CollocmentoMirato 

 

 Come fare, dove informarsi, quali vantaggi per le imprese che assumono. (Legge 68/99 )                                                                                                                                                                                                             

Con il termine “Collocamento mirato” vengono indicate le azioni di politiche attive per il lavoro a supporto delle categorie “svantaggiate”: invalidi civili, del lavoro, di guerra, non vedenti, sordomuti, categorie protette. In particolare, la materia è regolamentata dalla L. 68/99 (parzialmente modificata dal cd. “Jobs act”) che, oltre a individuare le categorie beneficiarie, stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro, siano essi pubblici o privati, nelle assunzioni.

 

 Beneficiari (invalidi e categorie protette)

 Disabili (art.8)
  1. invalidi civili con percentuale di invalidità superiore al 45%;
  2. invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore al 33%;
  3. invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni comprese fra la prima e la ottava categoria descritte nelle tabelle annesse al “Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra” (DPR 915/1978);
  4. non udenti;
  5. persone non vedenti (vanno annoverate anche le persone parzialmente non vedenti e i ventesimisti);
  6. invalidità ordinaria (IO) (L. 222/84);
  7. vittime del terrorismo, del dovere e della criminalità organizzata e testimoni di giustizia (L.407/98);
  8. Centralinisti non vedenti (L. 113/85);
  9. Massiofisioterapisti non vedenti.

Categorie protette (art.18)

  1. vittime del terrorismo, del dovere e della criminalità organizzata e testimoni di giustizia (L.407/98).
  2. orfani e vedove di vittime di terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere e dei Testimoni di giustizia (L. n. 6/2018) esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale e anche se non in stato di disoccupazione (L. 407/98);
  3. familiari ed equiparati di vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere (L. 407/98);
  4. orfani e vedove di deceduti per causa di guerra, di lavoro o di servizio, ovvero a causa dell’aggravarsi di invalidità riportate per tali cause;
  5. coniuge e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro, esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale;
  6. profughi;
  7. equiparati orfani e vedove di caduti sul lavoro, per cause di servizio e di caduti in guerra;
  8. orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato (L. n.4 del 11 gennaio 2018)

 

 Datori di lavoro obbligati all'assunzione

 

 I datori di lavoro pubblici e privati e gli enti pubblici economici, che rientrano nelle seguenti classi dimensionali, sono obbligati ad assumere personale con disabilità, in misura variabile secondo il numero totale dei dipendenti computabili in organico:
  1. da 15 a 35 dipendenti 1 lavoratore
  2. da 36 a 50 dipendenti 2 lavoratori
  3. più di 50 dipendenti 7 % dei lavoratori occupati
  4. I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti sono, inoltre, tenuti ad assumere i soggetti appartenenti alle categorie protette ex art. 18 L. 68/99 nella misura:

    • Datori di lavoro che occupano da 51 a 150 dipendenti

    1 unità

    • Datori di lavoro che occupano oltre 150 dipendenti

    1% dell’organico complessivo aziendale

 

Prospetto Informativo Disabili  

 

 

Entro il 31 gennaio di ogni anno i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti computabili ai fini dell’applicazione della normativa sul collocamento mirato – Legge 68/99 – sono tenuti a trasmettere esclusivamente per via telematica, il prospetto informativo, PID, riguardante la situazione del personale occupato al 31 dicembre dell’anno precedente. La comunicazione è obbligatoria, per le aziende private, solo qualora rispetto all’ultimo prospetto inviato, siano intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota da destinare ai soggetti disabili.

Alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, invece, le amministrazioni pubbliche sono obbligate all’invio del prospetto telematico indipendentemente se siano o meno intervenute modifiche rispetto al prospetto informativo trasmesso l’anno precedente.

La determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere è data dal computo, tra i dipendenti, di tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.

Non sono computabili:

  1. i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi;
  2. i disabili, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
  3. i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore (salvo quanto disposto dall'articolo 34, comma 3 del Decreto Legislativo n.81/2015);
  4. i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività;
  5. i soggetti impegnati in lavori socialmente utili, i lavoratori a domicilio;
  6. i lavoratori che aderiscono al “programma di emersione”;
  7. gli apprendisti;
  8. i lavoratori con contratto di formazione-lavoro;
  9. i lavoratori con contratto di reinserimento;
  10. i lavoratori ammessi al telelavoro per l’intero orario di lavoro 

 

 Come adempiere all'obbligo

 

 

Ciascun datore di lavoro, in base alla propria classe dimensionale e al contesto aziendale, può attivare le seguenti azioni:

