its 3 Specializzare i giovani fino a 35 anni per l'inserimento lavorativo in settori ad alta tecnologia. Formare Tecnici Superiori in grado di lavorare nei comparti strategici del nostro paese. E' questo lo scopo del sistema ITS (Istruzione Tecnica Superiore). La Regione Campania ha pubblicato i bandi per consentire ai giovani di formarsi e accedere a lavori ad alta specializzazione.

 

 

ERASMUS 21

Erasmus+ è il programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa. Grazie a un bilancio di 14,7 miliardi di euro, darà a oltre 4 milioni di europei l'opportunità di studiare, formarsi, acquisire esperienza e fare volontariato all'estero.

 

Dal sito istituzionale SistemaIts.it 

Cosa sono gli ITS?

Percorsi di Specializzazione Tecnica Post Diploma, riferiti alle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese, realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione in collaborazione con imprese, università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo.

 

Un’opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano in quanto espressione di una nuova strategia che unisce le politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali del Paese.

La risposta italiana alla domanda delle imprese, attraverso un’offerta formativa altamente qualificata, di nuove ed elevate competenze tecniche per promuovere i processi di innovazione e trasferimento tecnologico, nella logica della Smart Specialization.

 

In quale settore operano gli ITS?

Gli ITS offrono numerosi corsi relativi a sei Aree Tecnologiche per una formazione in armonia con le aspirazioni dei ragazzi e con le esigenze produttive nazionali.

Per ciascuna Area, sono individuati Ambiti specifici e Figure nazionali di riferimento atti a diversificare l’offerta formativa in modo che la stessa sia coerente con la filiera produttiva presente sul territorio.

Ad oggi sono previste 29 Figure nazionali di riferimento afferenti a 17 Ambiti cui corrispondono le così dette “macro-competenze tecniche” da possedere al termine dei percorsi, e cioè, cosa il diplomato I.T.S. “conosce” e cosa “sa fare concretamente”. Ogni I.T.S. definisce inoltre, per ciascuna Figura nazionale di riferimento, uno specifico profilo tecnico professionale sulla base delle esigenze del territorio in cui opera.

Aree Tecnologiche

La mission degli ITS

  • Acquisire, dopo il diploma, un’alta specializzazione tecnologica indispensabile per un inserimento qualificato nel mondo del lavoro.
  • Formare Tecnici Superiori in grado di inserirsi nei settori strategici del sistema economico-produttivo del Paese.
  • Sviluppare metodi per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese.
  • Privilegiare una didattica esperienziale dove l’apprendimento si realizza attraverso l’azione e la sperimentazione di situazioni, compiti, ruoli affrontati in situazioni di incertezza e complessità, simili alla realtà lavorativa di tutti i giorni. Orientare i giovani e le loro famiglie verso le professioni tecniche.

Accedono ai percorsi, a seguito di selezione, i giovani e gli adulti in possesso di diploma di istruzione secondaria supe-riore e coloro che siano in possesso di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale e che abbiano frequentato un corso annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore. Una buona conoscenza dell’infor-matica e della lingua inglese costituisce requisito preferenziale per l’ammissione ai percorsi. Vi è tuttavia la possibilità di frequentare moduli di specifica preparazione, finalizzati a “riallineare” le competenze mancanti.

Le caratteristiche dei corsi ITS

Almeno il 30% della durata dei corsi è svolto in azienda stabilendo subito un legame molto forte con il mondo produttivo attraverso stage anche all’estero.

Il corpo docente proviene per almeno il 50% dal mondo del lavoro. I corsi si articolano di norma in quattro semestri (1800/2000 ore) e possono arrivare fino a sei semestri.

I corsi si concludono con verifiche finali, condotte da commissioni d’esame costituite da rappresentanti della scuola, dell’università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.

L’esperienza lavorativa in azienda può essere svolta in regime di apprendistato, garantendo una maggiore integrazione tra formazione e lavoro, per ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di figure e competenze professionali skills mismatch.

Il contratto di apprendistato, di alta formazione e di ricerca (art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 e provvedimenti attuativi) rappresenta, infatti, uno strumento privilegiato di intervento per l’occupazione giovanile, perché è in grado di fornire agli allievi competenze di elevato livello di specializzazione immediatamente spendibili nel mondo del lavoro e alle imprese una risposta al loro fabbisogno di figure specializzate da inserire nei processi aziendali.

Il titolo di studio

Al termine del corso si consegue il "Diploma di Tecnico Superiore" con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche. Per favorire la circolazione in ambito nazionale ed europeo, il titolo è corre­dato dall'EUROPASS diploma supplement. I diplomi sono rilasciati dall'istituzione scolastica ente di riferimento dell'ITS sulla base di un modello nazionale, a seguito di verifica finale delle competenze acquisite dagli studenti che hanno frequentato almeno l’80% della durata complessiva del corso.

Quadro normativo

Intesa sullo schema di decreto recante: “Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli ITS a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani Conferenza Unificata. Atto n. 42 seduta del 3 marzo 2016.

Accordo Conferenza Stato/Regioni n. 11 del 20 gennaio 2016 – Modifica del D.I. n. 91 del 7 febbraio 2013 – Competenze comuni dei percorsi IFTS.

Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi 45-52 e successivi provvedimenti attuativi.

Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 45 e successivi provvedimenti attuativi.

Accordo del 5 agosto 2014 tra Governo, Regioni ed Enti locali per la realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli ITS.

Decreto del 7 Febbraio 2013 del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Economia e delle Finanze recante “Linee Guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori”.

Decreto del 5 febbraio 2013 del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo” degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico-professionali.

Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 7, comma 37 ter.

Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 52.

Decreto del 7 settembre 2011 del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali recante “norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze”.

Decreto del 25 gennaio 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”.

Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13; Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art.1, commi 631 e 875.

Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69.

Per consultare la normativa concernente gli Istituti Tecnici Superiori digitare il seguente indirizzo: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/area-its/normativa-its Ulteriori informazioni sono consultabili online ai seguenti siti web: www.istruzione.it
www.indire.it

Cosa sono le “Botteghe Scuola”?

Il riconoscimento del titolo di Maestro artigiano è finalizzato all’istituzione della Bottega Scuola che ha lo scopo di diffondere e sostenere l’esercizio delle attività artigianali tra i giovani che hanno adempiuto alla scuola dell’obbligo. Il riconoscimento della qualifica è volto alla salvaguardia dei mestieri artigiani quale fattore di competitività e di innovazione attraverso l’integrazione delle lavorazioni tipiche con le nuove tecnologie, nonché di crescita occupazionale attraverso il ricambio generazionale anche nella prospettiva di stimolare, nel lungo periodo, la capacità auto imprenditoriale dei giovani sul territorio.

Le attività della Bottega Scuola sono fondate sul tirocinio formativo da svolgersi presso le imprese abilitate. Le modalità di riconoscimento e di funzionamento delle botteghe scuola sono state stabilite dalla regione Campania dopo aver sentito le associazioni regionali dell’artigianato e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Criteri per il riconoscimento della qualifica di “Bottega Scuola”

Ai sensi dall’art. 4, comma 5 della L.R. 20/12 sono qualificate “Bottega Scuola” i laboratori delle imprese anche associate, in possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane;
  2. possesso del titolo di “Maestro Artigiano”;
  3. rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
  4. possesso di tutte le autorizzazioni, permessi o nulla osta per l’esercizio dell’attività produttiva per la quale si richiede il riconoscimento della qualifica di “Bottega Scuola”.

Alla domanda dovrà essere allegata una relazione illustrativa della bottega scuola che indichi:

  1. l’attività svolta in azienda;
  2. il settore produttivo di pertinenza;
  3. la tipologia di impianti, macchinari e attrezzature utilizzati;
  4. il numero delle unità lavorative impiegate con riferimento all’anno precedente di presentazione della domanda o quello in corso;
  5. le attività svolte dal personale;
  6. il contenuto dell’offerta formativa con il dettaglio delle diverse fasi produttive e/o lavorative ed il programma di acquisizione delle competenze professionali;
  7. l’individuazione del/i soggetto/i abilitati nella qualità di Maestro/i Artigiano/i alle attività formative e/o trasferimento delle competenze professionali.

Anche per la domanda di Bottega Scuola vale il principio di “silenzio assenzo”. La mancata adozione di un provvedimento espresso di rigetto entro il termine di 30 giorni dal giorno della presentazione dell’istanza comporta automaticamente il riconoscimento della qualifica richiesta. Presso la CPA – Commissione Provinciale per l’Artigianato territorialmente competente è istituito il registro speciale delle Botteghe Scuola.

Obblighi derivanti dal riconoscimento della qualifica di “Bottega Scuola”

Il legale rappresentante della struttura richiedente il riconoscimento della qualifica di “Bottega Scuola” dovrà assicurare:

  1. l’erogazione della formazione nelle forme e per la durata previste dalle vigenti normative;
  2. il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di apprendistato ovvero, in caso di ammissione a forme di finanziamento per le medesime attività, in materia di fondi strutturali ed accettare il controllo della Regione e di ogni altra autorità compente;
  3. la coerenza dell’attività formativa con le eventuali specifiche e/o standard professionali richiesti dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di certificazione delle competenze (art. 6 Dlgs. 167/2011).
Revoca del riconoscimento

La qualifica di Bottega Scuola può essere revocata qualora venga meno uno dei requisiti previsti per il riconoscimento. A titolo esemplificativo non esaustivo costituisce motivo di revoca:

  • la prolungata inattività della Bottega Scuola;
  • la negligenza nell’insegnamento;
  • l’impiego degli allievi in lavori estranei all’attività della Bottega Scuola;
  • l’inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
  • l’inosservanza della normativa in materia di autorizzazione all’esercizio dell’attività produttiva per la quale si richiede il riconoscimento della qualifica di “Bottega Scuola”.
I vantaggi della “Bottega Scuola”

Per le imprese artigiane essere riconosciute “Botteghe Scuola” significa principalmente avere tre tipi di vantaggi:

  1. Ricevere contributi regionali.
  2. Possibilità di erogare nella propria azienda la formazione dell’apprendista o tirocinante che ha adempiuto all’obbligo scolastico.
  3. Migliorare il curriculum aziendale.

 

Fonte:liberamente tratto dal sito  http://artigianisalerno.it/

 

 


 

 

 
 

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