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Pubblicazione delle FAQ relative all’Avviso
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Se si è presenti su Scuola in chiaro ma non si hanno iscrizioni per l’anno formativo
2025 – 2026 occorre candidarsi nuovamente per l’annualità 2026 – 2029?
No. L’essere presente su Scuola in chiaro è sufficiente per poter raccoglie le iscrizioni
relative al triennio 2026 – 2029 purché riferite ai corsi presenti sul portale.
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Qualora ci sia la possibilità di formare più classi per un singolo percorso formazione
quante istanze devo presentare?
Per ogni percorso formativo va presentata un’unica istanza con allegato l’elenco di tutti gli
allievi. Resta inteso che tutti i potenziali allievi dovranno avere un’allocazione presso
un’impresa ospitante.
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Come si intende per esclusività dell’aula?
L’aula deve essere utilizzata, per il tempo dedicato quotidianamente allo svolgimento del
percorso, esclusivamente agli alunni dell’IeFP.
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Quali sono i requisiti dei docenti per i moduli in deroga previsti per i titoli di Scienze
motorie e Informatica?
I docenti di queste discipline possono non avere la laurea ma devono essere dotati di
certificazioni pertinenti.
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Per il modulo Sicurezza non esiste titolo/classe concorso. La materia è prevista nel
profilo tecnico professionale non nell’area istruzione. Quali sono i requisiti dei
docenti in questo caso?
Quelli previsti dal d.lgs. 81/08.
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Nell’Avviso è citato il DM 139 del 2 agosto 2022, che disciplina diversamente le ore di
alternanza: da tenere in considerazione per la progettazione di dettaglio da
presentare con IC provvisorio?
No, l’alternanza è minimo di 400 ore.
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Attività pomeridiane: solo laboratoriali dalle 16,00 alle 18,00. Per primi anni? Perché
in questa fascia oraria? E non in altre più favorevoli ai destinatari? (mobilità etc)
Perché 2 ore? Perché soltanto le laboratoriali?
La previsione serve per evitare che gli alunni siano in aula dopo le ore 18.00. Le attività
laboratoriali possono essere svolte in qualunque ora purché non dopo le 18.00.
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Laboratori imprese partner. Per i profili di Acconciatore/ Estetista sono le strutture
stesse (Saloni di acconciatura/Centri estetici). Come compilare il campo?
Evidenziando che trattasi di sede aziendale.
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Le comunicazioni vanno fatte alla pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.?
Si, come da avviso pubblicato è l’unico canale di comunicazione.
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Dove è possibile reperire i format editabili per la presentazione dell’istanza di candidatura sull’avviso approvato con D.D. n. 4/2025?
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A quale indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) occorre inviare le richieste di chiarimenti rispetto all’avviso pubblico approvato con D.D. n. 4/2025?
Come da indicazioni già fornite sia nel D.D. n. 4/2025 che nel relativo allegato A - al paragrafo 8.3 (Informazioni sull’avviso e Responsabile del Procedimento), l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) a cui occorre inviare le richieste di chiarimenti è il seguente: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
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In quale modalità può essere sottoscritto l’Allegato 2 - Lettera di impegno - Soggetti Partner?
Come precisato nella nota a piè di pagina 2 del format - Allegato 2 - il medesimo può essere firmato dal legale rappresentante del soggetto partner, sia mediante firma digitale (in modalità PAdES) che con firma olografa (in tal caso occorre allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario).
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Come vanno presentate le istanze per le attivazioni dei percorsi formativi IeFP per il triennio 2025/2028, già presenti su Scuola in Chiaro per il ciclo triennale di percorsi IeFP 2025/2028 e qual è la documentazione da produrre?
Le istanze per le attivazioni dei percorsi formativi IeFP per il triennio 2025/2028, già presenti su Scuola in Chiaro in esito agli avvisi pubblici approvati con DD.DD. 443/2021 e 372/2023, devono essere presentate - esclusivamente alla PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - a partire dal 29/09/2025, fino alle ore 16:00 del 09/10/2025, da intendersi quale termine perentorio ai sensi di legge.
Come specificato al paragrafo 5.2 (Documentazione da trasmettere a cura delle Agenzie Formative presenti su Scuola in Chiaro) dell’avviso, la documentazione da produrre è la seguente:
1) Allegato 1 (Istanza di attivazione corsi ciclo triennale 2025/2028);
2) Allegato 2 (Lettera di impegno - Soggetto Partner);
3) Allegato 3 (Elenco Allievi);
4) Allegato 4 (Manifestazione di interesse per i percorsi integrativi e/o sperimentali) - eventuale.
