Beneficiari di Reddito di Cittadinanza (RdC)
Normativa di riferimento |
Decreto legge n. 4/2019 convertito con modificazione dalla legge n. 26/2019 |
Definizione |
I cittadini che richiedono ed ottengono per sè e per i propri familiari il Reddito di cittadinanza vale a dire un beneficio economico di contrasto alla povertà diretto a favorire l'inclusione sociale e l'accesso al lavoro. |
I livelli essenziali delle prestazioni erogabili esclusivamente dai CPI |
Il RdC è un sostegno per famiglie disagiate che mira al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Il beneficio economico viene accreditato mensilmente su una carta prepagatarilasciata ad hoc , diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno, cosiddetta “Carta RdC” Il Rdc è una misura volta a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e, quindi, dopo aver presentato domanda, si deve:
Nel corso del primo incontro si procederà a:
Hanno l’obbligo alla sottoscrizione del Patto per il Lavoro il richiedente e i componenti del nucleo familiare in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
I beneficiari che non rientrano in questa casistica dovranno sottoscrivere il Patto per l'Inclusione Sociale Sono esclusi dall’obbligo di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale:
I componenti con disabilità dei nuclei familiari possono richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. Sono inoltre esonerati dagli obblighi di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale:
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I servizi e misure di politica attiva disponibili per questo target |
I livelli essenziali delle prestazioni che non rientrano tra quelli normativamente attribuiti alla esclusiva competenza dei CPI, sono erogati dal soggetto pubblico o privato scelto autonomamente dal diretto interessato con l’adesione all’iniziativa in essere, rivestendo da quel momento carattere di priorità. Si riportano le misure/iniziative attualmente disponibili per il suddetto target: Misure nazionali Incentivi alle Assunzioni Esonero dei contributi previdenziali fino a 18 mensilità di RdC per le imprese che assumono a tempo pieno e indeterminato Autoimpiego I beneficiari di Rdc che avviano un’attività autonoma entro i primi 12 mesi di fruizione, ricevono un beneficio addizionale pari a 6 mensilità in un’unica soluzione Assegno di Ricollocazione (AdR) Ai beneficiari del RdC che sottoscrivono il Patto per il Lavoro verrà rilasciato l’AdR che prevede l’attivazione di un percorso intensivo personalizzato per la ricerca di opportunità occupazionali Progetti di utilità collettiva Disponibilità a partecipare a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni
Misure Regionali Il beneficiario del RdC, se in possesso del requisito di “essere stato beneficiario di sostegno al reddito scaduto a partire dal 2014”, può partecipare, in alternativa alle misure nazionali, al percorso d’inserimento lavorativo, e denominato “Ricollocami FSE” (vedi scheda Disoccupati ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015 non beneficiari di strumenti di sostegno al reddito); Il beneficiario del RdC, che ha un’età inferiore ai 35 anni, può, in alternativa alle iniziative nazionali, aderire alla Nuova Garanzia Giovani (vedi scheda Giovani neet under 35)
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Meccanismi di condizionalità |
Chiunque al fine di ottenere indebitamente il RDC renda dichiarazioni e documenti FALSI, è punibile con la reclusione dai 2 ai 6 anni Omessa comunicazione della variazione del reddito o del patrimonio, è punibile con la reclusione da 1 a 3 anni Nei due casi sopradescritti, avviene la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito. Impossibilità di chiedere RDC per 10 anni. Inoltre è disposta la DECADENZA dal beneficio del RDC, quando UNO DEI COMPONENTI il nucleo familiare:
In questi casi sarà inibita la possibilità di chiedere RDC per 18 mesi successivi al provvedimento di decadenza. Sono disposte SANZIONI nei seguenti casi: In caso di mancata presentazione alle convocazione del CPI o del Comune: una mensilità del beneficio economico per la prima mancata presentazione; due mensilità del beneficio economico per seconda mancata presentazione; decadenza in caso di ulteriore mancata presentazione In caso di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento: due mensilità del beneficio economico per prima assenza; decadenza in caso di ulteriore assenza In caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal Patto di Inclusione sociale relativi alla frequenza di corsi di istruzione e formazione da parte di minori ovvero impegni di prevenzione e cura individuati da professionisti sanitari: due mensilità del beneficio economico dopo il primo richiamo; tre mensilità del beneficio economico al secondo richiamo; sei mensilità del beneficio economico al terzo richiamo; decadenza in caso di ulteriore richiamo |
Disabili
Normativa di riferimento |
Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni/integrazioni (D.lgs 151/2015) |
Definizione |
Persone con disabilità iscritte negli elenchi del collocamento mirato, anche con reddito di c.d. “scarsa entità” Per favorire l’occupazione di questi lavoratori, sono istituite nuclei operativi dei servizi provinciali per il lavoro che si occupano della realizzazione delle seguenti attività, prevalentemente rivolte alle imprese:
