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La persona che ha ricevuto dal Centro per l’impiego uno dei provvedimenti previsti dall’articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare al Comitato per i ricorsi di condizionalità, entro il termine di trenta giorni solari dal ricevimento del provvedimento in parola, ricorso, sia per motivi di legittimità sia per motivi di merito.

 

Il ricorso può essere presentato: 

  • via PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
  • tramite raccomandata A/R all’indirizzo: “Comitato per i ricorsi di condizionalità c/o Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro (ex Anpal) - Divisione 5, Via Fornovo 8 - 00192 Roma”.

 

Il ricorso va presentato secondo il modello: “All.3 - Modulo ricorsi condizionalità” e deve essere accompagnato da fotocopia del documento di identità del ricorrente in corso di validità. Al ricorso può, inoltre, essere allegata la documentazione ritenuta utile ai fini della definizione del ricorso da parte del Comitato.

 

 

Vedi anche: Ricorsi e sanzioni di condizionalità - MLPS

 

 

 


Link di Riferimento : Centri per l'Impiego 

 

 

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