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I lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 potranno ricevere un’anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel Decreto Legge “cura-Italia” rispetto al momento di pagamento dell’Inps.

L'ABI proroga l'applicazione della Convenzione del 15 aprile 2019 in tema di anticipazione sociale dell'indennità di Cassa Integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga, per sostenere la disponibilità del reddito delle lavoratrici e dei lavoratori sospesi  nelle more del pagamento diretto da parte dell'INPS.

 

Destinatari

I lavoratori e le lavoratrici (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dei successivi interventi normativi per tempo vigenti, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga

Oggetto Anticipazione - da parte delle Banche che applicano la Convenzione - dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza Covid-19, a favore dei lavoratori e delle lavoratrici indicati senza che ovviamente ne possano scaturire penalizzazioni nei rapporti creditizi per i datori di lavoro che sospendono l’attività
Banche aderenti

Tutte le Banche che intendono sostenere attivamente ed immediatamente l’iniziativa.

Le Banche che applicano la Convenzione ne danno comunicazione ad ABI ai seguenti indirizzi: Associazione Bancaria Italiana, Piazza del Gesù, 49, 00186. Roma; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Modalità e misura dell'anticipazione

L’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale– che avrà effetto solutorio del debito maturato – e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi
Come richiedere l'anticipazione

Le lavoratrici ed i lavoratori dovranno presentare la domanda ad una delle Banche che applicano la Convenzione corredata dalla relativa documentazione (vedi allegati), nonché secondo le procedure in uso presso la Banca interessata.

Le Banche favoriranno il ricorso a modalità operative telematiche, al fine di favorire le misure di “distanziamento sociale” a tutela della clientela e delle persone che lavorano in banca per erogare i servizi previsti dalla normativa di emergenza tempo per tempo vigente.

È fatta salva la facoltà delle Banche che applicano la Convenzione di procedere all’apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio da effettuarsi nel più breve tempo possibile e in ogni caso in piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle proprie procedure e delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di assunzione del rischio.

In ogni caso, la banca è tenuta a fornire tempestivamente risposta al richiedente
Termine dell'anticpazione

L’apertura di credito in conto corrente cessa con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga ovvero in caso di esito negativo della domanda, anche per indisponibilità delle risorse.

Il lavoratore, la lavoratrice e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine dei sette mesi  qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’INPS, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore o alla lavoratrice che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta.

La Banca, in caso di inadempimento del lavoratore, comunicherà al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato.

In tal caso, a fronte dell’inadempimento del lavoratore, il datore di lavoro verserà su tale conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore, anche a titolo di TFR o sue anticipazioni, fino alla concorrenza del debito. Il lavoratore darà preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro attraverso la modulistica allegata alla  Convenzione.
Scadenza 31 dicembre 2020 fermo restando il completamento delle anticipazioni in atto
Allegati
  1. Convenzione Abi
  2. Allegato A (Richiesta del lavoratore in CIGO)
  3. Allegato B (Richiesta del lavoratore in Cassa integrazione in deroga)
  4. Allegato C (Richiesta altre causali)
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