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I livelli essenziali delle prestazioni erogabili esclusivamente dai CPI |
A seguito della presentazione della DID on line (in modalità autonoma ovvero in modalità assistita presso il CPI), il disoccupato è tenuto a contattare il Centro per l’Impiego territorialmente competente per l’iscrizione alle liste del collocamento mirato e la stipula del patto di servizio personalizzato. Il Patto di servizio deve contenere almeno i seguenti elementi:
Nella definizione degli atti di ricerca attiva e delle tempistiche, della frequenza ordinaria di contatti con il responsabile, dell’accettazione di congrue offerte di lavoro, si dovrà necessariamente tener conto anche:
Nel patto di servizio personalizzato il disoccupato con disabilità iscritto alle liste del collocamento mirato dà la propria disponibilità alle seguenti attività:
accettazione di “congrue” offerte di lavoro, secondo i parametri definiti nel Decreto del MLPS del 10 aprile 2018. Nel caso di una persona disabile, l’operatore del CPI deve effettuare una valutazione della coerenza degli atti di ricerca attiva individuati con la condizione di disabilità e la disciplina del collocamento mirato. |
I servizi e misure di politica attiva disponibili per questo target
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I lavoratori iscritti al collocamento mirato, sono anche appartenenti ad altre categorie di disoccupati, con o senza sostegno al reddito, pertanto accedono alle misure previste per la categoria di appartenenza. Si sottolinea però che per gli iscritti al collocamento mirato le agevolazioni previste risultano maggiorate, sia rispetto all’entità dei contributi economici , sia per la durata del beneficio (in particolare per gli incentivi INPS e INAIL; tirocini, ecc.). Le informazioni di maggior dettaglio sono riportate nella guida agli incentivi. |
Meccanismi di condizionalità |
Ai disoccupati disabili iscritti alle liste del collocamento mirato si applicano i meccanismi di condizionalità previsti dal d.lgs. 150/2015 (circolare del MLPS n. 34 del 23 dicembre 2015), nello specifico: - art. 21 comma 7 (in luogo dell’articolo 10, comma 6, della legge 68/99): riferito ai disoccupati disabili beneficiari di NASPI e DIS-COLL; - art. 21 comma 8: con riferimento ai disoccupati disabili beneficiari di ASDI (sostituito dal REI dal I° gennaio 2018, che porta con sé specifici meccanismi di condizionalità); - art. 21 comma 9: in riferimento alla possibilità di una nuova registrazione trascorsi due mesi dalla decadenza dallo stato di disoccupazione e, di conseguenza, dalle liste del collocamento mirato, prodotta ai sensi dei su citati comma 8 e 9; art. 22 comma 3: in riferimento ai disabili beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro. |
Disoccupati beneficiari di strumenti di sostegno al reddito (NASpI e DIS-COLL)
Normativa di riferimento |
Art.1 e 15 del D.LGS. 22 del 04/03/2015 |
Definizione |
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Lep
I livelli essenziali delle prestazioni |
Lo status di beneficiari dei suddetti strumenti di sostegno al reddito si acquisisce con l’accoglimento da parte dell’INPS dell’istanza presentata dal lavoratore. L’istanza presentata all’INPS equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID). A seguito della presentazione dell’istanza, il disoccupato è tenuto a presentarsi entro 15 giorni al CPI di domicilio, o sarà convocato da quest’ultimo entro isuccessivi 30 giorni, per la sottoscrizione del patto di servizio (LEP D). Nel corso dell'incontro va anche convalidata la DID (LEP B) da parte del CPI. Per la sottoscrizione del Patto di servizio gli utenti potranno scegliere, su tutto il territorio nazionale, il centro per l’impiego di riferimento. Con il patto per il lavoro, si concorda e si definisce il percorso di re-inserimento lavorativo, anche attraverso l’adesione a servizi e misure di politica attiva, che agevolano il successo occupazionale I livelli essenziali delle prestazioni che non rientrano tra quelli attribuiti per legge alla esclusiva competenza dei CPI, possono essere erogati dal soggetto pubblico o privato scelto autonomamente dal diretto interessato. I principali tra questi servizi sono:
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I servizi e le misure di politica attiva disponibili per questo target
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Per questo target non sono previste attualmente misure nazionali a sostegno del reinserimento Il disoccupato beneficiario di strumenti di sostegno al reddito NON può richiedere l’assegno individuale di ricollocazione. Sono previsti invece incentivi alle assunzioni (vedi guida agli incentivi) La Regione Campania ha attivato per i disoccupati beneficiari di sostegno al reddito il Programma "Ricollocami" |
Meccanismi di condizionalità |
Il lavoratore beneficiario di Naspi e DIS COLL che:
Le sanzioni sono adottate dal Centro per l’impiego che invia pronta comunicazione all’ANPAL e all’INPS che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebitamente erogate. |