Tutti gli allegati vanno sottoscritti con firma digitale (in modalità PAdES). Solo per l’Allegato 2 è consentita anche sottoscrizione con firma olografa, in tal caso occorre allegare anche il documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità. I file caricati devono essere in un formato non modificabile con estensione “.PDF”.
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Come vanno presentate le istanze di candidatura ai fini dell’inserimento di nuove offerte formative di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) - Sistema Duale - sulla piattaforma Scuola in Chiaro, per il Ciclo Triennale 2026/2029 e qual è la documentazione da produrre?
Le istanze di candidatura ai fini dell’inserimento di nuove offerte formative di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) - Sistema Duale - sulla piattaforma Scuola in Chiaro, per il Ciclo Triennale 2026/2029, relative a massimo n. 2 profili professionali differenti tra loro, devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi online disponibili sul portale dei servizi digitali dell’Amministrazione Servizi Digitali di Regione Campania a partire dalle ore 10:00 del 06/10/2025, fino alle ore 16:00 del 20/10/2025, da intendersi quale termine perentorio ai sensi di legge.
Come specificato al paragrafo 6.1 (Modalità e termini per la presentazione di candidature finalizzate all’inserimento sulla piattaforma Scuola in Chiaro per l’anno formativo 2026/2027) dell’avviso, la documentazione da produrre è la seguente:
- Allegato 5 (Format di candidatura);
- Allegato 2 (Lettera di impegno - Soggetti Partner);
- Allegato 4 (Manifestazione di interesse per i percorsi integrativi e/o sperimentali) - eventuale;
- Prima pagina del format di candidatura - con applicazione della marca da bollo di euro 16.00 (scansione in formato PDF/A).
Tutti gli allegati vanno sottoscritti con firma digitale (in modalità PAdES). Solo per l’Allegato 2 è consentita anche la sottoscrizione con firma olografa, in tal caso occorre allegare il documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità. I file caricati devono essere in un formato non modificabile con estensione “.PDF”.
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La manifestazione d’interesse riferita allo svolgimento di percorsi laboratori scuola formazione e/o di supporto “H” è da intendersi obbligatoria?
Ai sensi del paragrafo 3.5 (Manifestazione di interesse allo svolgimento di percorsi laboratori scuola formazione e/o di supporto “H”) dell’Allegato A al D.D. n. 4/2025, nell’ambito della singola proposta progettuale, le Agenzie Formative possono prevedere la presentazione di manifestazione di interesse allo svolgimento di percorsi integrativi e sperimentali nel limite del 10% del valore del finanziamento assegnato allo specifico percorso triennale oggetto di candidatura, come di seguito indicati.
a) Laboratori scuola formazione; b) Supporto “H”.
La presentazione della manifestazione di interesse non è obbligatoria, bensì a discrezione del Soggetto Proponente.
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Quante imprese partner devono essere previste nella proposta progettuale?
Ai sensi del paragrafo 3.1 (Soggetti ammessi in qualità di Soggetti Proponenti e requisiti per la partecipazione) si precisa che: “…Per ciascuna nuova proposta progettuale è fatto obbligo di presentare un numero di imprese sufficienti a garantire l’accoglienza per i periodi di applicazione pratica e/o di apprendistato per il 100% degli allievi riportati nella singola proposta progettuale (minimo n. 15 allievi - massimo n. 20 allievi - oltre agli uditori).”.
I percorsi attuati con il sistema formativo Duale presuppongono una strettissima correlazione tra l’istituzione formativa e le imprese che accolgono gli allievi per la parte di applicazione pratica in alternanza rafforzata o con contratto di apprendistato e devono essere finalizzati ad assicurare l’inserimento in impresa a tutti gli iscritti al percorso formativo, pertanto, non è previsto un numero predefinito di imprese partner in quanto la capacità di ospitare gli allievi per le attività di formazione pratica in alternanza rafforzata dipende dalle dimensioni dell’impresa ospitante e dalle modalità di articolazione della frequenza da parte dei discenti.
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Al punto 2.3 si richiama il D.lgs. 226/2005 articolo 19 per il quale si prevedono docenti abilitati mentre il punto 3.6 stabilisce quale requisiti del personale docente il possesso del titolo previsto per l’accesso alla specifica classe di concorso. Quali devono essere i requisiti del personale docente?
