Come fare, dove informarsi, quali vantaggi per le imprese che assumono. (Legge 68/99 ) Con il termine “Collocamento mirato” vengono indicate le azioni di politiche attive per il lavoro a supporto delle categorie “svantaggiate”: invalidi civili, del lavoro, di guerra, non vedenti, sordomuti, categorie protette. In particolare, la materia è regolamentata dalla L. 68/99 (parzialmente modificata dal cd. “Jobs act”) che, oltre a individuare le categorie beneficiarie, stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro, siano essi pubblici o privati, nelle assunzioni. |
Beneficiari (invalidi e categorie protette) |
Disabili (art.8)
Categorie protette (art.18)
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Datori di lavoro obbligati all'assunzione |
I datori di lavoro pubblici e privati e gli enti pubblici economici, che rientrano nelle seguenti classi dimensionali, sono obbligati ad assumere personale con disabilità, in misura variabile secondo il numero totale dei dipendenti computabili in organico:
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Prospetto Informativo Disabili |
Entro il 31 gennaio di ogni anno i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti computabili ai fini dell’applicazione della normativa sul collocamento mirato – Legge 68/99 – sono tenuti a trasmettere esclusivamente per via telematica, il prospetto informativo, PID, riguardante la situazione del personale occupato al 31 dicembre dell’anno precedente. La comunicazione è obbligatoria, per le aziende private, solo qualora rispetto all’ultimo prospetto inviato, siano intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota da destinare ai soggetti disabili. Alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, invece, le amministrazioni pubbliche sono obbligate all’invio del prospetto telematico indipendentemente se siano o meno intervenute modifiche rispetto al prospetto informativo trasmesso l’anno precedente. La determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere è data dal computo, tra i dipendenti, di tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Non sono computabili:
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Come adempiere all'obbligo |
Ciascun datore di lavoro, in base alla propria classe dimensionale e al contesto aziendale, può attivare le seguenti azioni:
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Sospensione dell'obbligo di assunzione |
L’obbligo di assumere lavoratori appartenenti alla categoria dei disabili è sospeso, temporaneamente, nei confronti delle imprese:
Nei casi sopra indicati, nel periodo in cui l’azienda rimane in attesa di ricevere l’autorizzazione, il Servizio Provinciale Competente può concedere la sospensione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta. |
Esonero dall'obbligo dell'assunzione |
L'esonero parziale dall’obbligo di assunzione dei disabili interessa i datori di lavoro che per le speciali condizioni dell'attività lavorativa aziendale non possono occupare l'intera percentuale e, a fronte della presentazione dell’apposita richiesta, hanno ottenuto l'autorizzazione al parziale esonero dall'obbligo di assunzione. Esso può essere concesso in presenza di attività produttive con le seguenti caratteristiche:
L'esonero è concesso per un periodo massimo di 12 mesi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, eventualmente prorogabile e le aziende sono obbligate a versare al Fondo Regionale per il diritto al lavoro dei disabili un contributo pari a € 30,64 per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non assunto. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo e sono tenuti a versare al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. |
Sanzioni |
La sanzione per la mancata assunzione di personale disabile è pari a € 153,20 per ogni giorno di “scopertura” per ogni disabile non assunto. La sanzione per la mancata presentazione del prospetto informativo è pari a € 635,11 più la maggiorazione di € 30,76 per ogni giorno di ritardo. |
Fondo per l’occupazione dei disabili |
L’art. 14 della L. 68/99 prevede che ogni Regione istituisca il “Fondo regionale per l'occupazione dei disabili”, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale. Il Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili della Campania è stato costituito con L.R. 18/2000 (art. 45). |
Gli sgravi contributivi |
La circolare 99/2016 dell'INPS ha chiarito l’entità degli sgravi contributivi previsti dal Jobs Act per le aziende che assumono lavoratori con disabilità. I contratti di lavoro che danno diritto all'agevolazione sono quelli:
L’entità degli sgravi contributivi consiste in:
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I Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) |
Il decreto ministeriale dell'11 gennaio 2018, n. 4, ha stabilito quali siano i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) da erogare su tutto il territorio nazionale sia alle persone che cercano lavoro sia alle imprese. Per ciascuna prestazione, il decreto indica e descrive analiticamente le attività da svolgere e i risultati attesi. |
Come accedere ad un progetto di Collocamento mirato |
Un disabile per iscriversi alle liste del Collocamento Mirato deve essere in possesso dei seguenti documenti:
Gli appartenenti alle categorie protette ex art. 18 della legge 68/99, devono essere in possesso dei requisiti e della documentazione necessaria per l’iscrizione. Pertanto, oltre allo stato di disoccupazione (se richiesto), si deve documentare l’appartenenza ad una delle categorie protette previste dall’art. 18 della legge n. 68/99 attraverso le seguenti certificazioni:
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Link utili |
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