Disoccupati non beneficiari di strumenti di sostegno al reddito
Normativa di riferimento |
Art. 19 D. LGS. 150 del 14/9/2015 |
Definizione |
Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, informa telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. Lo status di disoccupato è acquisito solo se si dichiara l’immediata disponibilità al lavoro (DID). |
Lep
I livelli essenziali delle prestazioni |
La presentazione della DID può essere fatta on line direttamente dal disoccupato, sul portale ANPAL o sui portali regionali ad esso collegati, oppure con l'aiuto dell’operatore del Centro per l'Impiego (CPI). L'accoglienza (LEP A) e il servizio di invio telematico della DID (LEP B) costituiscono livelli essenziali di prestazione che il CPI è tenuto ad assicurare a tutti gli utenti interessati. A seguito della presentazione della DID on line, il disoccupato, entro i successivi 30 giorni, deve contattare un CPI a propria scelta tra tutti quelli presenti nel territorio nazionale. Trascorsi in 30 giorni sarà convocato dal CPI territorialmente competente. Presso il CPI si svolgerà un primo colloquio di orientamento di base (LEP C) a cui seguirà la stipula di un patto di servizio (LEP D) con cui si concorderà e si definirà un percorso di re-inserimento lavorativo, utilizzando i servizi e le misure di politica attiva più congeniali ad un esito positivo della ricerca di lavoro. La stipula del Patto può essere effettuata esclusivamente con un CPI. I livelli essenziali delle prestazioni che non rientrano tra quelli attribuiti per legge alla esclusiva competenza dei CPI, possono essere erogati dal soggetto pubblico o privato scelto autonomamente dal diretto interessato. I principali tra questi servizi sono:
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I servizi e le misure di politica attiva disponibili per questo target
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Le iniziative in corso di realizzazione: Nazionali Assegno di ricollocazione: Il disoccupato non beneficiario di strumenti di sostegno al reddito NON può richiedere l’assegno individuale di ricollocazione. Sono previsti invece incentivi alle assunzioni (vedi guida agli incentivi) Regionali Se in possesso del requisito di “essere stato beneficiario di sostegno al reddito scaduto a partire dal 2012/2014” (indennità di disoccupazione o mobilità prima, NASPI o DIS-COLL ora)., il disoccupato può partecipare al percorso d’inserimento lavorativo, erogato da un soggetto autorizzato pubblico o privato (CPI o agenzia privata accreditata) scelto autonomamente al momento dell’adesione volontaria ai programmi denominati “Ricollocami” e “Ricollocami FSE”, entrambi prevedono: 1. Servizi di orientamento specialistico e partecipazione ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (stesura di curriculum, preparazione per sostenere colloqui, ecc.), LEP E); 2. Tutoraggio all’inserimento lavorativo (LEP F1 e F3), 3. Partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione a catalogo (LEP H); 4. Candidatura alla partecipazione a tirocini e iniziative, in questo caso alla Garanzia Over, di tipo formativo/lavorativo nelle aziende che aderiscono al relativo bando (LEP F2); 5. Incentivi all’assunzione per le aziende a agli intermediari, per i servizi resi, comprendendo anche quelli alle imprese come previsto dai LEP P, Q e R; 6. Orientamento e supporto all’autoimpiego, LEP O |
Meccanismi di condizionalità |
Il lavoratore non beneficiario di strumenti di sostegno al reddito che: 1. non si presenta, senza giustificato motivo, alle convocazioni per la stipula del patto di servizio, ovvero agli appuntamenti con il responsabile delle attività o non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento (iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro), 2. non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, 3. non accetta un'offerta di lavoro congrua, senza giustificato motivo, perde lo status di disoccupazione con decadenza del Patto di servizio e delle misure di politica attiva ad esso collegate. |
Disabili
Normativa di riferimento |
Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni/integrazioni (D.lgs 151/2015) |
Definizione |
Persone con disabilità iscritte negli elenchi del collocamento mirato, anche con reddito di c.d. “scarsa entità” Per favorire l’occupazione di questi lavoratori, sono istituite nuclei operativi dei servizi provinciali per il lavoro che si occupano della realizzazione delle seguenti attività, prevalentemente rivolte alle imprese:
