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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021, il Decreto 12 ottobre 2021, con i criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di presentazione delle domande del contributo mensile in favore del genitore disoccupato o monoreddito con figli disabili a carico.

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 ottobre 2021 

Criteri per l’individuazione dei destinatari e modalita’ di
presentazione delle domande del contributo mensile in favore del
genitore disoccupato o monoreddito con figli disabili a carico.
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio  per  il
2021),  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 365 della legge 30  dicembre
2020,  n.  178,  come  modificato  dall'art.  13-bis,  comma  1,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il quale dispone che: «Ad uno  dei
genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei  familiari
monoparentali con figli a carico aventi una disabilita'  riconosciuta
in misura non inferiore al 60 per cento, e'  concesso  un  contributo
mensile nella misura massima di 500 euro netti,  per  ciascuno  degli
anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine e'  autorizzata  la  spesa  di  5
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2021,  2022  e  2023  che
costituisce limite massimo di spesa»; 
  Visto, inoltre, l'art. 1, comma 366, della legge 30 dicembre  2020,
n. 178, il quale stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della medesima legge,  siano  disciplinati  i  criteri  per
l'individuazione dei destinatari  e  le  modalita'  di  presentazione
delle domande di contributo e di erogazione  dello  stesso  anche  al
fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 365; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104  recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
  Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118 recante «Conversione in  legge
del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in  favore  dei
mutilati ed invalidi civili»; 
  Considerato lo stanziamento di risorse previsto dalla  norma  e  la
potenziale platea dei beneficiari e'  stato  ritenuto  di  utilizzare
l'indicatore della situazione economica equivalente come criterio  di
preferenza per l'accesso al beneficio; 
  Considerato che nella dichiarazione  ISEE  non  e'  specificata  la
percentuale di disabilita', ma vengono soltanto indicate tre  classi:
disabilita' media, disabilita' grave e non autosufficienza; 
  Considerato che per quanto  riguarda  le  persone  con  disabilita'
maggiorenni sono inclusi nella prima classe  gli  individui  con  una
percentuale di invalidita' compresa tra  il  67%  ed  il  99%,  nella
seconda gli inabili totali e nella terza  coloro  che  hanno  diritto
all'indennita' di accompagnamento; 
  Considerato che con riguardo ai minori l'appartenenza ad una  delle
tre classi viene fatta sulla base  delle  difficolta'  persistenti  a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'; 
  Ritenuto pertanto che tali classi  possono  essere  equiparate  per
analogia ad una disabilita' superiore al 60%, come previsto dall'art.
1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
  Vista la nota prot. n. 0008.28/07/2021.0001164 con la quale  l'INPS
ha trasmesso le tabelle che consentono di  quantificare  i  possibili
destinatari della misura anche al fine di circoscrivere la platea  ai
fini del rispetto del limite di spesa indicato; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159 «Regolamento  concernente  la  revisione  delle
modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)»; 
  Visto,  in  particolare,  l'allegato  3  al  predetto  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, recante «Definizione  ai  fini
ISEE  della  condizione  di  disabilita'  media,  grave  e   di   non
autosufficienza»; 
  Visto l'art. 2-sexies del  decreto-legge  29  marzo  2016,  n.  42,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, che
apporta modifiche nel calcolo dell'ISEE del nucleo familiare  che  ha
tra i suoi componenti persone con disabilita' o non autosufficienti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai soli fini del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) genitori disoccupati o monoreddito: per  genitore  disoccupato
si intende la persona priva di  impiego  oppure  la  persona  il  cui
reddito da lavoro dipendente non superi  le  8.145  euro  all'anno  o
4.800 euro annui da lavoro  autonomo.  Per  genitore  monoreddito  si
intende  un  individuo  che   ricava   tutto   il   proprio   reddito
esclusivamente dall'attivita' lavorativa, sia pure prestata a  favore
di una pluralita' di datori di lavoro ovvero  sia  percettore  di  un
trattamento pensionistico previdenziale. A  tal  fine  non  si  tiene
conto della percezione di eventuali altri trattamenti  assistenziali.
Si prescinde, in ogni caso, dall'eventuale proprieta' della  casa  di
abitazione; 
    b) nuclei familiari monoparentali:  nuclei  caratterizzati  dalla
presenza  di  uno  solo  dei  genitori  con  uno  o  piu'  figli  con
disabilita' a carico; 
    c) figli a carico aventi una disabilita' riconosciuta  in  misura
non inferiore al 60 per cento: per figli a carico si intendono quelli
che non essendo  economicamente  indipendenti  continuano  ad  essere
mantenuti dal proprio genitore. In particolare, per restare a  carico
del genitore un figlio deve avere un reddito non  superiore  a  4.000
euro fino a 24 anni e non superiore a 2.840,51  euro  se  ha  un'eta'
maggiore di 24 anni. 
                               Art. 2 
 
Contributo mensile in favore del genitore disoccupato  o  monoreddito
                     con figli disabili a carico 
 
  1. Il presente decreto disciplina i  criteri  per  l'individuazione
dei destinatari e le modalita'  di  presentazione  delle  domande  di
contributo e di erogazione della misura introdotta dall'art. 1, comma
365, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  cosi'  come  modificato
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che riconosce in favore di uno dei
genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei  familiari
monoparentali con figli a carico aventi una disabilita'  riconosciuta
in misura non inferiore al 60 per cento, un contributo mensile per un
importo massimo di 500 euro netti. 
  2. La misura, corrisposta secondo le modalita' di cui  all'art.  3,
non concorre alla formazione del reddito ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed e' cumulabile
con il reddito di cittadinanza di cui  al  decreto-legge  28  gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26. 
                               Art. 3 
 