I requisiti previsti in capo al personale docente sono indicati al paragrafo 3.6 (Requisiti del personale docente) dell’avviso.
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In caso di riduzione del numero di allievi durante la fase di erogazione del percorso formativo come va effettuata la riparametrazione?
Le casistiche in cui è necessario procedere alla riparametrazione del piano finanziario sono disciplinate dal paragrafo 4.3 (Obblighi di riparametrazione del piano finanziario) dell’avviso.
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Come è possibile assolvere all'imposta di bollo da apporre sul format di candidatura - Allegato 5?
Sulle domande che prevedono l’emanazione di un provvedimento amministrativo deve essere apposta una marca da bollo da euro 16,00. L’articolo 3 dell’allegato A al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, prevede che: “Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1-bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento”.
Ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di imposta di bollo sul format di candidatura (Allegato 5) occorre procedere mediante acquisto della Marca da Bollo o tramite modello F24 da euro 16,00 - in formato telematico - presso un rivenditore abilitato ed applicazione della stessa sulla prima pagina del format di candidatura. Tale pagina va scansionata ed allegata in sede di presentazione della candidatura per il tramite della piattaforma “Servizi Digitali”.
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In riferimento a quanto disciplinato a mezzo del D.D. n. 369 del 22/05/2023 - Allegato A - si chiede di conoscere in che modo occorre procedere per l’accreditamento di Laboratorio Specialistico mediante:
- trasformazione di aula in laboratorio;
- ampliamento dello spazio accreditato;
- creazione di sede occasionale esclusivamente in riferimento ai profili per i quali è consentito il laboratorio specialistico esterno.
Premesso che sia le Aule che i Laboratori specialistici accreditati devono avere caratteristiche strutturali, funzionali e distributive rispettose delle disposizioni normative / amministrative vigenti ratione temporis - in termini di attrezzature, e/o impianti e/o arredi e/o materiali di consumo, sussidi didattici - che dovranno essere adeguati alla tipologia di attività formative oggetto della singola proposta progettuale.
Si rappresenta che le Agenzie Formative che intendano accreditare un ulteriore spazio e/o trasformare un'aula in laboratorio, devono procedere con una variazione della domanda sulla piattaforma Accreditamento - ai sensi della medesima DGR n. 136 del 22/03/2022 - mediante caricamento di:
- Richiesta di aggiornamento del Certificato ASL;
- Relazione tecnica;
- Planimetria;
- Documenti eventualmente scaduti (qualità, bilancio, contratti etc.).
La sottoscrizione dell’atto di concessione del finanziamento nonché l’avvio delle attività formative potrà avvenire, in ogni caso, esclusivamente in seguito all'avvenuto accreditamento definitivo del Laboratorio Specialistico.
Con esclusivo riferimento ai profili professionali per i quali ai sensi del D.D. n. 369/2023 - Allegato A - risulta consentito l’utilizzo di laboratorio esterno, l'Agenzia Formativa dovrà allegare sulla medesima piattaforma “Servizi Digitali” una cartella compressa contenente la seguente ulteriore documentazione:
- Dichiarazione attività formativa;
- Parere igienico-sanitario;
- Planimetria locali;
- Perizia tecnica dei locali;
- Certificato Prevenzione Incendi o Perizia tecnica requisiti minimi antincendio;
- Dichiarazione spazio non accreditato.
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In caso di proposta progettuale riferita a n. 15 allievi la dotazione del laboratorio specialistico deve necessariamente corrispondere con l’elenco riportato nell’ambito dell’Allegato A al D.D. n. 369/2023?
Nei casi in cui la singola proposta progettuale risulti riferita ad un numero di allievi inferiore a 20, la dotazione del laboratorio specialistico – di cui all’Allegato A al D.D. n. 369/2023 - riferita alle strumentazioni che prevedono un utilizzo individuale da parte degli allievi potrà essere proporzionalmente ridotta purché venga garantito il diritto alla formazione pratico-laboratoriale per la platea di allievi partecipanti.
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È necessario disporre di laboratorio specialistico per la presentazione di proposta progettuale afferente al profilo di “Operatore ai servizi di vendita”?
In riferimento al profilo n. 4 denominato: “Operatore ai servizi di vendita”, come risulta specificato nell’ambito dell’Allegato A al D.D. n. 369/2023 non risulta necessaria la disponibilità di laboratorio specialistico, bensì la dotazione minima di attrezzature, così come specificato a pagina 6 del medesimo Allegato A.