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I livelli essenziali delle prestazioni erogabili esclusivamente dai CPI |
A seguito della presentazione della DID on line (in modalità autonoma ovvero in modalità assistita presso il CPI), il disoccupato è tenuto a contattare il Centro per l’Impiego territorialmente competente per l’iscrizione alle liste del collocamento mirato e la stipula del patto di servizio personalizzato. Il Patto di servizio deve contenere almeno i seguenti elementi:
Nella definizione degli atti di ricerca attiva e delle tempistiche, della frequenza ordinaria di contatti con il responsabile, dell’accettazione di congrue offerte di lavoro, si dovrà necessariamente tener conto anche:
Nel patto di servizio personalizzato il disoccupato con disabilità iscritto alle liste del collocamento mirato dà la propria disponibilità alle seguenti attività:
accettazione di “congrue” offerte di lavoro, secondo i parametri definiti nel Decreto del MLPS del 10 aprile 2018. Nel caso di una persona disabile, l’operatore del CPI deve effettuare una valutazione della coerenza degli atti di ricerca attiva individuati con la condizione di disabilità e la disciplina del collocamento mirato. |
I servizi e misure di politica attiva disponibili per questo target
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I lavoratori iscritti al collocamento mirato, sono anche appartenenti ad altre categorie di disoccupati, con o senza sostegno al reddito, pertanto accedono alle misure previste per la categoria di appartenenza. Si sottolinea però che per gli iscritti al collocamento mirato le agevolazioni previste risultano maggiorate, sia rispetto all’entità dei contributi economici , sia per la durata del beneficio (in particolare per gli incentivi INPS e INAIL; tirocini, ecc.). Le informazioni di maggior dettaglio sono riportate nella guida agli incentivi. |
Meccanismi di condizionalità |
Ai disoccupati disabili iscritti alle liste del collocamento mirato si applicano i meccanismi di condizionalità previsti dal d.lgs. 150/2015 (circolare del MLPS n. 34 del 23 dicembre 2015), nello specifico: - art. 21 comma 7 (in luogo dell’articolo 10, comma 6, della legge 68/99): riferito ai disoccupati disabili beneficiari di NASPI e DIS-COLL; - art. 21 comma 8: con riferimento ai disoccupati disabili beneficiari di ASDI (sostituito dal REI dal I° gennaio 2018, che porta con sé specifici meccanismi di condizionalità); - art. 21 comma 9: in riferimento alla possibilità di una nuova registrazione trascorsi due mesi dalla decadenza dallo stato di disoccupazione e, di conseguenza, dalle liste del collocamento mirato, prodotta ai sensi dei su citati comma 8 e 9; art. 22 comma 3: in riferimento ai disabili beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro. |
Disoccupati beneficiari di strumenti di sostegno al reddito (NASpI e DIS-COLL)
Normativa di riferimento |
Art.1 e 15 del D.LGS. 22 del 04/03/2015 |
Definizione |
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Lep
I livelli essenziali delle prestazioni |
Lo status di beneficiari dei suddetti strumenti di sostegno al reddito si acquisisce con l’accoglimento da parte dell’INPS dell’istanza presentata dal lavoratore. L’istanza presentata all’INPS equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID). A seguito della presentazione dell’istanza, il disoccupato è tenuto a presentarsi entro 15 giorni al CPI di domicilio, o sarà convocato da quest’ultimo entro isuccessivi 30 giorni, per la sottoscrizione del patto di servizio (LEP D). Nel corso dell'incontro va anche convalidata la DID (LEP B) da parte del CPI. Per la sottoscrizione del Patto di servizio gli utenti potranno scegliere, su tutto il territorio nazionale, il centro per l’impiego di riferimento. Con il patto per il lavoro, si concorda e si definisce il percorso di re-inserimento lavorativo, anche attraverso l’adesione a servizi e misure di politica attiva, che agevolano il successo occupazionale I livelli essenziali delle prestazioni che non rientrano tra quelli attribuiti per legge alla esclusiva competenza dei CPI, possono essere erogati dal soggetto pubblico o privato scelto autonomamente dal diretto interessato. I principali tra questi servizi sono:
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I servizi e le misure di politica attiva disponibili per questo target