Disoccupati non beneficiari di strumenti di sostegno al reddito
Normativa di riferimento |
Art. 19 D. LGS. 150 del 14/9/2015 |
Definizione |
Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, informa telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. Lo status di disoccupato è acquisito solo se si dichiara l’immediata disponibilità al lavoro (DID). |
Lep
I livelli essenziali delle prestazioni |
La presentazione della DID può essere fatta on line direttamente dal disoccupato, sul portale ANPAL o sui portali regionali ad esso collegati, oppure con l'aiuto dell’operatore del Centro per l'Impiego (CPI). L'accoglienza (LEP A) e il servizio di invio telematico della DID (LEP B) costituiscono livelli essenziali di prestazione che il CPI è tenuto ad assicurare a tutti gli utenti interessati. A seguito della presentazione della DID on line, il disoccupato, entro i successivi 30 giorni, deve contattare un CPI a propria scelta tra tutti quelli presenti nel territorio nazionale. Trascorsi in 30 giorni sarà convocato dal CPI territorialmente competente. Presso il CPI si svolgerà un primo colloquio di orientamento di base (LEP C) a cui seguirà la stipula di un patto di servizio (LEP D) con cui si concorderà e si definirà un percorso di re-inserimento lavorativo, utilizzando i servizi e le misure di politica attiva più congeniali ad un esito positivo della ricerca di lavoro. La stipula del Patto può essere effettuata esclusivamente con un CPI. I livelli essenziali delle prestazioni che non rientrano tra quelli attribuiti per legge alla esclusiva competenza dei CPI, possono essere erogati dal soggetto pubblico o privato scelto autonomamente dal diretto interessato. I principali tra questi servizi sono:
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I servizi e le misure di politica attiva disponibili per questo target
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Le iniziative in corso di realizzazione: Nazionali Assegno di ricollocazione: Il disoccupato non beneficiario di strumenti di sostegno al reddito NON può richiedere l’assegno individuale di ricollocazione. Sono previsti invece incentivi alle assunzioni (vedi guida agli incentivi) Regionali Se in possesso del requisito di “essere stato beneficiario di sostegno al reddito scaduto a partire dal 2012/2014” (indennità di disoccupazione o mobilità prima, NASPI o DIS-COLL ora)., il disoccupato può partecipare al percorso d’inserimento lavorativo, erogato da un soggetto autorizzato pubblico o privato (CPI o agenzia privata accreditata) scelto autonomamente al momento dell’adesione volontaria ai programmi denominati “Ricollocami” e “Ricollocami FSE”, entrambi prevedono: 1. Servizi di orientamento specialistico e partecipazione ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (stesura di curriculum, preparazione per sostenere colloqui, ecc.), LEP E); 2. Tutoraggio all’inserimento lavorativo (LEP F1 e F3), 3. Partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione a catalogo (LEP H); 4. Candidatura alla partecipazione a tirocini e iniziative, in questo caso alla Garanzia Over, di tipo formativo/lavorativo nelle aziende che aderiscono al relativo bando (LEP F2); 5. Incentivi all’assunzione per le aziende a agli intermediari, per i servizi resi, comprendendo anche quelli alle imprese come previsto dai LEP P, Q e R; 6. Orientamento e supporto all’autoimpiego, LEP O |
Meccanismi di condizionalità |
Il lavoratore non beneficiario di strumenti di sostegno al reddito che: 1. non si presenta, senza giustificato motivo, alle convocazioni per la stipula del patto di servizio, ovvero agli appuntamenti con il responsabile delle attività o non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento (iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro), 2. non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, 3. non accetta un'offerta di lavoro congrua, senza giustificato motivo, perde lo status di disoccupazione con decadenza del Patto di servizio e delle misure di politica attiva ad esso collegate. |
Cassintegrati per crisi strutturale
Normativa di riferimento |
Art. 21 del D. LGS. 148 del 14/09/2015 e successivi aggiornamenti e integrazioni |
Definizione |
Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso per effetto di un decreto di concessione di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale (per i quali la riduzione di orario sia superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi) ove non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale. In questi casi la procedura di consultazione sindacale si è conclusa con un accordo che prevede un piano di ricollocazione. |
I livelli essenziali delle prestazioni erogabili esclusivamente dai CPI |
A seguito della sospensione del rapporto di lavoro, gli interessati devono essere convocati dal centro per l'impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato I lavoratori devono essere convocati in orario compatibile con la prestazione lavorativa, dal CPI con le modalità ed i termini stabiliti con apposito decreto. Il patto di servizio personalizzato potrà essere stipulato sentito il datore di lavoro e con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Il Patto di servizio deve contenere almeno i seguenti elementi: 1. L’individuazione di un responsabile delle attività 2. La definizione del profilo personale di occupabilità 3. La frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività Il percettore di assegno di solidarietà con la stipula del patto di servizio si obbliga a: 1. partecipare ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (stesura di curriculum, preparazione per sostenere colloqui, iniziative di orientamento); 2. partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione; |