  1. Assunzione, entro i 60 giorni dalla condizione di obbligo richiedendo Nulla Osta nominativo o avviamento numerico;
  2. Stipula di convenzione di inserimento lavorativo ex art. 11 legge 68/99 “Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa”;
  3. Stipula di convenzione ex art. 12 della legge 68/99 “Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative”;
  4. Stipula di convenzione ex art. 12 bis della legge 68/99 “Convenzioni di inserimento lavorativo”;
  5. Riconoscimento di lavoratori già disabili prima dell’inizio del rapporto di lavoro art. 4 comma 3 bis della legge 68/99;
  6. Richiesta di riconoscimento di lavoratori divenuti disabili in costanza di rapporto di lavoro ex art. 4 comma 4 della legge 68/99

 

 Sospensione dell'obbligo di assunzione

 

 

L’obbligo di assumere lavoratori appartenenti alla categoria dei disabili è sospeso, temporaneamente, nei confronti delle imprese:

  1. in ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale;
  2. in intervento straordinario di integrazione salariale, limitatamente alla durata dell’intervento;
  3. in situazione dichiarata di fallimento;;
  4. in liquidazione;
  5. che stipulano contratti di solidarietà limitatamente alla durata della solidarietà;
  6. in mobilità, fino a sei mesi dopo l’ultimo licenziamento.

Nei casi sopra indicati, nel periodo in cui l’azienda rimane in attesa di ricevere l’autorizzazione, il Servizio Provinciale Competente può concedere la sospensione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.

 

 Esonero dall'obbligo dell'assunzione

 

 L'esonero parziale dall’obbligo di assunzione dei disabili interessa i datori di lavoro che per le speciali condizioni dell'attività lavorativa aziendale non possono occupare l'intera percentuale e, a fronte della presentazione dell’apposita richiesta, hanno ottenuto l'autorizzazione al parziale esonero dall'obbligo di assunzione. Esso può essere concesso in presenza di attività produttive con le seguenti caratteristiche:
  1. faticosità della prestazione lavorativa;
  2. pericolosità connaturata al tipo di attività;
  3. particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

L'esonero è concesso per un periodo massimo di 12 mesi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, eventualmente prorogabile e le aziende sono obbligate a versare al Fondo Regionale per il diritto al lavoro dei disabili un contributo pari a € 30,64 per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non assunto.

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo e sono tenuti a versare al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

 

 Sanzioni

 

 

La sanzione per la mancata assunzione di personale disabile è pari a € 153,20 per ogni giorno di “scopertura” per ogni disabile non assunto.

La sanzione per la mancata presentazione del prospetto informativo è pari a € 635,11 più la maggiorazione di € 30,76 per ogni giorno di ritardo.

 

 Fondo per l’occupazione dei disabili

 

 L’art. 14 della L. 68/99 prevede che ogni Regione istituisca il “Fondo regionale per l'occupazione dei disabili”, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale. Il Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili della Campania è stato costituito con L.R. 18/2000 (art. 45).

 

 Gli sgravi contributivi

 

 

La circolare 99/2016 dell'INPS ha chiarito l’entità degli sgravi contributivi previsti dal Jobs Act per le aziende che assumono lavoratori con disabilità.

I contratti di lavoro che danno diritto all'agevolazione sono quelli:

  1. a tempo indeterminato;
  2. trasformati da determinato a indeterminato;
  3. a termine di almeno 12 mesi (esclusivamente per i lavoratori con disabilità intellettiva o psichica).

L’entità degli sgravi contributivi consiste in:

  1. Agevolazione del 70% (se il lavoratore disabile ha una riduzione della capacità lavorativa pari almeno all' 80%) sull'imponibile previdenziale per 36 mesi;
  2. Agevolazione del 35% (se il lavoratore disabile ha una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%) sull'imponibile previdenziale per 36 mesi;
  3. Agevolazione del 70% (se il lavoratore disabile ha una disabilità intellettiva o psichica ed un'incapacità lavorativa superiore al 45%) sull'imponibile previdenziale per 60 mesi o per tutta la durata del contratto a tempo determinato.

 

 I Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)

 

 

Il decreto ministeriale dell'11 gennaio 2018, n. 4, ha stabilito quali siano i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) da erogare su tutto il territorio nazionale sia alle persone che cercano lavoro sia alle imprese. Per ciascuna prestazione, il decreto indica e descrive analiticamente le attività da svolgere e i risultati attesi.

