Le iniziative di Animazione Territoriale sono specifiche azioni innovative previste dal Programma GOL che consentono l’affermarsi di un nuovo approccio di tipo partecipativo per la creazione di una rete tra attori pubblici e privati.

 

Le iniziative sono volte a valorizzare le vocazioni produttive locali e ad avvicinare le stesse al mondo dell’istruzione e della formazione.

 

In questo modo si assicura, partendo dalle strategie di sviluppo del territorio, un coinvolgimento costante ed efficace del sistema imprenditoriale locale, orientando l’azione dei Centri per l’Impiego, dei servizi per il lavoro accreditati e delle Agenzie formative verso la domanda. Altresì, si favorisce la conoscenza da parte delle imprese delle opportunità e dei servizi disponibili presso i CPI e gli altri soggetti accreditati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Le Iniziative di Animazione Territoriale si realizzano sotto forma di seminari, convegni, recruitment day, workshop e possono essere rivolte alle imprese, ai beneficiari del Programma GOL e più in generale agli stakeholder territoriali. 

 

 

 

 

 

 

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Possono essere Beneficiari del programma i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: le specifiche categorie di lavoratori sono individuate dalla Legge di Bilancio 2022.
  • Beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro: disoccupati percettori di NASPI o DIS-COLL;
  • Beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale, per i quali sia prevista una condizionalità all’erogazione del beneficio, ossia i beneficiari del “Supporto per la formazione e il lavoro” e dell’“Assegno d’inclusione” (per i membri “attivabili al lavoro” nei nuclei di beneficiari e tenuti agli obblighi di sottoscrizione del Patto di servizio con i centri per l’impiego;
  • Lavoratori fragili o vulnerabili: giovani NEET (meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre);
  • Tutti i disoccupati: indipendentemente dal genere, dall’età anagrafica, dalla durata della condizione di disoccupazione e dalla presenza di un sostegno al reddito (ivi inclusi i lavoratori autonomi che cessano l’attività o con redditi molto bassi);
  • Lavoratori con redditi molto bassi (i cosiddetti working poor): il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale.

 

 

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gol

 

Approvato il Piano Attuativo Regionale relativo al Programma GOL  

 

Allegati: 

 

 

 


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Secondo quanto disposto dal Piano Attuativo Regionale del Programma GOL Campania nonché dalla Circolare ANPAL N. 1/2023 del 27/10/2023 ad oggetto “ Note di coordinamento in materia di beneficiari del Percorso 5 della Garanzia per l’Occupabilità di lavoratori – GOL.” il percorso 5 di Ricollocazione Collettiva è rivolto ai lavoratori tuttora formalmente occupati, ma potenzialmente in transizione, per effetto di crisi aziendali.

Nello specifico saranno interessati dal Programma:

  • · lavoratori potenzialmente in transizione (art 22-ter d.lgs. n. 148 del 2015 ss.mm.ii.);
  • · lavoratori di imprese in procedura fallimentare o amministrazione straordinaria (art. co.10 ter del Decreto Legge n. 148 del 1993);
  • · lavoratori in CIGS per cessazione (articolo 44 comma 1 e comma 1bis del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dall’art. 1 co. 329 della Legge n.197 del 2022);
  • · lavoratori occupati e/o disoccupati, purché coinvolti da procedure di licenziamento collettivo da parte di imprese in crisi (Legge 223/91), avviate e/o concluse entro il periodo di ammissibilità degli interventi finanziati a valere sul PNRR ai sensi del Regolamento 2021/241 del 12/02/2021.
  • · lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni ai sensi dell’art. 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148;
  • · lavoratori di imprese a cui è stata concessa la proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale, ai sensi dell’art 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148;
  • · lavoratori di imprese che fruiscono della deroga alla durata dei trattamenti di integrazione salariale, di cui all’art. 44, comma 11- bis,, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148;
  • · lavoratori di imprese a cui è stata riconosciuta la proroga della durata della CIGS per le aziende commissariate, di cui all’art. 7, comma 10 ter del decreto-legge n. 148 del 1993;

 

Sono fatti salvi gli obblighi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 25-ter Condizionalità e formazione del D.Lgs. 148/20155, per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie (CIGS e FIS), di partecipare ad iniziative formative. In attuazione al citato articolo sono richiamate in questa sede i decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali inerenti le modalità di attuazione delle azioni formative nonché le sanzioni applicabili in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo fornito dal lavoratore, alle iniziative di formazione e di riqualificazione. In base a tali indicazioni, il Soggetto Realizzatore è tenuto a comunicare al CPI competente, tramite sistema, tutti gli eventi suscettibili di dar luogo a sanzioni nonché assicurare la tracciabilità delle comunicazioni con gli utenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

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