Attività rivolte ai destinatari
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Il Piano di ricollocazione collettiva può comporsi di tutte le attività ritenute idonee al raggiungimento dei relativi obiettivi, tra quelle previste per il percorso 5 nell’ambito dei documenti di programmazione regionale. L’orientamento specialistico (individuale o di gruppo) è sempre previsto per tutti i Beneficiari coinvolti nel Piano.
Misure e modalità di attivazione dei servizi Si rappresenta qui di seguito il processo di servizio rivolto ai lavoratori e la maniera in cui le specificità che hanno origine dalla dimensione collettiva dell’intervento vivono in ciascun servizio.
1. Sessione informativa, assessment e sottoscrizione patto per il lavoro
2. Orientamento specialistico (Skill analysis/ Skill gap analysis)
3. Formazione breve e formazione lunga
4. Accompagnamento al lavoro e supporto all’autoimpiego
In caso di «rigenerazione» dell’azienda mediante progetti di WBO o progetto di auto- imprenditorialità, i servizi da erogare sono:
In caso di ricollocazione agevolata/accelerata dalle relazioni positive espresse dal Tavolo (organizzazioni datoriali, sindacali, istituzioni, etc.), i servizi da erogare sono:
Link di Riferimento: Programma Gol |
Istruzioni per i soggetti realizzatori
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Per inviare una proposta di Iniziativa di Animazione Territoriale ed ottenere autorizzazione è necessario, con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data ipotizzata per l’evento, inviare una e-mail alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro agli indirizzi:
allegando scheda compilata ed eventuali materiali già abbozzati relativi all’evento.
Link di Riferimento: Programma Gol |
Attività rivolte ai destinatari
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PNRR, Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 " Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”
Sono finanziabili ai sensi del presente Avviso, a valere sulle risorse del Programma GOL e nell’ambito del percorso 4 (Lavoro e Inclusione) le attività di seguito descritte:
Entrambe le tipologie di tirocinio hanno una durata di 12 mesi e prevedono per i partecipanti un’indennità mensile di € 500,00 interamente a carico del Programma, a valere sulle risorse del presente avviso. L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70 per cento su base mensile. L’indennità è erogata in misura proporzionale all’effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70 per cento.
Nel caso in cui il tirocinio sia promosso da un Operatore privato per il Lavoro, l’attività di avvio e promozione del tirocinio è finanziata a risultato, a conclusione del percorso e previa presentazione della rendicontazione richiesta, secondo le modalità e le specificazioni indicate all’interno dell’Avviso.
In merito ai Settori Economico-Professionali di interesse, i Tirocini possono riferirsi ai seguenti ambiti:
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Avvisi e documentazione
Soggetti realizzatori
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PNRR, Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 " Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”
L’attivazione di un tirocinio, disciplinato ai sensi del Regolamento Regionale 7 maggio 2018, n. 4, ovvero della speciale disciplina in tema di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, richiede la predisposizione e la sottoscrizione di una convenzione tra un soggetto promotore e un soggetto ospitante corredata da un progetto formativo personalizzato finalizzato all’acquisizione di specifiche competenze professionali ovvero di inclusione sociale del tirocinante.
Possono essere soggetti promotori i Centri per l’Impiego e gli Operatori privati per il lavoro autorizzati o accreditati ai sensi dell’art. 25 comma 2 punto h) del Regolamento e ammessi al Programma GOL ai sensi dell’Avviso di cui al Decreto Dirigenziale n. 517 del 13/10/2022.
Possono essere soggetti ospitanti i soggetti privati che possiedono i requisiti di cui all’Art. 25 bis del Regolamento regionale. Possono inoltre essere soggetti ospitanti, limitatamente ai tirocini di inclusione, i soggetti pubblici che possiedono i requisiti di cui all’Art. 25 bis del Regolamento regionale.
Per i tirocini di inclusione non si applicano i limiti di cui all’Art. 26 del Regolamento regionale con riferimento al numero massimo di tirocini attivabili all’interno della medesima unità operativa.
I tirocini di inclusione prevedono inoltre il coinvolgimento dei servizi sociali professionali e/o dei servizi sanitari competenti che hanno in carico il tirocinante, le quali possono concorrere alla stesura nonché sottoscrivere il progetto personalizzato quali soggetti terzi se diversi dal soggetto ospitante.
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