possibilità per i componenti del nucleo familiare disabili di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale).

Possono essere esonerati in occasione della convocazione da parte dei Centri per l’impiego, anche i componenti con carichi di cura legati alla presenza di soggetti minori di tre anni di età o di componenti del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienti ovvero i frequentanti corsi di formazione e gli occupati a basso reddito,considerati disoccupati ai sensi dell’articolo 4, comma 15 ter.


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