I servizi e misure di politica attiva disponibili per questo target
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Per l’attivazione delle misure a sostegno del reinserimento, si tenga conto che I livelli essenziali delle prestazioni che non rientrano tra quelli normativamente attribuiti alla esclusiva competenza dei CPI, sono erogati dal soggetto pubblico o privato scelto autonomamente dal diretto interessato con l’adesione all’iniziativa in essere, rivestendo da quel momento carattere di priorità Assegno di ricollocazione: A seguito dell’accordo di ricollocazione, i lavoratori interessati possono richiedere all’ANPAL, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, l’attribuzione dell’assegno di ricollocazione dei lavoratori, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi di CIGS. Legittimati a presentare la domanda di attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione sono pertanto i soli lavoratori coinvolti nella riduzione e/o sospensione dell’attività lavorativa, appartenenti agli ambiti aziendali o profili professionali per i quali sia stato dichiarato un esubero. I lavoratori che facciano richiesta anticipata di assegno di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-bis del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 non potranno fare ulteriore richiesta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e successiva maturazione dei requisiti previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi. Al termine di tale periodo, il servizio è prorogabile fino ad ulteriori dodici mesi – previo accordo tra il lavoratore interessato e l’ente erogatore del servizio, nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. Il programma di assistenza intensiva deve essere compatibile con la residua attività lavorativa e con l’accordo di ricollocazione; le convocazioni e le iniziative di politica attiva proposte devono pertanto essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro. Il lavoratore in CIGS beneficiario dell’assegno di ricollocazione non è obbligato ad accettare un’offerta di lavoro congrua. Tuttavia, se egli accetta un’offerta di lavoro, beneficia dell’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF, per un periodo massimo di 9 mensilità e ha diritto alla corresponsione, da parte dell’INPS e con le modalità definite dall’Istituto, di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto. Sono previsti incentivi specifici per le assunzioni di detti lavoratori (vedi guida agli incentivi) |
Meccanismi di condizionalità |
Per il percettore di assegno di solidarietà sono previste le seguenti condizionalità: 1. se il lavoratore non si presenta, senza giustificato motivo, alle convocazioni per la stipula del patto di servizio ovvero agli appuntamenti con il responsabile delle attività o non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento (iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro) è sanzionato con la:
2. se il lavoratore non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione è sanzionato con la:
Il lavoratore decade dal trattamento di integrazione salariale in caso di omessa preventiva comunicazione all’INPS circa lo svolgimento di una attività lavorativa subordinata o autonoma. Le sanzioni sono adottate dal Centro per l’impiego, che ne invia comunicazione all’ANPAL e all’INPS. Quest’ultimo emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebitamente erogate. |
Garanzia Giovani
Normativa di riferimento |
Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18.12.2017, che modifica la su richiamata Decisione C (2014)/4969, la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”; Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 880 del ……. |
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Definizione |
A seguito della raccomandazione europea del 22 aprile 2013, rivolta a tutti gli stati membri, è stato adottato anche in Italia il programma Garanzia Giovani, che sarà a breve riavviato per la seconda edizione. I destinatari della Garanzia sono i giovani nella fascia di età 16-29 anni in condizione di NEET, più precisamente quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate”. Per la seconda edzione, nella regione Campania, la partecipazione dei giovani è estesa anche oltre i 29 anni, fino ai 35 anni e anche ai non NEET. Per questi soggetti le Regioni hanno adottato un proprio piano di attuazione con il quale si rende disponibile un programma di azioni finalizzate a garantire l’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro. L’obiettivo è di garantire ai giovani che aderiscono di ricevere un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale. |
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I livelli essenziali delle prestazioni erogabili esclusivamente dai CPI |