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Per questo target non sono previste attualmente misure nazionali a sostegno del reinserimento Il disoccupato beneficiario di strumenti di sostegno al reddito NON può richiedere l’assegno individuale di ricollocazione. Sono previsti invece incentivi alle assunzioni (vedi guida agli incentivi) La Regione Campania ha attivato per i disoccupati beneficiari di sostegno al reddito il Programma "Ricollocami" |
Meccanismi di condizionalità |
Il lavoratore beneficiario di Naspi e DIS COLL che:
Le sanzioni sono adottate dal Centro per l’impiego che invia pronta comunicazione all’ANPAL e all’INPS che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebitamente erogate. |
Garanzia Giovani
Normativa di riferimento |
Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18.12.2017, che modifica la su richiamata Decisione C (2014)/4969, la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”; Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 880 del ……. |
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Definizione |
A seguito della raccomandazione europea del 22 aprile 2013, rivolta a tutti gli stati membri, è stato adottato anche in Italia il programma Garanzia Giovani, che sarà a breve riavviato per la seconda edizione. I destinatari della Garanzia sono i giovani nella fascia di età 16-29 anni in condizione di NEET, più precisamente quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate”. Per la seconda edzione, nella regione Campania, la partecipazione dei giovani è estesa anche oltre i 29 anni, fino ai 35 anni e anche ai non NEET. Per questi soggetti le Regioni hanno adottato un proprio piano di attuazione con il quale si rende disponibile un programma di azioni finalizzate a garantire l’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro. L’obiettivo è di garantire ai giovani che aderiscono di ricevere un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale. |
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I livelli essenziali delle prestazioni erogabili esclusivamente dai CPI |
Il processo attuativo prevede la realizzazione di un sistema di gestione integrata delle misure e dei servizi per la formazione, l’istruzione e il lavoro, incentrata sul paniere dei servizi e delle misure a costi standard che in pratica determinano le dotazioni attribuite ai destinatari per la realizzazione di piani di intervento personalizzati che abbiano come sbocco principale l’inserimento lavorativo e siano accompagnati da incentivi mirati all’assunzione e all’autoimpiego. Il processo attuativo del Par Campania per l’occupazione giovanile è così caratterizzato:
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I servizi e misure di politica attiva disponibili per questo target |
I giovani che aderiscono al programma, come già indicato, sottoscrivono con l’operatore dei servizi per l’impiego prescelto il Piano di Intervento Personalizzato (PiP), in base alle caratteristiche individuali, per la cui attuazione sono disponibili i seguenti servizi e misure:
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Meccanismi di condizionalità |
La dichiarazione di adesione al programma è sempre annullabile, sia la mancata sottoscrizione del Patto di servizio che la rinuncia di offerte di lavoro e/o altre misure riferite al programma, che per volontà del giovane. In quasi tutti i casi, l’annullamento comporta il venir meno della condizione di disoccupazione prevista dall’art. 19 del D.lgs. 150/15 |
L'assegno di ricollocazione nell'ambito del reddito di cittadinanza
L'assegno di ricollocazione nell’ambito del Reddito di Cittadinanza è uno strumento di politica attiva, rilasciato dall’ANPAL al beneficiario del RdC, a seguito della stipula del Patto per il Lavoro presso il CPI, e consiste nella messa a punto di un servizio di assistenza intensiva al lavoratore nella ricerca del lavoro.
La brochure predisposta dalla Regione Campania fornisce tutte le informazioni utili sul percorso che stai per iniziare, sulle misure di politica attiva del lavoro, e sulle regole da seguire per non perdere il reddito di cottadinanza
Il percorso del Reddito di Cittadinanza nel Centro per l'impiego
Il tuo percorso nel Centro per l’Impiego
In seguito alla trasmissione degli elenchi dei beneficiari da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/Anpal alla Regione Campania, sarai convocato con sms o mail presso il Centro per l’Impiego di competenza.