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A quale data devono essere possedute le attrezzature (riportate alla voce Tipologia di laboratorio e dotazione minima) per i laboratori interni di cui all' Allegato A del Decreto Dirigenziale n.369 del 22/05/2023?
Si conferma che le dotazioni minime dei laboratori specialistici di cui all’Allegato A al D.D. n. 369/2023 devono essere possedute alla data di scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali. L’eventuale aggiornamento richiesto nell’ambito della piattaforma regionale per l’accreditamento degli organismi di formazione va, pertanto, concluso entro il medesimo termine.
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L’Avviso prevede la possibilità di presentare domanda anche per le agenzie non ancora accreditate alla sezione B, purché abbiano completato procedura di accreditamento al momento di erogazione del percorso formativo. In questi casi, all’interno dell’Allegato 5 il campo “Codice accreditamento” deve essere lasciato vuoto, oppure la presentazione della domanda è comunque riservata ad agenzie già accreditate almeno in Sezione A?
All’interno dell’Allegato 5, in corrispondenza del campo: “Codice di accreditamento” va indicato il codice di accreditamento di cui l’Agenzia Formativa risulta già in possesso.
In caso di nuovo accreditamento va indicato:
- il “n. di protocollo” attribuito dalla piattaforma in sede di presentazione della domanda di accreditamento in sezione B, qualora il relativo esito istruttorio non sia già stato oggetto di approvazione da parte dell’Amministrazione regionale, a mezzo di specifico atto amministrativo;
- il “n. di ID”, in caso di avvenuto perfezionamento dell’esito istruttorio della domanda di accreditamento in sezione B, a cui ha fatto seguito l’adozione di specifico decreto dirigenziale di approvazione
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Quali sono i requisiti di ingresso per la partecipazione ad un percorso formativo di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) - Ciclo Triennale?
I requisiti di ingresso previsti in capo agli allievi sono indicati al paragrafo 2.5 (Destinatari e requisiti di ingresso) dell'avviso.
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Nell’ambito della piattaforma “Servizi Digitali”, è possibile procedere alla sostituzione dei file precedentemente caricati con nuovi file?
In caso di caricamenti successivi nel tempo la piattaforma “Servizi Digitali” procede alla sostituzione di ciascun file precedentemente caricato, pertanto, gli unici file valutabili ai fini dell’ammissibilità e valutazione della proposta progettuale risulteranno rappresentati dagli ultimi caricati in ordine di tempo.
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Quante proposte progettuali è tenuta a presentare un’Agenzia Formativa che intende candidarsi per n. due profili professionali / indirizzi differenti?
L’Agenzia Formativa potrà presentare massimo due profili professionali con istanze separate.
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È possibile iscrivere con “riserva” ai percorsi di IeFP giovani che, pur non essendo ancora in possesso del diploma di scuola secondaria di I grado al momento dell’iscrizione, lo conseguiranno durante il primo anno di frequenza, considerando che l’art. 2.5 del bando stabilisce che non possono essere rilasciate qualifiche o crediti formativi in assenza di tale titolo e che solo dopo il suo conseguimento l’allievo potrà proseguire regolarmente al secondo anno?
Si, è possibile L’iscrizione al primo anno di un percorso di IeFP è consentita anche a giovani nella fascia di età 16-24 anni che non risultino in possesso dei requisiti scolastici previsti (diploma di scuola secondaria di primo grado), a condizione che il progetto formativo preveda il recupero del titolo di studio entro il termine di conclusione delle attività formative riferite alla medesima prima annualità del ciclo triennale.
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Considerata la necessità di tutelare le scuole e i lavoratori coinvolti, nei casi eccezionali di riduzione del numero di allievi, si chiede se anche nell’attuale bando possa essere introdotta una clausola di salvaguardia, analoga a quella prevista nel precedente IeFP, che garantisca un valore economico minimo qualora la classe scenda sotto le 12 unità, così da assicurare la copertura dei costi essenziali di processo.
No si rinvia al paragrafo 4.3 (Obblighi di riparametrazione del piano finanziario).
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In riferimento all’art. 3.6 “Requisiti del personale docente”, si chiede conferma che le agenzie formative possano individuare i docenti anche tramite procedure interne, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal bando, e che il ricorso alle MAD degli istituti di II grado sia previsto solo in caso di irreperibilità.
Si nel rispetto dei requisiti stabiliti dal punto 3.6 “Requisiti del personale docente”.
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