           Misura del beneficio e modalita' di erogazione 
 
  1. Il beneficio e' corrisposto dall'INPS, su domanda del  genitore,
con  cadenza  mensile,  per  un  importo  pari  a  150  euro  ed   e'
riconosciuto dal mese  di  gennaio  e  per  l'intera  annualita'.  Il
diritto al beneficio decade comunque nei casi di cui all'art. 5. 
  2. Nel caso di ammissione al contributo qualora il  genitore  abbia
due o piu' figli a carico con una disabilita' riconosciuta in  misura
non inferiore al 60 per cento, l'importo  riconosciuto  a  norma  del
presente decreto sara' pari rispettivamente a 300 euro e a  500  euro
mensili complessivi. 
                               Art. 4 
 
                       Modalita' di ammissione 
 
  1. La domanda per l'ottenimento del beneficio di cui all'art. 3  di
cui al  presente  decreto  deve  essere  presentata  annualmente  dal
genitore secondo le modalita' e  le  scadenze  definite  con  propria
circolare dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per
via telematica secondo i modelli predisposti dal  medesimo  Istituto.
La domanda dovra' essere corredata dalla dichiarazione  del  genitore
interessato, rilasciata ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria  responsabilita'
del  possesso  dei  requisiti  di   cui   al   comma   2.   Ai   fini
dell'attribuzione del beneficio  l'INPS,  verificata  la  regolarita'
dell'istanza, provvedera' ad erogarlo all'interessato. 
  2.  Il  riconoscimento  del  beneficio   presuppone   il   possesso
cumulativo,  al  momento  della  presentazione  della  domanda,   dei
seguenti requisiti: 
    a) essere residente in Italia; 
    b)  disporre  di  un  valore  dell'Indicatore  della   situazione
economica equivalente (ISEE), di cui al decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validita'
non superiore  a  3.000  euro;  nel  caso  di  nuclei  familiari  con
minorenni, l'ISEE e' calcolato ai  sensi  dell'art.  7  del  medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 
    c) essere disoccupato o, monoreddito e facente  parte  di  nucleo
familiare monoparentale, cosi' come previsto dall'art. 1, comma  365,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
    d) fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE,
in  cui  siano  presenti  figli  a  carico  aventi  una   disabilita'
riconosciuta in misura non inferiore al  60  per  cento,  cosi'  come
previsto dall'art. 1, comma 365, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178. 
  3. Al fine di consentire la tempestiva erogazione della misura sono
considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni  di  cui
ai commi 1 e 2 e quelle presentate fuori dai termini stabiliti  dalla
circolare di cui al comma 1. 
  4. Il beneficio e' riconosciuto nel limite di spesa di 5 milioni di
euro per ciascuno  degli  anni  2021-2023.  Qualora  le  risorse  non
fossero sufficienti ad esaurire le domande che soddisfino  i  criteri
di cui al comma 2, si dara' la priorita' ai richiedenti con ISEE piu'
basso. A parita' di reddito ISEE sara' data priorita' ai  richiedenti
appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire
sara' data priorita' ai richiedenti appartenenti a nuclei  con  figli
con disabilita' di grado grave e, infine, a  seguire  ai  richiedenti
con  figli  con  disabilita'  di  grado  medio.  Il  beneficio  sara'
assegnato secondo i criteri individuati che costituiscono  titolo  di
preferenza. 
                               Art. 5 
 
                       Decadenza e sospensione 
 
  1. Il riconoscimento del beneficio decade qualora  venga  meno  uno
dei requisiti di cui all'art. 4, lettere a),  b),  c)  e  d).  Decade
altresi' qualora si verifichi una delle seguenti cause: 
    a) decesso del figlio; 
    b) decadenza dall'esercizio della responsabilita' genitoriale; 
    c) affidamento del figlio a terzi. 
  2. Il genitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente  all'INPS
l'eventuale verificarsi di una delle cause di decadenza. Nel caso  in
cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato  possesso  dei
requisiti, il beneficio e' immediatamente revocato, ferma restando la
restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste
a legislazione vigente. 
  3. L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire  dal  mese
successivo a quello in cui  si  e'  verificata  una  delle  cause  di
decadenza di cui al comma 1 del presente articolo. 
  4. Nel caso di  temporaneo  ricovero  del  figlio  con  disabilita'
presso istituti di cura di lunga degenza  o  presso  altre  strutture
residenziali a totale carico dello Stato o di  altra  amministrazione
pubblica, il beneficiario ha l'obbligo di  informare  tempestivamente
l'INPS che provvedera' a sospendere l'erogazione del  contributo  per
tutto il periodo di ricovero. 
                               Art. 6 
 
          Copertura finanziaria e monitoraggio della spesa 
 
  1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a 5  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede a  valere
sulle risorse iscritte sul capitolo 3525 dello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali -
centro di responsabilita' n. 9 «Direzione generale per la lotta  alla
poverta' e la programmazione sociale» - Missione 24 «Diritti sociali,
politiche  sociali  e  famiglia»  -   Programma   12   «Trasferimenti
assistenziali a enti  previdenziali,  finanziamento  nazionale  spesa
sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali
e di inclusione attiva» - Azione 4 «Politiche  per  l'infanzia  e  la
famiglia». 
  2.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  dell'onere  derivante   dal
presente decreto assicurando anche in via prospettica il rispetto del
limite di spesa di cui all'art. 4, inviando  la  rendicontazione  con
riferimento alle domande accolte e dei relativi  oneri  al  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. 
  3. Alle attivita' previste dal presente decreto l'INPS provvede con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 ottobre 2021 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Orlando          
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
        Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute,  registrazione  n.
2869
 

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