Il processo attuativo prevede la realizzazione di un sistema di gestione integrata delle misure e dei servizi per la formazione, l’istruzione e il lavoro, incentrata sul paniere dei servizi e delle misure a costi standard che in pratica determinano le dotazioni attribuite ai destinatari per la realizzazione di piani di intervento personalizzati che abbiano come sbocco principale l’inserimento lavorativo e siano accompagnati da incentivi mirati all’assunzione e all’autoimpiego. Il processo attuativo del Par Campania per l’occupazione giovanile è così caratterizzato:
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I servizi e misure di politica attiva disponibili per questo target |
I giovani che aderiscono al programma, come già indicato, sottoscrivono con l’operatore dei servizi per l’impiego prescelto il Piano di Intervento Personalizzato (PiP), in base alle caratteristiche individuali, per la cui attuazione sono disponibili i seguenti servizi e misure:
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Meccanismi di condizionalità |
La dichiarazione di adesione al programma è sempre annullabile, sia la mancata sottoscrizione del Patto di servizio che la rinuncia di offerte di lavoro e/o altre misure riferite al programma, che per volontà del giovane. In quasi tutti i casi, l’annullamento comporta il venir meno della condizione di disoccupazione prevista dall’art. 19 del D.lgs. 150/15 |
Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro
Normativa di riferimento |
Art. 21 del D. LGS. 148 del 14/09/2015 e successivi aggiornamenti e integrazioni |
Definizione |
Lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, che per effetto di una crisi aziendale sono beneficiari di Cassa integrazione guadagni o contratto di solidarietà, per i quali la riduzione di orario sia superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi. |
I livelli essenziali delle prestazioni erogabili esclusivamente dai CPI |
A seguito della sospensione del rapporto di lavoro, gli interessati devono essere convocati dal centro per l'impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato I lavoratori devono essere convocati in orario compatibile con la prestazione lavorativa, dal CPI con le modalità ed i termini stabiliti con apposito decreto. Il patto di servizio personalizzato potrà essere stipulato sentito il datore di lavoro e con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Il Patto di servizio deve contenere almeno i seguenti elementi: 1. L’individuazione di un responsabile delle attività 2. La definizione del profilo personale di occupabilità 3. La frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività Il percettore di assegno di solidarietà con la stipula del patto di servizio si obbliga a: 1. partecipare ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (stesura di curriculum, preparazione per sostenere colloqui, iniziative di orientamento); 2. partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione; |
I servizi e misure di politica attiva disponibili per questo target |
Per questo target non sono previste attualmente misure a sostegno del reinserimento Assegno di ricollocazione: Il disoccupato non beneficiario di strumenti di sostegno al reddito NON può richiedere l’assegno individuale di ricollocazione. Sono previsti invece incentivi alle assunzioni (vedi guida agli incentivi) |
Meccanismi di condizionalità |
Per il percettore di assegno di solidarietà sono previste le seguenti condizionalità: 1 se il lavoratore non si presenta, senza giustificato motivo, alle convocazioni per la stipula del patto di servizio ovvero agli appuntamenti con il responsabile delle attività o non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento (iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro) è sanzionato con la:
2. se il lavoratore non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione è sanzionato con la:
Il lavoratore decade dal trattamento di integrazione salariale in caso di omessa preventiva comunicazione all’INPS circa lo svolgimento di una attività lavorativa subordinata o autonoma. Le sanzioni sono adottate dal Centro per l’impiego, che ne invia comunicazione all’ANPAL e all’INPS. Quest’ultimo emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebitamente erogate. |
L'assegno di ricollocazione nell'ambito del reddito di cittadinanza
L'assegno di ricollocazione nell’ambito del Reddito di Cittadinanza è uno strumento di politica attiva, rilasciato dall’ANPAL al beneficiario del RdC, a seguito della stipula del Patto per il Lavoro presso il CPI, e consiste nella messa a punto di un servizio di assistenza intensiva al lavoratore nella ricerca del lavoro.
La brochure predisposta dalla Regione Campania fornisce tutte le informazioni utili sul percorso che stai per iniziare, sulle misure di politica attiva del lavoro, e sulle regole da seguire per non perdere il reddito di cottadinanza
Il percorso del Reddito di Cittadinanza nel Centro per l'impiego
Il tuo percorso nel Centro per l’Impiego
In seguito alla trasmissione degli elenchi dei beneficiari da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/Anpal alla Regione Campania, sarai convocato con sms o mail presso il Centro per l’Impiego di competenza.
