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La Regione Campania, in connessione con le dinamiche occupazionali e lo sviluppo economico regionale, nell’ambito del canale di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), intende realizzare corsi IFTS in Apprendistato di primo livello per ciascuna delle annualità della durata di 800 ore da distribuirsi su 2 semestri di attività formativa compresa la formazione interna.

L’apprendistato di primo livello (ex art. 43 D. Lgs. n. 81/2015) è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni. Per il conseguimento del titolo di studio viene messo in pratica un percorso formativo (il corso IFTS) che si realizza in modalità “duale”, cioè alternando momenti di “formazione esterna” presso un’istituzione formativa (formazione in aula/laboratorio) e momenti di “formazione interna” presso l’impresa che ha attivato il contratto (formazione sul lavoro). Per “formazione esterna” si intende la formazione erogata da enti accreditati dalla Regione per la formazione presso la propria struttura. Questa formazione non può superare il 50% del monte ore complessivo del percorso IFTS. Viceversa, la “formazione interna” è quella svolta all’interno dell’azienda ed ha un monte ore pari alla differenza tra le ore del percorso e le ore di formazione esterna.

 

Articolazione dell’intervento
Con il contratto di apprendistato di primo livello, finalizzato al rilascio della certificazione di Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS), l’allievo assume il doppio status di studente e di lavoratore.
Il contratto di apprendistato di primo livello per il conseguimento del Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS) ha la durata minima di 6 mesi e non può essere superiore a 1 anno.
Le proposte relative alla figura professionale da formare di cui al presente avviso dovranno essere articolate secondo la struttura prevista nell’allegato formulario ed in particolare dovranno prevedere percorsi intesi come un insieme di competenze, autonomamente significativo e certificabile.
 
Potranno essere presentati, pena la non ammissione a valutazione, solamente progetti che abbiano già raccolto un numero di pre-iscrizioni compreso tra minimo 5 e massimo 20 allievi-apprendisti aventi i requisiti previsti nel presente articolo, nonché che abbiano già individuato aziende disponibili alle assunzioni. Le pre-iscrizioni e le aziende disponibili alle assunzioni devono essere dichiarate/autocertificate all'interno del progetto, al fine di consentire il finanziamento di iniziative con un certo grado di probabilità di essere attivate e finanziate.
 
 
Destinatari
I destinatari dei progetti IFTS in apprendistato sono giovani tra i 18 anni e il compimento dei 25 anni (24 anni e 364 giorni), iscritti ad un percorso IFTS, in possesso dei seguenti titoli di studio:
  • diploma di istruzione secondaria superiore;
  • diploma professionale conseguito in esito ai percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi del Dlgs. n.226/2005, e sulla base della tavola indicativa delle correlazioni fra diplomi di Istruzione e Formazione Professionale e le specializzazioni di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore di cui all’allegato B del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 febbraio 2013 n.91;
  • possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, art. 2 comma 5.

L’accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accertamento delle competenze acquisite anche in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al Regolamento adottato con decreto Ministro Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139. I partecipanti alle attività formative devono essere residenti o avere il domicilio nella regione Campania alla data antecedente l'iscrizione.

 

Requisiti del datore di lavoro
Il primo contatto con l’istituzione formativa è finalizzato a verificare l’effettiva fattibilità del contratto attraverso l’accertamento delle seguenti condizioni:
  • coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica/diploma);
  • possesso da parte del datore di lavoro dei requisiti strutturali, tecnici e formativi necessari all’erogazione della formazione dell’apprendista.
Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 12.10.2015, il datore di lavoro che intenda assumere apprendisti per l’acquisizione della qualifica IFTS deve possedere i seguenti requisiti:
  • capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
  • capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
  • capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti previsti.

 

Numero partecipanti
Il progetto formativo dovrà prevedere da un numero minimo di 5 allievi a un numero massimo di 20 per ciascun percorso formativo.
 
 
Certificazione finale
Al termine di ciascun percorso IFTS, verrà rilasciato previo superamento delle prove finali di verifica, un “Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore”. Tale specializzazione è referenziata al livello EQF n. 4. I certificati di specializzazione tecnica superiore di cui al D.P.C.M. 28 gennaio 2008 art. 9 c. 1 lett. a) costituiscono titolo per l’accesso ai pubblici concorsi (art.5 c.7 del citato DPCM). La certificazione finale dovràprevedere i loghi: COESIONE ITALIA 21-27, U.E., REPUBBLICA ITALIANA, REGIONE CAMPANIA, IFTS. Ai fini dell’ammissione alle prove finali di verifica le assenze dei partecipanti non potranno essere superiori al 25% del monte ore totale (al netto dei crediti formativi riconosciuti). Ai sensi della circolare MLPS n.12/2022, la data effettiva dell’esame finale determina la decorrenza per i datori di lavoro del termine per esercitare la:
  • prosecuzione del contratto di apprendistato di primo livello come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 42, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015);
  • proroga del contratto di apprendistato di primo livello (art. 43, comma 4 del d.lgs. n. 81/2015 e art. 4, comma 2, lett. a) - b) del D.M. 12 ottobre 2015);
  • trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante (art.43, comma 9, del d.lgs. n. 81/2015);
  • recesso dal contratto di apprendistato di primo livello (art. 42, co. 4, D. lgs 81/2015).

 

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