ART.16

Si avvisa coloro che devono presentare domanda di partecipazione agli Avvisi Pubblici, di cui all’articolo 16 della legge n. 56/87, non devono più allegare copia del documento di riconoscimento in quanto è previsto l’accesso alla piattaforma Clic Lavoro Campania tramite SPID.

Pertanto, qualora qualche Avviso pubblico in corso lo preveda, non si determinerà ovviamente l’esclusione del candidato alla selezione.

 
 
 
 
 
 

Link di Riferimento : Avviamento a Selezione

I cittadini /utenti interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare la domanda di partecipazione alla selezione esclusivamente in via telematica registrandosi sulla piattaforma www.cliclavoro.lavorocampania.it compilando il modulo di adesione online e allegando i documenti obbligatori indicati nel modulo online. Non è possibile utilizzare nessun altro mezzo per la presentazione delle domande di adesione.

 

All’interno del periodo di 5 giorni i candidati potranno riprendere la domanda non ancora inviata e potranno modificarla o integrarla. Le domande di partecipazione già trasmesse potranno essere sostituite, fino al termine di scadenza previsto per la presentazione, con una nuova domanda che annulla e sostituisce integralmente quella già inviata precedentemente.

I candidati dovranno prendere visione, prima di trasmettere l’adesione, dell'informativa sulla privacy nonché della nota informativa sulle procedure in vigore, con lettura ed accettazione obbligatorie nel modulo online nella piattaforma telematica.

 

A seguito della conferma ed invio dell’adesione, la piattaforma telematica restituisce la ricevuta di adesione protocollata.

 

Non è possibile integrare, modificare o rinviare le candidature con modalità o tempistiche diverse da quelle sopra indicate. Le domande potranno essere presentate in un arco temporale di 5 giorni lavorativi: dalle ore 9 del primo giorno lavorativo fino alle ore 17 del quinto giorno lavorativo, secondo la tempistica indicata nell’Avviso pubblico.

 


Link di Riferimento : Avviamento a Selezione

art.16

Approvate le “Procedure e modalità operative per l'avviamento a selezione di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo”.

 

 


L’avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 Legge 56/87, dà la possibilità̀ di essere assunti a tempo determinato o indeterminato dalle Pubbliche Amministrazioni, per posizioni lavorative che richiedono il solo requisito della scuola dell’obbligo, senza dover sostenere concorsi pubblici, a condizione del possesso della professionalità̀ eventualmente richiesta e dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. Di seguito il testo integrale del suddetto articolo:

 

ART. 16.

(Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici)

 

1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

 

2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.

 

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

 

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

 

5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

 

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

 

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

 

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.

 
 
 

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