Nel corso del primo incontro si procederà a:
- Rilascio Dichiarazione Immediata Disponibilità al Lavoro (DID)
- Aggiornamento della Scheda Anagrafica Professionale (SAP)
- Verifica, insieme con il richiedente, delle eventuali ragioni di esonero degli altri appartenenti al proprio nucleo familiare;
- Profilazione (definizione caratteristiche anagrafico-professionali)
- Sottoscrizione Patto per il Lavoro
La brochure predisposta dalla Regione Campania fornisce tutte le informazioni utili sul percorso che stai per iniziare, sulle misure di politica attiva del lavoro, e sulle regole da seguire per non perdere il reddito di cottadinanza
Manuale SILF Reddito di cittadinanza
Scarica il manuale in formato PDF
1 Introduzione
Il manuale sintetizza le procedure operative per una corretta gestione dei flussi di cooperazione del Reddito di Cittadinanza secondo quanto disposto dal Decreto legge 28 gennaio 2019 n.4 convertito con modificazioni nella Legge 28 marzo 2019, n.26.
Per agevolare l’integrazione tra sistemi regionali e quello nazionale, oltre che per uniformare la gestione con le già esistenti forme di politica attiva, il RdC e il conseguenziale “Patto per il lavoro” verranno intesi come nuove politiche da trattare nell’ambito della Scheda Anagrafica Professionale.
Di seguito si descrivono le funzionalità operative del Sistema Informativo Lavoro SIL in uso ai centri per l’impiego al fine di agevolare il lavoro di controllo e gestione delle informazioni relative al Programma.
2 Report dei Richiedenti per la gestione della prima convocazione
Al fine di fornire tutte le informazioni basilari per poter convocare il cittadino beneficiario del Reddito di Cittadinanza per la sottoscrizione del “Patto per il lavoro”, è stato predisposto un nuovo servizio di acquisizione delle notifiche che acquisisca i dati dei richiedenti secondo il tracciato dati definito da Anpal, ovvero:
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L’elenco come sopra descritto è reso disponibile nella sezione di menù “Lavoratori” – “Reddito di Cittadinanza” - Report Adesioni.
Attraverso il pulsante visualizza report è possibile richiamare i record corrispondenti ai Richiedenti o ai Familiari con i filtri inseriti nei campi.
Come impostazione di default il report riporta l’elenco in ordine di Data della domanda di accesso al RDC indicato nei dati notificati dal nodo nazionale dell’Anpal. Attraverso la voce Ordinamento è possibile ordinare in base a esigenze specifiche anche per Decorrenza beneficio o Protocollo INPS.
Gli stati relativi all’adesione presenti nei filtri di ricerca sono di seguito riepilogati:
- Confermata, identifica la conferma della stipula di un Patto per il lavoro;
- Da Convocare, cittadini in attesa della prima convocazione
- Esclusa, identifica i casi per cui, a seguito di autodichiarazione del cittadino, si esclude il cittadino dagli obblighi di sottoscrizione di un Patto per il lavoro ad es. i beneficiari della Pensione di cittadinanza, i beneficiari del Reddito di cittadinanza pensionati o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità
- Esonerata, identifica i casi per cui, si esonera temporaneamente il Cittadino dagli obblighi di sottoscrizione di un Patto per il lavoro ad es. persone con carichi di cura legati alla presenza di soggetti minori di tre anni di età o di componenti del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienti ovvero i frequentanti corsi di formazione e gli occupati a basso reddito, considerati disoccupati ai sensi dell’articolo 4, comma 15 ter.
- In Convocazione, cittadini per cui è stato registrato un colloquio in attesa della sottoscrizione del patto
- Trasformata, identifica i casi per cui si determina che il cittadino debba essere indirizzato verso la stipula di un “Patto per l’inclusione
Per la prima convocazione dei cittadini è possibile procedere, dalla lista dei nominativi elencati, attraverso il pulsante evidenziato che apre la maschera di convocazione riportata di seguito.
Nei campi è necessario inserire i dati relativi alla data e ora dell’appuntamento ed agire sul pulsante registra convocazione per salvare la convocazione, ovvero il colloquio previsto.
Il sistema effettuerà un invio automatico via email e/o tramite sms del testo relativo alla convocazione al primo colloquio per la sottoscrizione del patto di Servizio/lavoro.
Il testo del messaggio automatico inviato è il seguente: SMMCHR84A66A783Z è convocato il gg/mm/aaaa alle hh:mm presso CPI di xxxxxxxx per Reddito di Cittadinanza.
