Per gli immobili antecedenti al 1967, è indispensabile il certificato di agibilità? Per ciascuna sede l’Operatore deve possedere il Certificato di agibilità, o averne già fatto richiesta al Comune territorialmente competente, nonché di relazione asseverata rilasciata da tecnico abilitato che attesti quanto descritto negli allegati alle Linee Guida. Pertanto, è necessario essere in possesso, almeno: a) della richiesta al Comune (o SCIA), b) della relazione asseverata.
Cosa deve attestare la relazione asseverata rispetto all’idoneità statica dei locali? Deve attestare l’idoneità statica dei locali, indicandone anche i criteri e le modalità seguite dal tecnico, secondo le norme NTC 2008-2018.
Le nuove Linee Guida non contemplano le cosiddette sedi occasionali. Come bisogna comportarsi ove è stata prevista una sede occasionale per la partecipazione ad un precedente bando per il finanziamento di progetti successivamente approvati (es. ITIA, Garanzia Giovani, PFA)? Le nuove Linee Guida non contemplano le cosiddette sedi occasionali. In relazione ai citati bandi, ciascun caso andrà affrontato con il relativo Responsabile del Procedimento che, in considerazione delle attività progettuali presentate, degli atti di concessione stipulati e di ulteriori elementi, avrà eventualmente cura di sottoporre l’esigenza al team per l’accreditamento, anche in ragione delle disposizioni transitorie e finali delle Linee Guida.
La dotazione dei 20 computer desktop/laptop è riferita a ciascuna sede operativa, anche se della stessa Agenzia formativa? Tale dotazione è riferita a ciascuna sede oggetto di accreditamento, anche se della stessa Agenzia formativa, in ragione delle evoluzioni in corso concernenti le modalità di svolgimento degli esami. Pertanto, la stessa risulta necessaria solo allorquando la sede interessata è indicata anche come sede di esame.
Lo stesso professionista può svolgere più funzioni chiave? Si, fermo restando il possesso dei requisiti professionali richiesti per ciascuna figura. Inoltre, il Responsabile del processo di direzione ed il Responsabile del processo di progettazione ed erogazione dei servizi formativi sono caratterizzati da un rapporto di lavoro “esclusivo” con l’Agenzia formativa interessata e, pertanto, non possono svolgere una di tali funzioni per conto di altre Agenzie.
Il Responsabile del processo di progettazione ed erogazione dei servizi formativi (funzione chiave) coincide con il progettista utilizzato nell’ambito di specifiche linee di azione? Il Responsabile del processo di progettazione ed erogazione dei servizi formativi è una figura di governo a presidio dei relativi processi, intesi in modo ampio. Altra cosa è l’eventuale utilizzo di specifiche professionalità (es. consulenti, progettisti, ecc.) che l’Agenzia formativa utilizza su specifiche linee di azione.
Per le funzioni chiave è necessario descrivere le esperienze formative e curriculari? Si, per tutte le funzioni chiave è necessario inserire le informazioni formative e curriculari, anche al fine di verificarne l’aderenza ai requisiti prescritti.
E’ possibile utilizzare la vecchia piattaforma prima che entri in esercizio il sistema informativo previsto dalle nuove Linee Guida? Si, è possibile utilizzare la vecchia piattaforma, uniformando l’istanza ai requisiti descritti dalle nuove Linee Guida. A tal fine, oltre ai documenti richiesti dalla vecchia piattaforma, sarà necessario uploadare quelli richiesti dalle nuove Linee Guida, con particolare riferimento a quelli di cui ai requisiti A2, A3, C6, C7, C8, C9 e D3.
I sistemi descritti nell’ambito di tali requisiti devono essere certificati da un’organismo accreditato? Si, l’organismo di certificazione deve essere accreditato da un ente di accreditamento membro nazionale dell’International Accreditation Forum (IAF), come Accredia per l’Italia.
A quale standard è necessario riferirsi per il Sistema di Gestione della Qualità? Lo standard di riferimento è ISO 9001:2015, che stabilisce i criteri per un sistema di gestione della qualità, applicabili a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dal suo tipo o dimensione, o dai prodotti e servizi che fornisce.
A quale standard è necessario riferirsi per il Sistema di Gestione Salute e Sicurezza? Lo standard di riferimento è ISO 45001:2018, che specifica i requisiti per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (OH&S) e fornisce linee guida per il suo utilizzo, per consentire alle organizzazioni di fornire luoghi di lavoro sicuri e salubri.
A quale standard è necessario riferirsi per il Sistema di Protezione dei Dati Personali? Lo standard di riferimento è ISO/IEC 27001:2013, che specifica i requisiti per stabilire, implementare, mantenere e migliorare continuamente un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni nel contesto dell’organizzazione. |