Nel corso del primo incontro si procederà a:
- Rilascio Dichiarazione Immediata Disponibilità al Lavoro (DID)
- Aggiornamento della Scheda Anagrafica Professionale (SAP)
- Verifica, insieme con il richiedente, delle eventuali ragioni di esonero degli altri appartenenti al proprio nucleo familiare;
- Profilazione (definizione caratteristiche anagrafico-professionali)
- Sottoscrizione Patto per il Lavoro
La brochure predisposta dalla Regione Campania fornisce tutte le informazioni utili sul percorso che stai per iniziare, sulle misure di politica attiva del lavoro, e sulle regole da seguire per non perdere il reddito di cottadinanza
Manuale SILF Reddito di cittadinanza
Scarica il manuale in formato PDF
1 Introduzione
Il manuale sintetizza le procedure operative per una corretta gestione dei flussi di cooperazione del Reddito di Cittadinanza secondo quanto disposto dal Decreto legge 28 gennaio 2019 n.4 convertito con modificazioni nella Legge 28 marzo 2019, n.26.
Per agevolare l’integrazione tra sistemi regionali e quello nazionale, oltre che per uniformare la gestione con le già esistenti forme di politica attiva, il RdC e il conseguenziale “Patto per il lavoro” verranno intesi come nuove politiche da trattare nell’ambito della Scheda Anagrafica Professionale.
Di seguito si descrivono le funzionalità operative del Sistema Informativo Lavoro SIL in uso ai centri per l’impiego al fine di agevolare il lavoro di controllo e gestione delle informazioni relative al Programma.
2 Report dei Richiedenti per la gestione della prima convocazione
Al fine di fornire tutte le informazioni basilari per poter convocare il cittadino beneficiario del Reddito di Cittadinanza per la sottoscrizione del “Patto per il lavoro”, è stato predisposto un nuovo servizio di acquisizione delle notifiche che acquisisca i dati dei richiedenti secondo il tracciato dati definito da Anpal, ovvero:
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L’elenco come sopra descritto è reso disponibile nella sezione di menù “Lavoratori” – “Reddito di Cittadinanza” - Report Adesioni.
Attraverso il pulsante visualizza report è possibile richiamare i record corrispondenti ai Richiedenti o ai Familiari con i filtri inseriti nei campi.
Come impostazione di default il report riporta l’elenco in ordine di Data della domanda di accesso al RDC indicato nei dati notificati dal nodo nazionale dell’Anpal. Attraverso la voce Ordinamento è possibile ordinare in base a esigenze specifiche anche per Decorrenza beneficio o Protocollo INPS.
Gli stati relativi all’adesione presenti nei filtri di ricerca sono di seguito riepilogati:
- Confermata, identifica la conferma della stipula di un Patto per il lavoro;
- Da Convocare, cittadini in attesa della prima convocazione
- Esclusa, identifica i casi per cui, a seguito di autodichiarazione del cittadino, si esclude il cittadino dagli obblighi di sottoscrizione di un Patto per il lavoro ad es. i beneficiari della Pensione di cittadinanza, i beneficiari del Reddito di cittadinanza pensionati o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità
- Esonerata, identifica i casi per cui, si esonera temporaneamente il Cittadino dagli obblighi di sottoscrizione di un Patto per il lavoro ad es. persone con carichi di cura legati alla presenza di soggetti minori di tre anni di età o di componenti del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienti ovvero i frequentanti corsi di formazione e gli occupati a basso reddito, considerati disoccupati ai sensi dell’articolo 4, comma 15 ter.
- In Convocazione, cittadini per cui è stato registrato un colloquio in attesa della sottoscrizione del patto
- Trasformata, identifica i casi per cui si determina che il cittadino debba essere indirizzato verso la stipula di un “Patto per l’inclusione
Per la prima convocazione dei cittadini è possibile procedere, dalla lista dei nominativi elencati, attraverso il pulsante evidenziato che apre la maschera di convocazione riportata di seguito.
