Sgravi Contributivi INPS, fino a 8.060,00 euro, per chi assume giovani fra i 16 e i 34 anni nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2019.

Al fine di favorire l'assunzione di persone con di difficoltà di accesso all’occupazione ai datori di lavoro che assumano, tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2019, persone disoccupate o prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi viene concesso un contributo per un importo massimo di 8.060 euro su base annua.

L’ANPAL, con il decreto n.178 del 19 aprile 2019, ha prorogato, per il biennio 2019-2020, l’Incentivo Occupazione
Sviluppo Sud (cd. bonus Sud) come previsto dall’art. 1, co. 247 della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019). La misura è stata rifinanziata nel limite complessivo di 120 milioni di euro.

L’entità economica è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua.

Il termine per la fruizione dell’incentivo è il 28 febbraio 2021.

Saranno agevolate esclusivamente le assunzioni decorrenti dal 1° maggio 2019 fino a fine anno, escludendo dall’intervallo temporale incentivato le assunzioni effettuate fino al 30 aprile 2019. In ogni caso, per usufruire dell’esonero contributivo occorre attendere la circolare operativa dell’INPS di prossima pubblicazione.

Di seguito vengono riportate le indicazioni relative ai soggetti beneficiari e destinatari, alle tipologie contrattuali previste e alle condizioni e requisiti di ammissibilità.

Requisiti

Soggetti

Beneficiari e dei lavoratori

Possono richiedere lo sgravio totale previsto per le nuove assunzioni o per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato i datori

lavoro privati che hanno una sede nelle Regioni del Sud (ad assumere rilievo è la sede di lavoro in cui viene effettuata l’assunzione, a prescindere dalla

residenza del lavoratore).

Spetta di fatti ai datori di lavoro che assumano, tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2019, persone disoccupate in possesso dei seguenti requisiti:

età compresa tra i 16 e 34 anni;

35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

del 17 ottobre 2017

Inoltre queste persone non devono avere avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.

L’agevolazione riguarda le assunzioni effettuate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e l’attuazione è demandata all’INPS che fornirà i chiarimenti sulle modalità operative di attuazione della misura.

L’entità economica è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua. Il termine per

la fruizione dell’incentivo è il 28 febbraio 2021.

Tipologie

contrattuali ammissibili

L’incentivo può essere riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato sia a tempo pieno che part-time, anche a scopo di somministrazione, nonché

per i rapporti di apprendistato e per i rapporti di lavoro subordinato in una cooperativa di lavoro.

L’incentivo è escluso, invece, in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

Agevolazioni concesse

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12

mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021.

Fonte: Decreto 19 aprile 2019, n. 178, Circolare 19 marzo 2018, n. 49, Decreto 5 marzo 2018, Decreto 2
gennaio 2018, n. 2, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U.R.I. 29 dicembre 2017, n. 205, Messaggio 9
ottobre 2017, n. 3877, Messaggio 25 maggio 2017, n. 2152, Circolare 1 marzo 2017, n. 41, Decreto 15
dicembre 2016, n. 39/0018719, Decreto 6 dicembre 2016, n. 39/000409, Decreto 16 novembre 2016, n.
367/II/2016

 

 

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