I LEP

 

 Come accedere ad un progetto di Collocamento mirato 

 

 

Un disabile per iscriversi alle liste del Collocamento Mirato deve essere in possesso dei seguenti documenti:

  1. codice fiscale e carta d'identità
  2. certificato attestante l'appartenenza alle categorie protette
  3. relazione conclusiva (per invalidità civile e per invalidità sul lavoro), con parere positivo sulla collocabilità, rilasciata dall'ASL per invalidi civili o dall’INAIL per invalidi sul lavoro, in base all'accertamento L. 68/99
  4. stato di disoccupazione (autocertificato al momento dell'iscrizione) che si mantiene con lavori di piccola entità con reddito non superiore ad € 8.145,00 per lavoro dipendente con reddito non superiore ad € 4.800,00 per lavoro autonomo

Gli appartenenti alle categorie protette ex art. 18 della legge 68/99, devono essere in possesso dei requisiti e della documentazione necessaria per l’iscrizione. Pertanto, oltre allo stato di disoccupazione (se richiesto), si deve documentare  l’appartenenza ad una delle categorie protette previste dall’art. 18 della legge n. 68/99 attraverso le seguenti certificazioni:

  1. orfani e vedovi di guerra: certificato d’iscrizione nell’elenco generale tenuto a cura del Comitato provinciale dell’Opera Nazionale Orfani di guerra presso la Prefettura;
  2. orfani e vedovi per causa di servizio: dichiarazione dell’Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;
  3. orfani e vedovi per causa di lavoro: dichiarazione dell’INAIL attestante che il genitore è deceduto per causa di lavoro;
  4. orfani e vedovi equiparati: dichiarazione attestante che il congiunto è grande invalido, rilasciata dall’ONIG per gli invalidi militari o civili di guerra, dall’INAIL per gli invalidi del lavoro, o dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza per gli invalidi per servizio;
  5. vittime del dovere per azioni criminose, della criminalità organizzata o di atti di terrorismo e loro congiunti: certificato del Prefetto del luogo di residenza, la cancellazione dagli elenchi del collocamento obbligatorio del dante causa (nel caso di iscrizione di congiunti), senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa per causa a lui non imputabile e non abbia mai usufruito di nessun alcun atto di avviamento obbligatorio;
  6. Familiari di vittime del dovere: il riconoscimento dello status di vittima del dovere dante causa, decesso o inabilità permanente al servizio per infermità contratte durante l’espletamento delle funzioni di ufficio per eventi accaduti e considerati rilevanti ai fini del riconoscimento di vittima del dovere, la cancellazione dagli elenchi del collocamento obbligatorio del dante causa, senza essere mi stato avviato ad attività lavorativa per causa a lui non imputabile e non abbia mai usufruito di nessun alcun atto di avviamento obbligatorio;
  7. profughi: attestazione di tale condizione rilasciata dalla Prefettura della provincia di residenza;

 

 Link utili

 

 
  1. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
  2. Legge 26 dicembre 1981, n. 763;
  3. Legge 12 giugno 1984, n. 222;
  4. Legge 29 marzo 1985, n. 113;
  5. Legge 11 gennaio 1994, n. 29;
  6. Legge 23 novembre 1998, n. 407;
  7. Legge 12 marzo 1999, n. 68;
  8. Legge 17 agosto 1999, n. 288;
  9. Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
  10. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 16 febbraio 2001, n. 23;
  11. Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 6 agosto 2001, n. 77
  12. Art. 34 Legge 16 gennaio 2003, n. 3
  13. Art. 14 Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
  14. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 14 novembre 2003, n. 2
  15. Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  16. Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  17. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 gennaio 2010, n. 2
  18. Nota Ministero del Lavoro 25 maggio 2010, n. 440915;
  19. Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101;
  20. Decreto Ministero dell’Interno 18 dicembre 2014, n. 204;
  21. Legge 10 dicembre 2014, n. 183;
  22. Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  23. Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151;
  24. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 dicembre 2015, n. 34;
  25. Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 17 febbraio 2016, n. 970;
  26. Decreto interministeriale 22 aprile 2016, n. 2671;
  27. Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185”;
  28. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 novembre 2016, n. 39;
  29. Legge 11 gennaio 2018, n. 4;
  30. Legge 11 gennaio 2018, n. 6;
  31. Nota congiunta Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, ANPAL 10 luglio 2018, n. 7571
  32. Nota ANPAL 26 luglio 2018, n. 9481;
  33. Nota ANPAL 28 novembre 2018, n. 15432;
  34. Circolare Ministero dell’Interno 16 giugno 2019, n. 16001/149/2/(2)
  35. Direttiva Presidenza del Consiglio di Ministri – Ministero per la Pubblica Amministrazione 24 giugno 2019, n. 1

 

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