Il primo articolo del decreto reintroduce dal 1° aprile 2019 il super ammortamento, ovvero l’agevolazione che consente di maggiorare del 30% il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. 

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto il c.d. "super -ammortamento", che prevede, per le imprese e lavoratori autonomi che effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, di incrementare il relativo costo del 40% ( 30% per gli investimenti effettuati a partire dal 1.1.2018 ). Tale disposizione è stata prorogata con modifiche dalla Legge di Bilancio 2018. 

Il super ammortamento è la deduzione extracontabile del 40% per gli investimenti in beni strumentali nuovi, impianti e macchinari effettuati da tutti i titolari di reddito d'impresa (lavoratori autonomi compresi). 

Tale disposizione, che non era stata riconfermata dalla Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), è stata reintrodotta dal D.L. n. 34/2019 (DL Crescita 2019). 

Le novità principali sono: 

  • l’introduzione di un tetto massimo del volume di investimenti complessivamente ammissibili al beneficio. Viene in particolare disposto che la maggiorazione del 130% si applica sulla parte di investimenti complessivi che eccedono il limite di 2,5 milioni di euro. 
  • la proroga dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, la maggiorazione del 30% del costo di acquisto dei beni strumentali all’attività di impresa.  

Restano esclusi dall’agevolazione gli acquisti di veicoli e altri mezzi di trasporto. Il super ammortamento potrà essere utilizzato per gli investimenti effettuati fino 30 giugno 2020, a condizione, però, che entro la data del 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia già stato liquidato un acconto almeno pari al 20% per cento del costo di acquisto del bene.

Soggetti beneficiari

Tutti i soggetti titolari di reddito di impresa nonché coloro che esercitano arti e professioni.

Soggetti beneficiari esclusi

Imprenditori e lavoratori autonomi che applicano il regime forfettario nonché le imprese marittime che rientrano nel regime del tonnage tax

Periodo di applicazione

L'agevolazione riguarda investimenti effettuati del 1 aprile 2019 al 31 dicembre 2019 ovvero entro il 30 giugno 2020, purchè entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Beni agevolabili

Solo i beni materiali, i quali:

  • devono avere il requisito della strumentalità rispetto all'attività di impresa o professionale. Sono quindi esclusi i beni destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
  • devono avere il requisito della novità. Sono esclusi, quindi, gli investimenti in beni già utilizzati.

Beni non agevolabili

  • Beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31/12/1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni di cui all'allegato 3 della legge di stabilità del 2016: condutture utilizzate da industrie di imbottigliamento di acque minerali e dagli stabilimenti termali e idrotermali; conduttura per la produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile con esclusione delle motrici; aerei completi di equipaggiamento;
  • veicoli anche se esclusivamente strumentali all'attività di impresa e quelli adibiti ad uso pubblico quali aerei da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli;
  • i veicoli a deducibilità limitata

Applicazione delle agevolazioni

La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni si applica nella misura fissa del 130% sulla parte di investimenti complessivi che eccedono il limite di 2,5 milioni di euro.

Fonte: Legge 28 giugno 2019, n. 58, G.U.R.I. 29 giugno 2019, n. 151 s. 26, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, G.U.R.I. 30 aprile 2019, n. 100

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