Nei campi è necessario inserire i dati relativi alla data e ora dell’appuntamento ed agire sul pulsante registra convocazione per salvare la convocazione, ovvero il colloquio previsto.
Il sistema effettuerà un invio automatico via email e/o tramite sms del testo relativo alla convocazione al primo colloquio per la sottoscrizione del patto di Servizio/lavoro.
Il testo del messaggio automatico inviato è il seguente: SMMCHR84A66A783Z è convocato il gg/mm/aaaa alle hh:mm presso CPI di xxxxxxxx per Reddito di Cittadinanza.
L’invio avverrà ai riferimenti di contatto indicati nella notifica ricevuta da Anpal.
Per maggiore sicurezza verrà effettuato anche un invio email all’indirizzo di posta elettronica inserito nell’anagrafica cittadino già presente sul sistema informativo che potrebbe essere più aggiornato.
Alla registrazione della prima convocazione lo stato dell’adesione passa da “Da Convocare” a “In Convocazione”.
La registrazione della Convocazione per la stipula del Patto per il Lavoro sarà poi visibile in automatico nella sezione COLLOQUI dell’anagrafica cittadino come di seguito evidenziato.
Fintanto che il Colloquio Stipula Patto per il lavoro è in stato In attesa di colloquio, eventuali nuove registrazioni di convocazioni da Lista adesioni RDC o da Gestione RDC andrà ad aggiornare automaticamente il colloquio relativo.
Per la stipula del patto per il lavoro le persone sono convocate al centro per l’impiego competente (nel cui bacino insista il luogo di residenza dell’interessato) ai fini del primo appuntamento e della stipula del patto per il lavoro.
Le persone che hanno in essere un patto di servizio saranno convocate ugualmente allo scopo di stipulare il patto per il lavoro ed essere informati circa gli obblighi. I beneficiari di RdC che, dalla data di entrata in vigore del decreto legge 4/2019 hanno già stipulato un patto di servizio, non dovranno essere riconvocati per la stipula del patto di servizio/lavoro.
Le persone che hanno già in essere misure di politica attiva del lavoro continueranno a partecipare alle misure medesime, senza modificare il proprio percorso di inserimento professionale e conservano il diritto al beneficio. Le stesse saranno convocate dal CPI entro 30 gg dalla data di conclusione della misura di politica attiva in corso.
3 Primo appuntamento e gestione delle adesioni RDC
A seguito della presentazione del cittadino alla convocazione per la stipula del patto è possibile accedere alla gestione del RDC dalla Lista delle adesioni oppure richiamando semplicemente l’anagrafica cittadino presente sul SIL e accedendo al pulsante dedicato GESTIONE RDC e alla funzionalità evidenziata nell’immagine sottostante.
E’ necessario verificare la presenza di una DID attiva o in caso contrario consentire il rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilità raccogliendo tutte le informazioni utili per il calcolo della profilazione quantitativa.
Successivamente è possibile accedere nella nuova sezione denominata “Gestione RDC” presente nell’anagrafica cittadino dove vengono riepilogati i dati per l’invio della politica attiva RC1:
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Gli stati gestibili a cura del CPI sono:
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Dalla gestione dello stato dell’adesione è possibile visualizzare i componenti del nucleo familiare attraverso un servizio di ricostruzione del nucleo familiare sulla base del numero di protocollo INPS indicato nella domanda e il loro status generale.
Questo permette di verificare le ragioni di esonero o di obbligo degli altri appartenenti al nucleo familiare attraverso la gestione dell’invio della politica RC1 anche per i componenti del nucleo. In caso di esonero il sistema permette anche la registrazione dei motivi di esonero previsti dalla normativa vigente.
Sottoscrizione del “Patto per il lavoro”
Nella sezione dedicata alla Gestione del Reddito di Cittadinanza è presente attraverso la funzionalità di seguito evidenziata la sezione dedicata alla compilazione del Patto per il lavoro.
Accedendo alla sezione è possibile procedere alla visualizzazione dei dati relativi all’indirizzo e-mail e del cellulare già registrati precedentemente nella sezione Anagrafica del cittadino.