L’invio avverrà ai riferimenti di contatto indicati nella notifica ricevuta da Anpal.
Per maggiore sicurezza verrà effettuato anche un invio email all’indirizzo di posta elettronica inserito nell’anagrafica cittadino già presente sul sistema informativo che potrebbe essere più aggiornato.
Alla registrazione della prima convocazione lo stato dell’adesione passa da “Da Convocare” a “In Convocazione”.
La registrazione della Convocazione per la stipula del Patto per il Lavoro sarà poi visibile in automatico nella sezione COLLOQUI dell’anagrafica cittadino come di seguito evidenziato.
Fintanto che il Colloquio Stipula Patto per il lavoro è in stato In attesa di colloquio, eventuali nuove registrazioni di convocazioni da Lista adesioni RDC o da Gestione RDC andrà ad aggiornare automaticamente il colloquio relativo.
Per la stipula del patto per il lavoro le persone sono convocate al centro per l’impiego competente (nel cui bacino insista il luogo di residenza dell’interessato) ai fini del primo appuntamento e della stipula del patto per il lavoro.
Le persone che hanno in essere un patto di servizio saranno convocate ugualmente allo scopo di stipulare il patto per il lavoro ed essere informati circa gli obblighi. I beneficiari di RdC che, dalla data di entrata in vigore del decreto legge 4/2019 hanno già stipulato un patto di servizio, non dovranno essere riconvocati per la stipula del patto di servizio/lavoro.
Le persone che hanno già in essere misure di politica attiva del lavoro continueranno a partecipare alle misure medesime, senza modificare il proprio percorso di inserimento professionale e conservano il diritto al beneficio. Le stesse saranno convocate dal CPI entro 30 gg dalla data di conclusione della misura di politica attiva in corso.
3 Primo appuntamento e gestione delle adesioni RDC
A seguito della presentazione del cittadino alla convocazione per la stipula del patto è possibile accedere alla gestione del RDC dalla Lista delle adesioni oppure richiamando semplicemente l’anagrafica cittadino presente sul SIL e accedendo al pulsante dedicato GESTIONE RDC e alla funzionalità evidenziata nell’immagine sottostante.
E’ necessario verificare la presenza di una DID attiva o in caso contrario consentire il rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilità raccogliendo tutte le informazioni utili per il calcolo della profilazione quantitativa.
Successivamente è possibile accedere nella nuova sezione denominata “Gestione RDC” presente nell’anagrafica cittadino dove vengono riepilogati i dati per l’invio della politica attiva RC1:
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Gli stati gestibili a cura del CPI sono:
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Dalla gestione dello stato dell’adesione è possibile visualizzare i componenti del nucleo familiare attraverso un servizio di ricostruzione del nucleo familiare sulla base del numero di protocollo INPS indicato nella domanda e il loro status generale.
Questo permette di verificare le ragioni di esonero o di obbligo degli altri appartenenti al nucleo familiare attraverso la gestione dell’invio della politica RC1 anche per i componenti del nucleo. In caso di esonero il sistema permette anche la registrazione dei motivi di esonero previsti dalla normativa vigente.
Sottoscrizione del “Patto per il lavoro”
Nella sezione dedicata alla Gestione del Reddito di Cittadinanza è presente attraverso la funzionalità di seguito evidenziata la sezione dedicata alla compilazione del Patto per il lavoro.
Accedendo alla sezione è possibile procedere alla visualizzazione dei dati relativi all’indirizzo e-mail e del cellulare già registrati precedentemente nella sezione Anagrafica del cittadino.
Nella compilazione sono presenti delle informazioni utili per definire il profilo del cittadino che possono essere evidenziate dall’operatore attraverso flags con la presenza per alcune di un campo note.
Nella parte finale della sezione è possibile registrare la Misura proposta da parte del CPI, il calendario dei contatti previsti con il responsabile delle attività ed infine ulteriori comunicazioni/convocazioni previste da parte del CPI, inserendo i dati previsti dai campi e presenti e agendo sul pulsante +
È possibile registrare più di un colloquio e tale appuntamento verrà registrato in automatico dal sistema nella sezione colloqui dell’anagrafica cittadino con la tipologia di colloquio “Convocazione RDC”.
Al termine della compilazione è possibile stampare il patto per il lavoro con tutte le informazioni inserite in formato pdf per procedere alla firma del documento attraverso l’utilizzo delle tavolette grafiche in dotazione presso ogni CPI.
