Si ribadisce in premessa la natura “a sportello” dell’Avviso e la rilevanza ai fini della ammissione ai finanziamenti delle procedure istruttorie di ammissibilità e di valutazione che relegano ad ultima istanza il criterio della priorità in base alla data di presentazione,  esclusivamente ai casi di valutazione paritaria e di esaurimento delle risorse che tra l’altro sono state determinate per questa prima finestra di presentazione delle istanze in misura pari al 50% delle risorse finanziarie complessive previste dal PAR per la misura 2A oggetto dell’Avviso.

Ciò posto, si forniscono di seguito chiarimenti in merito ai contenuti attualmente presenti nel Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni (RRTQ) accessibile al link: capire.regione.campania.it, all’applicazione del Decreto Dirigenziale n. 411 del 29/04/2020 e all’eventuale ricorso alla formazione a distanza.

Nel corso degli ultimi mesi la Direzione Generale, nel fornire una pluralità di indicazioni circa la prosecuzione delle attività formative in emergenza Covid-19, ha adottato alcune semplificazioni circa la progettazione dei percorsi formativi. Tra queste, con Decreto Dirigenziale n. 556 del 1° giugno 2020 - Allegato A, Par.7, Punto 3 - è stato previsto che, «… a decorrere dall’8 giugno 2020, fermo restando quanto specificatamente previsto per i percorsi formativi regolamentati a livello nazionale e/o regionale, il monte ore delle attività dei tirocini e dei laboratori tecnico-pratici è pari complessivamente ad almeno il 30% del monte ore totale del percorso formativo, fermo restando la facoltà delle agenzie formative di stabilire la parte specifica da dedicare al tirocinio e quella da dedicare al laboratorio tecnico-pratico».

In base a tale disposizione, ai fini della progettazione delle proposte formative di cui all’Avviso Catalogo Formazione, gli standard formativi esposti nel Repertorio sulla piattaforma capire.regione.campania.it con dicitura “fasecovid” possono essere utilizzati come ordinari anche a prescindere dalla fase di emergenza Covid-19 e non subiranno variazioni nel corso di validità dell’Avviso la cui scadenza è prevista al 31/12/2020.

In particolare, si deve considerare come standard minimo e massimo delle ore in attività di tirocinio e/o laboratorio il valore corrispondente a:

-      Durata totale minima tirocinio + laboratorio_fasecovid (ore)

-      Durata totale massima tirocinio + laboratorio_fasecovid (ore)

In merito ai percorsi formativi per i quali non risultano ancora adottati i relativi standard formativi, l'applicazione di tale regola generale avviene a valere sul monte ore di cui allo standard "durata minima" dell’intero percorso, definita sulla base del livello EQF della singola Qualificazione, ai sensi dell’Allegato A alla Deliberazione n. 808 del 23/12/2015.

Sempre riguardo ai contenuti del RRTQ si possono registrare alcuni disallineamenti tra i titoli delle Qualificazioni esposte e disponibili sulla piattaforma cliclavoro.lavorocampania.it e quelle presenti nel RRTQ ed esposte su capire.regione.campania.it. Tali disallineamenti sono in corso di aggiornamento e saranno risolti contestualmente alla attivazione delle funzioni di invio delle istanze su cliclavorocampania.

Qualora sussistessero disallineamenti in fase di invio delle istanze questi vanno segnalati al RUP per le opportune integrazioni. Inoltre il Repertorio potrà essere soggetto nel periodo di validità dell’Avviso alla introduzione di nuove qualificazioni di cui sarà data tempestivamente notizia agli enti sia tramite il portale SILF Campania sia tramite notifiche con mail.

Con riferimento, infine,  al ricorso alle modalità di formazione a distanza (FAD), ferme restando le disposizioni contenute nell'Avviso che non prevedono il ricorso alla formazione a distanza (FAD),  il Decreto Dirigenziale 686 del 10/07/2020 ha disposto l'applicazione all’Avviso delle indicazioni operative di cui al Decreto Dirigenziale n. 411 del 29/04/2020 che consentono di dare attuazione agli interventi formativi prevedendo, laddove necessario, anche modalità didattiche “a distanza” nel perdurare del periodo di emergenza sanitaria COVID-19.

Tale disposizione non cambia le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 dell’Avviso concernenti le modalità di presentazione delle istanze e l’istruttoria di ammissibilità e valutazione delle medesime. Qualora, infatti, le eventuali modalità di formazione a distanza risultassero necessarie alla attuazione dei percorsi formativi oggetto dell'Avviso e dichiarate ammissibili al finanziamento, esse potranno essere definite e formulate con integrazioni successive al progetto formativo secondo le modalità di invio e di valutazione che saranno disciplinate con un successivo atto amministrativo a cura di questa Direzione Generale. 

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