Nella compilazione sono presenti delle informazioni utili per definire il profilo del cittadino che possono essere evidenziate dall’operatore attraverso flags con la presenza per alcune di un campo note.
Nella parte finale della sezione è possibile registrare la Misura proposta da parte del CPI, il calendario dei contatti previsti con il responsabile delle attività ed infine ulteriori comunicazioni/convocazioni previste da parte del CPI, inserendo i dati previsti dai campi e presenti e agendo sul pulsante +
È possibile registrare più di un colloquio e tale appuntamento verrà registrato in automatico dal sistema nella sezione colloqui dell’anagrafica cittadino con la tipologia di colloquio “Convocazione RDC”.
Al termine della compilazione è possibile stampare il patto per il lavoro con tutte le informazioni inserite in formato pdf per procedere alla firma del documento attraverso l’utilizzo delle tavolette grafiche in dotazione presso ogni CPI.
Alla firma del documento, lo stesso potrà essere inviato via email all’utente che avrà a disposizione una casella di posta elettronica attiva e allegato sul sistema nella sezione corrispondente al Patto per renderlo visibile al cittadino nell’area riservata di cliclavoro Campania.
Come ricevuta per l’utente che necessiti di un documento cartaceo è resa disponibile una ricevuta sintetica di sottoscrizione del patto per il lavoro da rilasciare come comprova all’utente, disponibile nella sezione “Stampe” dell’anagrafica cittadino.
4 Regime sanzionatorio
Tutti i provvedimenti sanzionatori sono assunti dall’INPS a cui compete la liquidazione e gestione dell’RDC. Ai CPI spetta l’obbligo di comunicazione dei comportamenti che possano far scattare un comportamento sanzionatorio, ovvero:
La decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione. |
Nelle more dell’attivazione da parte di Anpal dei servizi di cooperazione applicativa inerenti il regime di condizionalità, i dati che concorrono alla comunicazione di un evento che determina un comportamento sanzionatorio, in modalità transitoria e fino alla realizzazione del servizio, saranno inviati tramite file su un’area dedicata e protetta mediante SFTP.
Il servizio richiederà le seguenti informazioni:
Attributo |
Descrizione |
Codice CPI |
Codice del CPI che invia l’evento |
Evento sanzionabile |
Codice evento sanzionabile |
Codice fiscale beneficiario |
Codice fiscale del beneficiario di RdC |
Codice fiscale operatore |
Codice fiscale del operatore CPI |
Identificativo domanda |
Identificativo domanda |
Data domanda |
Data di presentazione della domanda |
Data evento |
Data evento sanzionabile |
Note |
Campo testo libero |
Gli eventi sanzionabili seguono le seguenti classificazioni:
X01 Mancato rilascio DID X02 Mancata sottoscrizione del patto per il lavoro X03 Mancata sottoscrizione del PRI X04 Mancata partecipazione alle iniziative di politica X05 Mancata partecipazione a progetti di utilità sociale X06 Mancata presentazione alle convocazioni per Patto per il lavoro X07 Mancata presentazione alle iniziative di orientamento X08 Mancata accettazione di offerte di lavoro congrue RdC X09 Mancata accettazione di offerte di lavoro congrue AdRdC X10 Rifiuto di offerta congrua in caso di rinnovo del beneficio RdC X11 Mancata accettazione di offerta di lavoro congrua per NASPI |
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VERIFICA DEL GIUSTIFICATO MOTIVO
La mancata partecipazione agli incontri e alle attività concordate si intende giustificata se dovuta ad uno dei seguenti motivi:
- Documentato stato di malattia o infortunio;
- Servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
- Stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- Citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;
- Grazi motivi familiari documentati e/o certificati;
- Casi di limitazione legale della mobilità personale;
- Ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere oggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.
Tali ipotesi di giustificato motivo devono essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e l’ora stabiliti per l’appuntamento/attività e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista.