Alla firma del documento, lo stesso potrà essere inviato via email all’utente che avrà a disposizione una casella di posta elettronica attiva e allegato sul sistema nella sezione corrispondente al Patto per renderlo visibile al cittadino nell’area riservata di cliclavoro Campania.
Come ricevuta per l’utente che necessiti di un documento cartaceo è resa disponibile una ricevuta sintetica di sottoscrizione del patto per il lavoro da rilasciare come comprova all’utente, disponibile nella sezione “Stampe” dell’anagrafica cittadino.
4 Regime sanzionatorio
Tutti i provvedimenti sanzionatori sono assunti dall’INPS a cui compete la liquidazione e gestione dell’RDC. Ai CPI spetta l’obbligo di comunicazione dei comportamenti che possano far scattare un comportamento sanzionatorio, ovvero:
La decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione. |
Nelle more dell’attivazione da parte di Anpal dei servizi di cooperazione applicativa inerenti il regime di condizionalità, i dati che concorrono alla comunicazione di un evento che determina un comportamento sanzionatorio, in modalità transitoria e fino alla realizzazione del servizio, saranno inviati tramite file su un’area dedicata e protetta mediante SFTP.
Il servizio richiederà le seguenti informazioni:
Attributo |
Descrizione |
Codice CPI |
Codice del CPI che invia l’evento |
Evento sanzionabile |
Codice evento sanzionabile |
Codice fiscale beneficiario |
Codice fiscale del beneficiario di RdC |
Codice fiscale operatore |
Codice fiscale del operatore CPI |
Identificativo domanda |
Identificativo domanda |
Data domanda |
Data di presentazione della domanda |
Data evento |
Data evento sanzionabile |
Note |
Campo testo libero |
Gli eventi sanzionabili seguono le seguenti classificazioni:
X01 Mancato rilascio DID X02 Mancata sottoscrizione del patto per il lavoro X03 Mancata sottoscrizione del PRI X04 Mancata partecipazione alle iniziative di politica X05 Mancata partecipazione a progetti di utilità sociale X06 Mancata presentazione alle convocazioni per Patto per il lavoro X07 Mancata presentazione alle iniziative di orientamento X08 Mancata accettazione di offerte di lavoro congrue RdC X09 Mancata accettazione di offerte di lavoro congrue AdRdC X10 Rifiuto di offerta congrua in caso di rinnovo del beneficio RdC X11 Mancata accettazione di offerta di lavoro congrua per NASPI |
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VERIFICA DEL GIUSTIFICATO MOTIVO
La mancata partecipazione agli incontri e alle attività concordate si intende giustificata se dovuta ad uno dei seguenti motivi:
- Documentato stato di malattia o infortunio;
- Servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
- Stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- Citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;
- Grazi motivi familiari documentati e/o certificati;
- Casi di limitazione legale della mobilità personale;
- Ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere oggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.
Tali ipotesi di giustificato motivo devono essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e l’ora stabiliti per l’appuntamento/attività e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista.
Il percorso del Reddito di cittadinanza
Le azioni necessarie per la gestione delle attività rivolte ai beneficiari del Reddito di cittadinanza possono essere ricomprese nelle seguenti fasi principali, in attuazione della normativa vigente:
- Fase 1: Registrazione nel sistema nazionale on-line;
- Fase 2: Convocazione;
- Fase 3: Primo appuntamento;
- Fase 4: Percorso per la sottoscrizione del Patto per il Lavoro;
- Fase 5: Elaborazione e sottoscrizione del Patto per il lavoro;
- Fase 6: Attuazione del Patto per il Lavoro;
- Fase 7: Realizzazione delle attività relative alla fruizione dell’assegno di ricollocazione;
- Fase 8: Verifica della consultazione del sistema nazionale on-line per l’incontro domanda-offerta (in via di definizione);
- Fase 9: Offerta congrua di lavoro.
Di seguito si riportano:
- Le azioni relative ad ogni singola fase con il relativo schema logico per l’adempimento degli obblighi e la verifica del mantenimento del Reddito di cittadinanza;
- Le professionalità necessarie e le modalità di assistenza tecnica ai centri per l’impiego.
Le fasi per la presa in carico da parte dei centri per l’impiego dei beneficiari del Reddito di cittadinanza - che ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del DL n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. 26/2019, costituisce un LEP - devono essere coerenti con quanto sancito nel DM n. 4/2018, che specifica i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per il lavoro. Di seguito, si riporta lo schema logico del percorso finalizzato alla presa in carico degli utenti beneficiari del reddito, con l’esplicitazione delle relative fasi.