Sistema di accreditamento regionale
Con Delibera di Giunta Regionale n. 540 del 22/09/2023, pubblicata sul BURC n. 72 del 16 ottobre 2023. sono state approvate, ad aggiornamento e sostituzione delle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 242/2013, le linee Giuda per l’Accreditamento dei Servizi per il lavoro.
Normativa Nazionale
Le agenzie per il lavoro sono autorizzate a livello nazionale dall'ANPAL a offrire i servizi relativi a domanda e offerta di lavoro (la disciplina è regolata dal d.lgs. del 10 settembre 2003, n. 276). Per operare devono iscriversi all’Albo informatico (previa autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 276/2003). L'Albo è diviso in cinque sezioni in base alle tipologie d’appartenenza:
- Agenzie di somministrazione di tipo"generalista"
Svolgono attività di somministrazione di manodopera, di intermediazione, ricerca e selezione del personale, attività di supporto alla ricollocazione professionale (a loro è dedicata la prima sezione dell’Albo, ma di conseguenza rientrano anche nella terza, quarta e quinta sezione).
- Agenzie di somministrazione di tipo "specialista"
Sono elencate nella seconda sezione dell’Albo.
- Agenzie di intermediazione
Offrono attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro: raccolta dei curricula, preselezione, promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta, formazione (inserite nella terza sezione, questo tipo di agenzie sono iscritta automaticamente anche alla quarta e alla quinta). Per le attività di incontro domanda/offerta di lavoratori appartenenti alla categoria "gente di mare" è prevista una nuova sub-sezione 3.2 - intermediazione gente di mare.
- Agenzie di ricerca e selezione del personale
Svolgono attività di consulenza finalizzata all’individuazione di candidature idonee a ricoprire posizioni lavorative su specifico incarico del committente (a loro è dedicata la quarta sezione dell’Albo).
- Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale
L'attività è effettuata su specifico incarico dell'organizzazione committente (sono iscritte alla quinta sezione).
Autorizzazioni Ope Legis
Per alcuni soggetti pubblici e privati si applica una disciplina specifica per il rilascio dell’autorizzazione ministeriale allo svolgimento dell’attività di intermediazione. I soggetti pubblici e privati interessati sono quelli previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 276/03 come modificato dall'art.29 della legge n. 111 del 15 luglio 2011:
- gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
- le Università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
- i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;
- le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piùrappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
- i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attivitàimprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;
- i gestori di siti Internet, a condizione che svolgano la predetta attivitàsenza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante.
- ENPALS, Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello sport professionistico, solo per i lavoratori dello spettacolo.
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