Il percorso del Reddito di cittadinanza
Le azioni necessarie per la gestione delle attività rivolte ai beneficiari del Reddito di cittadinanza possono essere ricomprese nelle seguenti fasi principali, in attuazione della normativa vigente:
- Fase 1: Registrazione nel sistema nazionale on-line;
- Fase 2: Convocazione;
- Fase 3: Primo appuntamento;
- Fase 4: Percorso per la sottoscrizione del Patto per il Lavoro;
- Fase 5: Elaborazione e sottoscrizione del Patto per il lavoro;
- Fase 6: Attuazione del Patto per il Lavoro;
- Fase 7: Realizzazione delle attività relative alla fruizione dell’assegno di ricollocazione;
- Fase 8: Verifica della consultazione del sistema nazionale on-line per l’incontro domanda-offerta (in via di definizione);
- Fase 9: Offerta congrua di lavoro.
Di seguito si riportano:
- Le azioni relative ad ogni singola fase con il relativo schema logico per l’adempimento degli obblighi e la verifica del mantenimento del Reddito di cittadinanza;
- Le professionalità necessarie e le modalità di assistenza tecnica ai centri per l’impiego.
Le fasi per la presa in carico da parte dei centri per l’impiego dei beneficiari del Reddito di cittadinanza - che ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del DL n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. 26/2019, costituisce un LEP - devono essere coerenti con quanto sancito nel DM n. 4/2018, che specifica i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per il lavoro. Di seguito, si riporta lo schema logico del percorso finalizzato alla presa in carico degli utenti beneficiari del reddito, con l’esplicitazione delle relative fasi.
LEP - Livelli essenziali di prestazioni
Il decreto ministeriale n. 4/2018 definisce i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) deii Centri per l'impiego per le persone che cercano lavoro e per le imprese.
L'allegato al Decreto riporta le specifiche di ogni LEP ed è consultabile e scaricabile qui
Per ciascuna prestazione, sono indicate e descritte le attività da svolgere e i risultati attesi.
Il decreto ministeriale n. 4/2018 definisce inoltre gli obiettivi annuali (2018) e le linee di indirizzo triennali (2018-2020), in materia di politiche attive.
LEP F3 - Incontro Domanda Offerta
Riferimenti normativi | D.Lgs. 150/2015 art. 18, co. 1, lett. b) lett. f) e g) |
Attività | - Promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei soggetti presso il sistema imprenditoriale; - contattare i potenziali candidati per la verifica della loro effettiva disponibilità; - raccogliere e verificare le auto-candidature; - preselezione; - registrazione dell’esito del processo di selezione nel sistema informativo unitario; - inserimento lavorativo. |
Descrizione | Servizio volto a realizzare l'inserimento o il reinserimento della persona nel mercato del lavoro favorendo l'incontro tra la domanda di lavoro espressa dalle imprese e l'offerta. |
Output | Output: incontro domanda offerta effettuato, con individuazione di uno o più profili candidabili a quella determinata vacancy. |
Outcome | Outcome: persona preselezionata e selezionata dall'impresa, persona inserita nel mercato del lavoro. |
Codice SAP | B03 CO (rapporto di lavoro) |
LEP C - Orientamento di base
Riferimenti normativi | D.Lgs. 150/2015 artt. 20, 21, co. 2, 18, co. 1, lett. a) |
Attività | - Colloquio individuale; - raccolta delle informazioni sulle persone per la profilazione qualitativa. |
Descrizione | Il Servizio di orientamento di base analizza le competenze della persona in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale, la supporta nella comprensione del proprio bisogno (analisi della domanda) e mira ad orientare la persona sulle opportunità di formazione e lavoro che meglio si adattano al suo profilo, definendo gli atti di ricerca attiva, in un percorso individualizzato di inserimento e di disponibilità allo svolgimento di determinate attività, formalizzate poi nel “patto di servizio personalizzato”. La profilazione qualitativa (a compendio di quella quantitativa effettuata sul sistema informativo unitario) per meglio calibrare la costruzione del percorso della persona. Il servizio prevede per i beneficiari NASPI anche la messa a conoscenza della persona sull'opportunità dell'Assegno di Ricollocazione. |
Output | Analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione qualitativa. |
Outcome | Persona consapevole delle opportunità del mercato del lavoro e delle sue caratteristiche professionali. |
Codice SAP | A01 |