LEP D - Patto di servizio
| Riferimenti normativi | D.Lgs. 150/2015 Artt. 20, 21, co. 2 |
| Attività | - Individuazione delle prestazioni di politica attiva del lavoro per la persona; - stipula del Patto di servizio; - aggiornamento dei contenuti del Patto di Servizio; - verifica periodica con le persone dello stato di avanzamento delle azioni compiute e da compiere, intervenendo con azioni correttive. |
| Descrizione | L’elaborazione del Patto di servizio personalizzato prevede un percorso individuale coerente rispetto alle caratteristiche personali, formative e professionali della persona e alla profilazione. Il patto di servizio personalizzato deve contenere almeno i seguenti elementi: a) l'individuazione di un responsabile delle attività; b) la definizione del profilo personale di occupabilità secondo le modalità tecniche predisposte dall'ANPAL; c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi; d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività; e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività. Nel patto deve essere, inoltre, riportata la disponibilità del richiedente alle seguenti attività: a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento; b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione; c) c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 150/2015. |
| Output | Sottoscrizione Patto di Servizio personalizzato e conferma dello stato di disoccupazione. |
| Outcome | Persona assistita nella definizione dell'obiettivo professionale, del percorso personalizzato, nell'attivazione personale alla ricerca del lavoro e rinviata a successive misure di formazione e/o accompagnamento. |
| Codice SAP | A02 |
LEP G) Supporto all’inserimento o reinserimento lavorativo (assegno di ricollocazione)
| Riferimenti normativi | D.Lgs. 150/2015 art. 18, co. 1, lett. f) e art. 23 |
| Attività | - Rilascio dell’assegno di ricollocazione e verifica dei requisiti; - definizione di un programma personalizzato per la ricerca attiva di lavoro tarato sul profilo professionale e di occupabilità della persona e della relativa area; - individuazione dei profili professionali che il soggetto potrebbe ricoprire, anche in seguito ad un percorso di riqualificazione mirata; - trasferimento di metodi di ricerca attiva e assistenza nelle diverse fasi della ricerca (elaborazione del CV finalizzata ad una specifica vacancy, assistenza alla preselezione, ecc.); - assistenza nell’utilizzo dei principali strumenti informatici e canali di reclutamento e selezione, anche on line; - incontri periodici di verifica delle attività concordate; - scouting delle opportunità occupazionale; - promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei soggetti presso il sistema imprenditoriale; - preselezione; - assistenza al sistema della Domanda nell’individuazione della tipologia contrattuale più funzionale; - registrazione degli esiti della selezione sul sistema informativo unitario. |
| Descrizione | - Rilascio dell’assegno di ricollocazione; - Assistenza alla persona e tutoraggio mediante assegno di ricollocazione. Servizio che mira ad assistere in modo continuativo nella ricerca di lavoro il percettore di NASPI, la cui disoccupazione ecceda i 4 mesi, in tutte le attività necessarie alla sua ricollocazione, attraverso lo svolgimento di un primo appuntamento con assegnazione di un tutor e la definizione e condivisione di un programma personalizzato per la ricerca attiva di lavoro; - Ricerca intensiva di opportunità occupazionali mediante l'utilizzo dell'assegno di ricollocazione. Servizio finalizzato alla ricollocazione dei percettori di NASPI, la cui disoccupazione ecceda i 4 mesi, a cui sia stato rilasciato l’assegno, attraverso una specifica attività di supporto nell'avvio e ingresso nel mondo del lavoro mediante la promozione del profilo professionale del titolare dell’AdR verso i potenziali datori di lavoro, lo scouting delle imprese, la selezione delle principali vacancies, l’assistenza alla preselezione, sino alle prime fasi di inserimento in azienda). |
| Output | Output: programma per la ricerca attiva condiviso; tutor assegnato; offerta di lavoro congrua. |
| Outcome | Outcome: persona inserita in un programma, attivata nella ricerca del lavoro, affiancata da tutor e ricollocata. |
| Codice SAP | B03 |
LEP B - DID, Profilazione e aggiornamento SAP
| Riferimenti normativi | D.Lgs. 150/2015 artt. 20, 21, co. 2 |
| Attività | - Messa a disposizione di strumenti informatici e eventuale supporto per l’accesso diretto alla Did on line; - raccolta delle informazioni sulle persone; - registrazione dei dati sul sistema informativo unitario; - predisposizione o aggiornamento della scheda anagrafica professionale. |
| Descrizione |
La profilazione è lo strumento che misura la distanza della persona rispetto al mercato del lavoro. L’attività di profilazione consiste nella raccolta dei dati della persona relativamente al percorso formativo e lavorativo intrapreso fin a quel momento. Tutte le informazioni acquisite dai servizi nell’attività di orientamento e di profilazione confluiscono nella Scheda Anagrafica professionale. |
| Output | Prima analisi della storia professionale della persona; assolvimento delle pratiche amministrative, aggiornamento della scheda anagrafico-professionale, profilazione. |
| Outcome | Persona che ha rilasciato la DID ed ha effettuato la profilazione; persona consapevole della propria storia professionale. |
| Codice SAP | A01 |
Indicazioni per l’attuazione della legge sul reddito di cittadinanza
L’ANPAL ha emanato la circolare n. 3 del 15 novembre 2019, con la quale fornisce, ai Centri per l’impiego, istruzioni operative per l’attuazione del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Le attività e le funzioni dei Centri per l’impiego si intendono riferite anche ai soggetti accreditati, laddove appositi provvedimenti regionali lo prevedano.
La circolare fornisce, inoltre, indicazioni circa i compiti del Centri per l’impiego in relazione ai beneficiari di RdC tenuti alla stipula del patto per il lavoro, gli obblighi in capo ai beneficiari stessi, le conseguenze in caso di assenza alle convocazioni o di mancata accettazione di una offerta di lavoro congrua.
